Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 6106.10

6106 10 00

6106 10 00: Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna: di cotone

Camicette donna in maglia di cotone

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 6106 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza:
  2. 6106 10 00 di cotone

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 12% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneImmissione in libera pratica (limitazione quantitativa)
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0936/15
    Documenti
    • L079 Prodotti tessili: licenza d'importazione
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Libia
    Atto giuridico
    Regulation 0044/16
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 luglio 2027
    Atto giuridico
    Decision 0512/14
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.7020 Costa Rica Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 652.500 Number of items 652.500 Number of items Aperto
09.7063 Panama Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 203.000 Number of items 203.000 Number of items Aperto
09.7111 Nicaragua Esente 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026 — — Non presente nel rapporto settimanale

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.

Misure all’esportazione 15

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Russia Russia Decision 0512/14 1 agosto 2014 – 31 luglio 2027
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma Myanmar (Birmania) Regulation 0401/13 3 maggio 2013
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights) Iran Regulation 0264/12 9 febbraio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: South Sudan Sud Sudan Regulation 0735/15 9 maggio 2015
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Sudan Sudan Regulation 0747/14 11 luglio 2014
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela Venezuela Regulation 2063/17 14 novembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria Siria Regulation 0036/12 19 gennaio 2012
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe Zimbabwe Regulation 0284/17 19 febbraio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0044/16 20 gennaio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 giugno 2021
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 2062/17 28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic Repubblica Centrafricana Decision 0798/13 8 aprile 2020
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti Haiti Regulation 2309/22 26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0813/25 29 aprile 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—12%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

9,6%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 10,6%

UE: importazioni mensili · HS 6106.10

ultimi 12 mesi306 Mln €-3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione19,72 € al kg
Aliquota preferenziale74%
gen 2024: 22,2 Mln €feb 2024: 24,3 Mln €mar 2024: 28,9 Mln €apr 2024: 28,6 Mln €mag 2024: 26,1 Mln €giu 2024: 21,7 Mln €lug 2024: 24,1 Mln €ago 2024: 24,8 Mln €set 2024: 17,6 Mln €ott 2024: 18,9 Mln €nov 2024: 17,8 Mln €dic 2024: 23 Mln €gen 2025: 32,9 Mln €feb 2025: 34,1 Mln €mar 2025: 37 Mln €apr 2025: 33,1 Mln €mag 2025: 25,7 Mln €giu 2025: 23,1 Mln €lug 2025: 28,4 Mln €ago 2025: 23,9 Mln €set 2025: 22,6 Mln €ott 2025: 17,9 Mln €nov 2025: 18,3 Mln €dic 2025: 23,3 Mln €gen 2026: 28,6 Mln €feb 2026: 29,8 Mln €mar 2026: 32,3 Mln €apr 2026: 28,5 Mln €mag 2026: 24,8 Mln €giu 2026: 26,7 Mln €lug 2026: 30,2 Mln €ago 2026: 23 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Bangladesh 107,7 Mln € 35,2% -11,2%
Turchia 56 Mln € 18,3% -0,7%
Cina 45 Mln € 14,7% +6,9%
India 35,2 Mln € 11,5% -3,1%
Vietnam 13,4 Mln € 4,4% +65,3%
Marocco 6,5 Mln € 2,1% +1,9%
Regno Unito 6 Mln € 2% +10,7%
Cambogia 5,4 Mln € 1,8% +7,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

6106.10 Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna: di cotone

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N359550 U.S. CBP 1 aprile 2026 · 6106.10.00.10

    The tariff classification of women’s upper body garments from Vietnam

  • N359021 U.S. CBP 19 marzo 2026 · 6106.10.00.10

    The tariff classification of upper body garments from South Korea

  • N358469 U.S. CBP 11 febbraio 2026 · 6106.10.00.10

    The tariff classification of women’s upper body garments from Vietnam

  • N356534 U.S. CBP 23 dicembre 2025 · 6106.10.00.10

    The tariff classification of women’s garments from South Korea

68 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 61 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

6106 · Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna o ragazza

Bluse

Sono considerate come «bluse» per donna o ragazza gli indumenti leggeri destinati a coprire la parte superiore del corpo, di fantasia, spesso di fattura ampia, con o senza collo, con o senza maniche, con una scollatura di qualsiasi tipo o almeno con delle bretelle e con un'abbottonatura o altro sistema di chiusura di cui detti indumenti possono essere sprovvisti solo nel caso in cui la scollatura sia molto profonda, con o senza guarnizioni quali cravatte, jabots, pizzi, lacci e recami.

Camicette e bluse-camicette

Sono considerate come «camicette e bluse-camicette» per donna o ragazza gli indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con un'apertura anche parziale che parte dalla scollatura, con maniche, spesso con collo, con o senza tasche ad esclusione delle tasche al di sotto del punto vita. Il taglio di questi indumenti si ispira a quello delle camicie e camicette per uomo o ragazzo e, per questo motivo, l'apertura alla scollatura si trova generalmente sul davanti. Le due parti di questa apertura si chiudono o si sovrappongono da destra a sinistra.

In applicazione della nota 9 del capitolo 61, le camicette e le bluse-camicette di questa voce possono presentare anche una apertura i cui bordi non si sovrappongono.

Gli indumenti di questa voce scendono al di sotto del punto vita, le bluse sono generalmente più corte degli altri indumenti sopra descritti.

Questa voce non comprende gli indumenti che, a causa della loro lunghezza, sono portati come «abiti interi».

Considerazioni generali del capitolo

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, A MAGLIA

Considerazioni generali

1. Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

2. Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimento, vedi la nota 14 di questa sezione.

3. Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6103 o 6104 presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni o tali guarnizioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).

Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.

4. Gli indumenti che coprono la parte superiore del corpo distinti dagli indumenti che coprono la parte inferiore del corpo e dagli indumenti che coprono l'intero corpo, (es. cappotti o abiti interi), sono gli indumenti che:

  • sulla base delle loro caratteristiche oggettive (stile, taglio ecc.) sono chiaramente destinati a essere portati ad esempio come giacche a vento, giacche e parte superiore di vestiti o completi, camice e bluse, parte superiore di pigiami, pullover, cardigan e gilè, parte superiore di insiemi da sci ecc. (A meno che non sia specificato diversamente, questi indumenti non devono necessariamente coprire l’intera parte superiore del corpo.), e
  • non superano la metà coscia. Tuttavia quando, per motivi di moda, alcune parti di tali indumenti superano la metà coscia (come le frange di indumenti alla moda ma anche le tradizionali falde dei frac), nel valutare la lunghezza dell’indumento si può non tener conto di tali elementi che non ne modificano la funzione di coprire la parte superiore del corpo.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 di cotone 12% p/st
2025 invariato 12% p/st
2024 invariato 12% p/st
2023 invariato 12% p/st
2022 invariato 12% p/st
2021 invariato 12% p/st
2020 invariato 12% p/st
2019 Of cotton 12% p/st

Il codice NC 6106 10 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 6106.10 (camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna: di cotone).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 12%; le quantità si dichiarano in p/st.

140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 12%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 6106.10 nell’UE hanno raggiunto 306 Mln € (−3% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Bangladesh ne ha fornito il 35%, davanti alla Turchia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 12%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 19,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 12%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 18%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 35%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari all’11%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 10%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 7,4% al 9,1%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari al 10,7%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 17,5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 6106.10 per 713 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Bangladesh.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 6106 10 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 12%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 6106 10 00?

153 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 6106.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Bangladesh (148 Mln USD), davanti alla Turchia.

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