Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 5407.94

5407 94 00

5407 94 00: Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi: altri tessuti, stampati

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 5407 Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404:
  2. altri tessuti:
  3. 5407 94 00 stampati

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 8% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 5 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 agosto 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0032/00
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0936/15
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 1

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025

Dati TARIC al 25 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 25 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—8%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia e altri 4

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

6,4%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 7,1%

UE: importazioni mensili · HS 5407.94

ultimi 12 mesi8,4 Mln €-43,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione5,36 € al kg
Aliquota preferenziale29%
gen 2024: 1,5 Mln €feb 2024: 1,4 Mln €mar 2024: 1,5 Mln €apr 2024: 1,4 Mln €mag 2024: 1,7 Mln €giu 2024: 1,5 Mln €lug 2024: 1,7 Mln €ago 2024: 1 Mln €set 2024: 1,7 Mln €ott 2024: 1,5 Mln €nov 2024: 1,3 Mln €dic 2024: 1,1 Mln €gen 2025: 1,4 Mln €feb 2025: 939K €mar 2025: 1,2 Mln €apr 2025: 941K €mag 2025: 1,6 Mln €giu 2025: 950K €lug 2025: 1,2 Mln €ago 2025: 1,1 Mln €set 2025: 900K €ott 2025: 470K €nov 2025: 656K €dic 2025: 744K €gen 2026: 785K €feb 2026: 778K €mar 2026: 785K €apr 2026: 624K €mag 2026: 667K €giu 2026: 628K €lug 2026: 622K €ago 2026: 719K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 5,4 Mln € 64,5% -43,1%
Turchia 1,2 Mln € 14,1% +0,5%
Regno Unito 771K € 9,2% -7,6%
Corea del Sud 233K € 2,8% +220,5%
Svizzera 218K € 2,6% -90,7%
Tunisia 139K € 1,7% +1875,8%
Pakistan 108K € 1,3% -19,7%
India 70K € 0,8% -26,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

5407.94 Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi: altri tessuti, stampati

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N287471 U.S. CBP 2 febbraio 2018 · 5407.94.20.50

    The tariff classification of a bonded upholstery fabric consisting of a brushed printed woven face fabric laminated to a polyester woven backing fabric, from China

  • N272877 U.S. CBP 11 marzo 2016 · 5407.94.20.90

    The tariff classification of four woven polyester or cotton/polyester upholstery fabrics from China

  • N266921 U.S. CBP 16 febbraio 2016 · 5407.94.20.90

    The tariff classification of a bonded upholstery fabric consisting of a woven polyester face fabric laminated to a polyester knit backing fabric, from China

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 54 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI; LAMELLE E FORME SIMILI DI MATERIE TESSILI SINTETICHE O ARTIFICIALI

Considerazioni generali

Per quel che riguarda l'interpretazione dei termini «filati ad alta tenacità», si veda la nota 6 della presente sezione.

I filati di elastomeri sono definiti nella nota 13 della presente sezione.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 stampati 8% m2
2025 invariato 8% m2
2024 invariato 8% m2
2023 invariato 8% m2
2022 invariato 8% m2
2021 invariato 8% m2
2020 invariato 8% m2
2019 Printed 8% m2

Il codice NC 5407 94 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 5407.94 (tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi: altri tessuti, stampati).

Il dazio per i paesi terzi è pari all’8%; le quantità si dichiarano in m2.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’8%; per 140 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 5407.94 per 8,4 Mln € (−44% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 5,36 € al kg; la Cina ne ha fornito il 65%, davanti alla Turchia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari all’8%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 14,9%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari all’8%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 26%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 6,6% al 10%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari all’8% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 5407.94 per 33,1 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 5407 94 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari all’8%; l’unità supplementare è m2. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 5407 94 00?

152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 5407.94, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (9,1 Mln USD), davanti alla Turchia.

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