Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 1836/17
Documenti
Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
Si applica alle merci originarie di
Libia
Atto giuridico
Regulation 0044/16
Documenti
Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 luglio 2027
Atto giuridico
Decision 0512/14
Documenti
Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 2062/17
Documenti
Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Libia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
Documenti
Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Contingenti tariffari
Numero d’ordine
Origine
Dazio contingentale
Periodo
Volume
Saldo
Validità
09.7020
Costa Rica
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
652.500 Number of items
652.500 Number of items
Aperto
09.7063
Panama
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
203.000 Number of items
203.000 Number of items
Aperto
09.7111
Nicaragua
Esente
1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026
—
—
Non presente nel rapporto settimanale
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
Misure all’esportazione 15
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Russia
Russia
Decision 0512/14
1 agosto 2014 – 31 luglio 2027
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma
Myanmar (Birmania)
Regulation 0401/13
3 maggio 2013
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights)
Iran
Regulation 0264/12
9 febbraio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: South Sudan
Sud Sudan
Regulation 0735/15
9 maggio 2015
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Sudan
Sudan
Regulation 0747/14
11 luglio 2014
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela
Venezuela
Regulation 2063/17
14 novembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria
Siria
Regulation 0036/12
19 gennaio 2012
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0284/17
19 febbraio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya
Libia
Regulation 0044/16
20 gennaio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 giugno 2021
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 2062/17
28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic
Repubblica Centrafricana
Decision 0798/13
8 aprile 2020
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti
Haiti
Regulation 2309/22
26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya
Libia
Regulation 0813/25
29 aprile 2025
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia9% aliquota ridotta
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo3% aliquota ridotta
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
12%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della fodera della giacca,
da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.
Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura) di una stoffa differente.
Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio, un paio di pantaloni e uno «short» o due paia di pantaloni, oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo al pantalone o ad uno di essi e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, mentre gli altri elementi devono essere trattati separatamente.
L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:
i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali,
le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con stoffa nera e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro,
gli «smokings» nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;
b) per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6107, 6108 e 6109) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentati per la vendita al minuto e composto:
di un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il pullover che può costituire un secondo capo esterno soltanto nel caso del «twin-set», e del gilè, che può costituire un secondo capo negli altri casi,
di uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo e che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone.
Tutti i componenti di un «completo», devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono inoltre essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6112.
4. Le voci 6105 e 6106 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita o bordi a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento, né gli indumenti che hanno, in media meno di dieci ferri a maglia per centimetro lineare, in ciascuna direzione, contati su una superficie di almeno 10 cm × 10 cm. La voce 6105 non comprende gli indumenti senza maniche.
Le "camicie", le "camicette" e le "bluse-camicette" sono indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con maniche lunghe o corte e con apertura totale o parziale a partire dalla scollatura. Le "bluse" sono indumenti ampi, anch’essi destinati a coprire la parte superiore del corpo, ma possono essere senza maniche e con o senza apertura alla scollatura. Le "camicie", le "camicette", le "bluse-camicette" e le "bluse" possono avere un collo.
5. La voce 6109 non comprende gli indumenti che comportano un bordo a coste, un cordone scorrevole o altri elementi che restringono la base.
a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés)» si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm;
b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6111 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6111.
7. Ai sensi della voce 6112, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti che, per l'aspetto generale e il tipo di maglia, sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
a) in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo, destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche e sottopiedi; oppure
b) in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti comprendenti due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
di un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè,
di un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.
Tutti gli elementi di un «completo da sci» devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di maglia, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
8. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6113, sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6111, sono da classificare nella voce 6113.
9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o l'altro sesso.
Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
6106 · Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza
Bluse
Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle e con un'abbottonatura o altro sistema di chiusura di cui detti indumenti possono essere sprovvisti solo nel caso in cui la scollatura sia molto profonda, con o senza guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e recami.
Camicette e bluse-camicette
Sono considerate come «camicette e bluse-camicette» per donna o ragazza gli indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con un'apertura anche parziale che parte dalla scollatura, con maniche, spesso con collo, con o senza tasche ad esclusione delle tasche al di sotto del punto vita. Il taglio di questi indumenti si ispira a quello delle camicie e camicette per uomo o ragazzo e, per questo motivo, l'apertura alla scollatura si trova generalmente sul davanti. Le due parti di questa apertura si chiudono o si sovrappongono da destra a sinistra.
In applicazione della nota 9 del capitolo 61, le camicette e le bluse-camicette di questa voce possono presentare anche una apertura i cui bordi non si sovrappongono.
Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti.
Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi».
Considerazioni generali del capitolo
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA
Considerazioni generali
1. Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
2. Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimento, vedi la nota 14 di questa sezione.
3. Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6103 o 6104 presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni o tali guarnizioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).
Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.
4. Gli indumenti che coprono la parte superiore del corpo distinti dagli indumenti che coprono la parte inferiore del corpo e dagli indumenti che coprono l'intero corpo, (es. cappotti o abiti interi), sono gli indumenti che:
sulla base delle loro caratteristiche oggettive (stile, taglio ecc.) sono chiaramente destinati a essere portati ad esempio come giacche a vento, giacche e parte superiore di vestiti o completi, camice e bluse, parte superiore di pigiami, pullover, cardigan e gilè, parte superiore di insiemi da sci ecc. (A meno che non sia specificato diversamente, questi indumenti non devono necessariamente coprire l’intera parte superiore del corpo.), e
non superano la metà coscia. Tuttavia quando, per motivi di moda, alcune parti di tali indumenti superano la metà coscia (come le frange di indumenti alla moda ma anche le tradizionali falde dei frac), nel valutare la lunghezza dell’indumento si può non tener conto di tali elementi che non ne modificano la funzione di coprire la parte superiore del corpo.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
di cotone
12%
p/st
2025
invariato
12%
p/st
2024
invariato
12%
p/st
2023
invariato
12%
p/st
2022
invariato
12%
p/st
2021
invariato
12%
p/st
2020
invariato
12%
p/st
2019
Of cotton
12%
p/st
Il codice NC 6106 10 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 6106.10 (camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna: di cotone).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 12%; le quantità si dichiarano in p/st.
140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 12%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 6106.10 nell’UE hanno raggiunto 306 Mln € (−3% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Bangladesh ne ha fornito il 35%, davanti alla Turchia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 12%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 19,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 12%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 18%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 35%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari all’11%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 10%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 7,4% al 9,1%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari al 10,7%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 17,5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 6106.10 per 713 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Bangladesh.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 6106 10 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 12%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 6106 10 00?
153 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 6106.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Bangladesh (148 Mln USD), davanti alla Turchia.
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