Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4403.21

4403 21 90

4403 21 90: Di pino (Pinus spp.), con sezione trasversale minima pari: altro

Tronchi di pino oltre 15 cm

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:
  2. altro, di conifere:
  3. 4403 21 di pino (Pinus spp.), con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm:
  4. 4403 21 90 altro

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Corea del Nord, Indonesia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22, Decision 0284/14, Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    Afghanistan, Algeria, Angola, Anguilla, Antartide, Antigua e Barbuda, Arabia Saudita, Argentina e altri 182
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
    Documenti
    • C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
    • Y979 Esenzione dai controlli ufficiali su piante, diverse dalle piante da impianto, prodotti vegetali e altri oggetti, facenti parte del bagaglio personale dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale (regolamento (UE) 2019/2122, articolo 7, lettera d))
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

4403 21 90 10Exported from the Russian Federation in accordance with Commission regulation No 498/2012
4403 21 90 90Other

Misure all’esportazione 2

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 5,5% aliquota ridotta
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 14% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 4403.21

ultimi 12 mesi86,6 Mln €+10,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,12 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 3,2 Mln €feb 2024: 4,8 Mln €mar 2024: 5,6 Mln €apr 2024: 4,8 Mln €mag 2024: 6,3 Mln €giu 2024: 5,8 Mln €lug 2024: 4 Mln €ago 2024: 5,3 Mln €set 2024: 4,5 Mln €ott 2024: 6,6 Mln €nov 2024: 6,9 Mln €dic 2024: 6,6 Mln €gen 2025: 7,3 Mln €feb 2025: 7,5 Mln €mar 2025: 8,8 Mln €apr 2025: 7,7 Mln €mag 2025: 8,7 Mln €giu 2025: 5,6 Mln €lug 2025: 3,6 Mln €ago 2025: 4,5 Mln €set 2025: 7,7 Mln €ott 2025: 7,2 Mln €nov 2025: 8 Mln €dic 2025: 7,6 Mln €gen 2026: 6,6 Mln €feb 2026: 6,6 Mln €mar 2026: 9 Mln €apr 2026: 8,5 Mln €mag 2026: 8,3 Mln €giu 2026: 8 Mln €lug 2026: 3,6 Mln €ago 2026: 5,6 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 85,2 Mln € 98,4% +13,1%
Regno Unito 966K € 1,1% -62,6%
Svizzera 268K € 0,3% +44,1%
Stati Uniti 82K € 0,1% +708,7%
Andorra 76K € 0,1% +113,1%
Canada 18K € 0% —
Brasile 4K € 0% —
Cina 3K € 0% +4114,5%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

4403.21 di pino (Pinus spp.), con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm

Linee tariffarie (UE): 4403.21

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 44 →

Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)

I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

  • Legno si applica dal 30 dicembre 2026

Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared (not including used products and second-hand products)

Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altro Esente m3
2025 invariato Esente m3
2024 invariato Esente m3
2023 invariato Esente m3
2022 invariato Esente m3
2021 invariato Esente m3
2020 invariato Esente m3
2019 Other Esente m3

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 4403 20 39.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 4403 21 90 è una delle 2 linee della sottovoce 4403.21, di pino (Pinus spp.), con sezione trasversale minima pari o superiore a 15 cm.

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in m3.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4403.21 per 86,6 Mln € (+11% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,12 € al kg; la Norvegia ne ha fornito il 98%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4403.21 per 634 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 4403 21 90?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è m3. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 4403.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Norvegia (68 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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