Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 4819.20

4819 20 00

4819 20 00: Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

Scatole pieghevoli in cartoncino

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 4819 Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili:
  2. 4819 20 00 Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 2
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 2

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 4819.20

ultimi 12 mesi675,8 Mln €+7,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,03 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 50,2 Mln €feb 2024: 51,5 Mln €mar 2024: 57 Mln €apr 2024: 49,5 Mln €mag 2024: 56,4 Mln €giu 2024: 51,9 Mln €lug 2024: 65,6 Mln €ago 2024: 60,8 Mln €set 2024: 64,1 Mln €ott 2024: 62,7 Mln €nov 2024: 52,2 Mln €dic 2024: 43,8 Mln €gen 2025: 51,8 Mln €feb 2025: 45,1 Mln €mar 2025: 49,4 Mln €apr 2025: 45,8 Mln €mag 2025: 52,4 Mln €giu 2025: 54 Mln €lug 2025: 57,1 Mln €ago 2025: 51 Mln €set 2025: 60,8 Mln €ott 2025: 62,3 Mln €nov 2025: 58 Mln €dic 2025: 50,4 Mln €gen 2026: 46,9 Mln €feb 2026: 49 Mln €mar 2026: 55,5 Mln €apr 2026: 56,8 Mln €mag 2026: 50 Mln €giu 2026: 64,5 Mln €lug 2026: 62,5 Mln €ago 2026: 59,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 310,7 Mln € 46% +8,3%
Regno Unito 98,2 Mln € 14,5% +5,7%
Turchia 60,3 Mln € 8,9% +4,7%
Svizzera 60,1 Mln € 8,9% +1,4%
India 31,8 Mln € 4,7% +11,7%
Stati Uniti 22,5 Mln € 3,3% -7,8%
Tunisia 19,8 Mln € 2,9% +91,1%
Serbia 16,8 Mln € 2,5% -8,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

4819.20 Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N365325 U.S. CBP 6 ottobre 2026 · 4819.20.00.40

    The tariff classification of paperboard bottle carriers from Vietnam

  • H335786 U.S. CBP 30 marzo 2026 · 4819.20.00.40

    Application for Further Review of Protest No. 5301-23-109515; Tariff classification of folding paperboard cosmetic package

  • N359293 U.S. CBP 17 marzo 2026 · 4819.20.00.40

    The tariff classification of a folding paperboard box from China

  • H338844 U.S. CBP 29 agosto 2025 · 4819.20.00

    Revocation of NY N077475; Tariff Classification of a Paper Wine Bottle Carrier from China

  • 600015394 HMRC 5 maggio 2026 – 4 maggio 2029 · 4819 20 00 00

    An 8" round white cake board and tall box These are perfect for all types of baking. Ideal to use for an 8" cake. 8" Cake box Round cake board White 3mm thickness white MDF board Packed in clear plastic

  • 600015395 HMRC 5 maggio 2026 – 4 maggio 2029 · 4819 20 00 00

    A 10" round white cake board and tall box These are perfect for all types of baking. Ideal to use for an 10" cake. 10" Cake box Round cake board White 3mm thickness white MDF board Packed in a clear plastic

  • 600015396 HMRC 5 maggio 2026 – 4 maggio 2029 · 4819 20 00 00

    A 12" round white cake board and tall box These are perfect for all types of baking. Ideal to use for an 12" cake. 12" Cake box Round cake board White 3mm thickness white MDF board Packed in clear plastic

  • 600015397 HMRC 5 maggio 2026 – 4 maggio 2029 · 4819 20 00 00

    A 14" round white cake board and tall box available in wholesale quantities. These are perfect for all types of baking. Ideal to use for an 14" cake. 14" Cake box Round cake board White 3mm thickness white MDF board Packed in clear plastic

24 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 48 →

Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)

I prodotti derivati da queste materie prime possono essere immessi sul mercato dell’UE o esportati solo se sono a deforestazione zero, prodotti legalmente e coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

  • Legno si applica dal 30 dicembre 2026

Paper and Paperboard: Articles of paper pulp, of paper or of paperboard (not including waste as defined in Article 3, point (1), of Directive 2008/98/EC; not including used products and second-hand products; not including recovered (waste and scrap) products and products derived from recovered (waste and scrap) products; not including single use packing material and packing containers used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product; not including packing material and packing containers clearly suitable for repetitive use used exclusively to support, protect or carry another product made available on the market or exported and presented with that product from the moment they are used for such purpose and onwards; not including items of correspondence and marketing and information materials exclusively accompanying another product made available on the market or exported, or supplied for marketing or information purposes free of charge)

Regolamento (UE) 2023/1115, allegato I (testo consolidato)

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

4819 20 00 · Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

Vedi le note esplicative del SA, voce 4819, parte A, secondo capoverso.

Considerazioni generali del capitolo

CARTA E CARTONE; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

Considerazioni generali

Sono da classificare nelle sottovoci relative alle voci dal 4801 al 4811 i rotoli di carta i cui strati esterni sono stati parzialmente impregnati di acqua o sono stati altrimenti danneggiati.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard Esente —

Il codice NC 4819 20 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 4819.20 (scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 4819.20 nell’UE hanno raggiunto 675,8 Mln € (+7% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 46%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 14,4%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 10% al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 4819.20 per 4,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 4819 20 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 4819.20, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (296,7 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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