Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 6204.49

6204 49 10

6204 49 10: di seta o di cascami di seta

Abiti interi donna in altre fibre

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 22 ottobre 2026

  1. 6204 Abiti a giacca (tailleurs), completi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts» (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:
  2. Abiti interi:
  3. 6204 49 di altre materie tessili:
  4. 6204 49 10 di seta o di cascami di seta

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 12% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 10

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0936/15
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1836/17
    Documenti
    • Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Libia
    Atto giuridico
    Regulation 0044/16
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 luglio 2027
    Atto giuridico
    Decision 0512/14
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).

Misure all’esportazione 16

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Russia Russia Decision 0512/14 1 agosto 2014 – 31 luglio 2027
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma Myanmar (Birmania) Regulation 0401/13 3 maggio 2013
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights) Iran Regulation 0264/12 9 febbraio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: South Sudan Sud Sudan Regulation 0735/15 9 maggio 2015
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Sudan Sudan Regulation 0747/14 11 luglio 2014
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela Venezuela Regulation 2063/17 14 novembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria Siria Regulation 0036/12 19 gennaio 2012
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe Zimbabwe Regulation 0284/17 19 febbraio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0044/16 20 gennaio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 giugno 2021
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 2062/17 28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic Repubblica Centrafricana Decision 0798/13 8 aprile 2020
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti Haiti Regulation 2309/22 26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0813/25 29 aprile 2025
Controllo all'esportazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto All third countries Regulation 1523/07 15 agosto 2009

Dati TARIC al 23 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 6% aliquota ridotta
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 3% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 23 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—12%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

9,6%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 10,6%

UE: importazioni mensili · HS 6204.49

ultimi 12 mesi316,9 Mln €-8,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione79,48 € al kg
Aliquota preferenziale22%
gen 2024: 25,2 Mln €feb 2024: 31,8 Mln €mar 2024: 49,5 Mln €apr 2024: 52,6 Mln €mag 2024: 51,7 Mln €giu 2024: 36,3 Mln €lug 2024: 33,1 Mln €ago 2024: 23,4 Mln €set 2024: 16,6 Mln €ott 2024: 16,8 Mln €nov 2024: 16,9 Mln €dic 2024: 19,5 Mln €gen 2025: 26,2 Mln €feb 2025: 31,8 Mln €mar 2025: 50,6 Mln €apr 2025: 46,1 Mln €mag 2025: 39,1 Mln €giu 2025: 33,2 Mln €lug 2025: 27,9 Mln €ago 2025: 20,8 Mln €set 2025: 16,4 Mln €ott 2025: 16,5 Mln €nov 2025: 14,6 Mln €dic 2025: 19,3 Mln €gen 2026: 23,7 Mln €feb 2026: 32,1 Mln €mar 2026: 37,1 Mln €apr 2026: 42,5 Mln €mag 2026: 33,1 Mln €giu 2026: 33,3 Mln €lug 2026: 28,6 Mln €ago 2026: 19,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 93,8 Mln € 29,6% -4,1%
Stati Uniti 39 Mln € 12,3% +18%
Regno Unito 25,3 Mln € 8% -3,1%
India 23,8 Mln € 7,5% -15,3%
Marocco 12,9 Mln € 4,1% -50,8%
Bangladesh 12,7 Mln € 4% -38,5%
Vietnam 8,9 Mln € 2,8% +24,3%
Svizzera 8,8 Mln € 2,8% +15,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

6204.49 Abiti a giacca: abiti interi, di altre materie tessili

Linee tariffarie (UE): 6204.49

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N340376 U.S. CBP 25 giugno 2024 · 6204.49.50.60

    The tariff classification of women’s garments from Turkey

  • 600011137 HMRC 6 settembre 2024 – 5 settembre 2027 · 6204 49 90 90

    A denim bunny pinny style outfit and comes with a bodysuit. The pinny is made from 100% woven denim and is embroidered with rabbits and flowers on the front and has two rounded pockets on the front and buttons down the middle. The straps are not adjustable. The bodysuit is short sleeved and made…

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 62 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

6204 41 00 a 6204 49 90 · Abiti interi

La nota esplicativa delle sottovoci 6104 41 00 a 6104 49 00 si applica mutatis mutandis.

Considerazioni generali del capitolo

INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA

Considerazioni generali

1. Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.

2. Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimenti, vedi la nota 14 di questa sezione.

3. Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6203 e 6204, presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).

Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giaca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.

4. Questo capitolo comprende gli indumenti da lavoro citati in particolare in alcune sottovoci che, per il loro aspetto generale (taglio o modello semplice o speciale in relazione alla funzione di questi indumenti) e per la natura del tessuto generalmente resistente e irrestringibile, sono riconoscibili come indumenti concepiti per essere indossati esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o delle persone durante un'attività industriale, professionale o domestica.

Generalmente, questi indumenti non presentano decorazioni, tuttavia le denominazioni ed i simboli che si riferiscono all'attività espletata non sono considerati come decorazioni.

Questi indumenti sono di cotone, di fibre sintetiche o artificiali o composti da un miscuglio delle suddette materie tessili.

Per accrescere la loro resistenza sono con maggiore frequenza utilizzati due tipi di cuciture: la doppia catenella ed il punto a trapunto.

La chiusura degli indumenti da lavoro si effettua molto spesso mediante chiusura lampo, automatici, nastri adesivi del tipo «velcro» o una chiusura incrociata o annodata con cordoni o simili.

I suddetti indumenti possono presentare delle tasche che sono generalmente applicate. Nel caso di tasche tagliate, esse sono dello stesso tessuto dell'indumento e non presentano le fodere abituali di altri indumenti.

Tra gli indumenti da lavoro è opportuno citare gli indumenti utilizzati dai meccanici, dagli operai, dai muratori, dagli agricoltori, ecc. e che si presentano sotto forma di completi due pezzi, di tute, di tute con bretelle (salopettes) e di pantaloni. Per le altre attività può trattarsi di camici, grembiuli, spolverini, ecc. (per medici, infermieri, massaie, parrucchieri, panettieri, macellai, ecc.).

Solo gli indumenti di taglia commerciale 158 (158 centimetri = altezza del corpo) o più possono essere considerati come indumenti da lavoro.

Le uniformi ed altri indumenti ufficiali simili (per esempio: toghe di magistrati, abiti sacerdotali) non sono considerati indumenti da lavoro.

5. Le note esplicative relative al capitolo 61, considerazioni generali, punto 4, si applicano mutatis mutandis.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 di seta o di cascami di seta 12% p/st
2025 invariato 12% p/st
2024 invariato 12% p/st
2023 invariato 12% p/st
2022 invariato 12% p/st
2021 invariato 12% p/st
2020 invariato 12% p/st
2019 Of silk or silk waste 12% p/st

Il codice NC 6204 49 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 6204.49 (abiti a giacca: abiti interi, di altre materie tessili).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 12%; le quantità si dichiarano in p/st.

140 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 12%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 6204.49 nell’UE hanno raggiunto 316,9 Mln € (−8% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 30%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 12%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 6,9% e il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 12%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 6204.49 per 974 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 6204 49 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 12%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 6204 49 10?

153 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 140 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 6204.49, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (152,6 Mln USD), davanti al Marocco.

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