Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4707.10

4707 10 00

4707 10 00: carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

Carta da macero kraft e ondulata

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 4707 Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti):
  2. 4707 10 00 carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 3

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 4707.10

ultimi 12 mesi111,4 Mln €-17,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,14 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 7,6 Mln €feb 2024: 6,9 Mln €mar 2024: 7,7 Mln €apr 2024: 10,1 Mln €mag 2024: 11,4 Mln €giu 2024: 13,1 Mln €lug 2024: 15,7 Mln €ago 2024: 13,8 Mln €set 2024: 11,8 Mln €ott 2024: 11 Mln €nov 2024: 10,3 Mln €dic 2024: 7,8 Mln €gen 2025: 8,7 Mln €feb 2025: 7,8 Mln €mar 2025: 10,7 Mln €apr 2025: 15,4 Mln €mag 2025: 17,9 Mln €giu 2025: 13,8 Mln €lug 2025: 11,6 Mln €ago 2025: 8,7 Mln €set 2025: 10,1 Mln €ott 2025: 9,9 Mln €nov 2025: 9,1 Mln €dic 2025: 8,1 Mln €gen 2026: 9,1 Mln €feb 2026: 7,9 Mln €mar 2026: 11 Mln €apr 2026: 9,1 Mln €mag 2026: 10 Mln €giu 2026: 9,1 Mln €lug 2026: 9,1 Mln €ago 2026: 8,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 41,7 Mln € 37,4% -25,1%
Norvegia 24,5 Mln € 22% -8,8%
Svizzera 21,2 Mln € 19,1% -11,8%
Stati Uniti 18,1 Mln € 16,3% -5,9%
Serbia 3,4 Mln € 3% -14,5%
Islanda 1,1 Mln € 1% -27,6%
Isole Fær Øer 386K € 0,3% +71,8%
Guatemala 278K € 0,2% -80,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

4707.10 carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 47 →

Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)

I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

  • Legno si applica dal 30 dicembre 2026

Pulp of wood (not including used products and second-hand products; not including recovered (waste and scrap) products and products derived from recovered (waste and scrap) products)

Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

4707 · Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

Non rientrano in questa voce i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati (capitolo 48).

4707 10 00 · carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati

Vedi la nota esplicativa di sottovoci del SA, sottovoci 4707 10, 4707 20 e 4707 30.

Considerazioni generali del capitolo

PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI)

Considerazioni generali

Per l'interpretazione dei termini «semimbianchite o imbianchite», vedere le note esplicative del SA, considerazioni generali del presente capitolo, quarto capoverso.

Una pasta è considerata come semimbianchita o imbianchita se, dopo la sua fabbricazione, ha subito un trattamento più o meno spinto destinato ad aumentare la bianchezza (riflessione), in particolare eliminando o modificando in modo più o meno accentuato le materie che colorano la pasta, o semplicemente incorporando agenti fluorescenti.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Unbleached kraft paper or paperboard or corrugated paper or paperboard Esente —

Il codice NC 4707 10 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 4707.10 (carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 4707.10 per 111,4 Mln € (−18% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,14 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 37%, davanti alla Norvegia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4707.10 per 1,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 4707 10 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 4707.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (60,2 Mln USD), davanti alla Norvegia.

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