3907 21 00: Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme: altri polieteri, metilfosfonato di bis(poliossietilene)
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
3907 Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie:
altri polieteri:
3907 21 00 Metilfosfonato di bis(poliossietilene)
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale6,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord, Iran
Atto giuridico
Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
Documenti
Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 1509/17
Documenti
Y957 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)
Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0573/24
Documenti
Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1157/24
Documenti
C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 10
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran
Iran
Regulation 0267/12
1 gennaio 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 gennaio 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
22 ottobre 2025
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 gennaio 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
24 aprile 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Autorizzazione all'esportazione (Dual use)
All third countries
Regulation 2003/25
15 novembre 2025
Controllo all'esportazione – Rifiuti
All third countries
Regulation 1157/24
21 maggio 2026
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra
All third countries
Regulation 0573/24
12 marzo 2025
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria0% aliquota ridotta
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia9% aliquota ridotta
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
6,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
3907 · Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
Per quanto riguarda l'interpretazione del prefisso «poli» ai sensi della presente voce, vedi la nota di sottovoci 1, lettera a), punto 1 del presente capitolo.
Considerazioni generali del capitolo
MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE
Considerazioni generali
La nota esplicativa del SA, capitolo 39, considerazioni generali, parte “Materie plastiche combinate con materie diverse dalle materie tessili”, lettera d), si applica mutatis mutandis alle fibre di carbonio combinate con materie plastiche.
Nota 4
Calcolo dei rapporti di massa nelle unità monomeriche nei copolimeri:
i rapporti di massa delle rispettive unità monomeriche nelle catene di copolimeri sono calcolati sulla base del copolimero (non dei materiali di partenza), tenendo conto della reazione di formazione del polimero. Se del caso, l'atomo che collega due monomeri adiacenti è attribuito all'unità monomerica da cui è originario.
I seguenti esempi illustrano il calcolo del contenuto dell'unità monomerica nei copolimeri:
Nel poli(etilene tereftalato), che è un poliestere composto da frazioni di acido tereftalico ed etilenglicole, entrambi gli ossigeni alcolici sono attribuiti all'unità monomerica del polimero di glicole. Pertanto l'etilenglicole è calcolato come C2H4O2 e il tereftalato è calcolato come C8H4O2.
Nel poliammide-6,6, che è un poliammide composto da esametilendiammina e acido adipico, entrambi gli atomi di azoto sono attribuiti all'unità monomerica di diammina. Pertanto l'esametilendiammina è calcolata come C6H14N2 e l'acido adipico è calcolato come C6H8O2.
Nota 6
Ai sensi di questa nota e della nota 4 del capitolo 32, il termine «soluzioni» non comprende le soluzioni colloidali.
Per l'interpretazione dell'espressione «forme primarie» si veda la nota 6 del presente capitolo nonché le note esplicative del SA, capitolo 39, Considerazioni generali, parte «forme primarie».
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Metilfosfonato di bis(poliossietilene)
6,5%
—
2025
invariato
6,5%
—
2024
invariato
6,5%
—
2023
invariato
6,5%
—
2022
Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate
6,5%
—
2021
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2020
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2019
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3907 20 20.
Il codice NC 3907 21 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 3907.21 (poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 6,5%; le quantità si dichiarano in —.
147 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 6,5%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3907.21 nell’UE hanno raggiunto 2,6 Mln € (−3% rispetto ai 12 mesi precedenti); Taiwan ne ha fornito il 44%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 6,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 6,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 6%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 2,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 3% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 3907.21 per 61,5 Mln USD nel 2024.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 3907 21 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 6,5%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 3907 21 00?
151 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 147 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
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