Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 6205.90
6205 90 80: Camicie e camicette per uomo o ragazzo: di altre materie tessili, di altre materie tessili
Camicie uomo in altre fibre
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 6205 Camicie e camicette per uomo o ragazzo:
- 6205 90 di altre materie tessili:
- 6205 90 80 di altre materie tessili
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 4
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 8
- Controllo all’importazioneImmissione in libera pratica (limitazione quantitativa)
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 0936/15
- Documenti
- L079 Prodotti tessili: licenza d'importazione
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 1836/17
- Documenti
- Y084 Deroga al divieto di importazione a norma dell’articolo 16 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0966/23
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Libia
- Atto giuridico
- Regulation 0044/16
- Documenti
- Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 luglio 2027
- Atto giuridico
- Decision 0512/14
- Documenti
- Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 2062/17
- Documenti
- Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Libia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
- Documenti
- Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
| 6205 90 80 10 | Of wool or fine animal hair |
| 6205 90 80 90 | Other |
Misure all’esportazione 16
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Russia | Russia | Decision 0512/14 | 1 agosto 2014 – 31 luglio 2027 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma | Myanmar (Birmania) | Regulation 0401/13 | 3 maggio 2013 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights) | Iran | Regulation 0264/12 | 9 febbraio 2016 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: South Sudan | Sud Sudan | Regulation 0735/15 | 9 maggio 2015 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Sudan | Sudan | Regulation 0747/14 | 11 luglio 2014 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela | Venezuela | Regulation 2063/17 | 14 novembre 2017 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria | Siria | Regulation 0036/12 | 19 gennaio 2012 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0284/17 | 19 febbraio 2017 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya | Libia | Regulation 0044/16 | 20 gennaio 2016 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 giugno 2021 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 28 giugno 2018 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic | Repubblica Centrafricana | Decision 0798/13 | 8 aprile 2020 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti | Haiti | Regulation 2309/22 | 26 marzo 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya | Libia | Regulation 0813/25 | 29 aprile 2025 |
| Controllo all'esportazione – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 maggio 2023 |
Dati TARIC al 25 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 19%
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 9% aliquota ridotta
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 3% aliquota ridotta
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 25 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 12% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 41Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Spazio Economico Europeo | Islanda, Liechtenstein, Norvegia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| unione doganale UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Algeria | Algeria | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Kenya | Kenya | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Siria | Siria | Esente |
| accordo UE–Tunisia | Tunisia | Esente |
| unione doganale UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati Uniti | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | 1,5% |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu | 9,6% |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | 10,6% |
UE: importazioni mensili · HS 6205.90
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 147,4 Mln € | 43,4% | -1,3% | |
| 47,5 Mln € | 14% | +10,7% | |
| 33,8 Mln € | 9,9% | +6,5% | |
| 18,5 Mln € | 5,4% | -18,1% | |
| 12,1 Mln € | 3,6% | -4,6% | |
| 10,6 Mln € | 3,1% | -14% | |
| 9,9 Mln € | 2,9% | -27,9% | |
| 9,8 Mln € | 2,9% | +90,6% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
6205.90 Camicie e camicette per uomo o ragazzo: di altre materie tessili
Linee tariffarie (UE): 6205.90
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Note legali
Note
1. Questo capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati con materie tessili di qualsiasi tipo diverse dall'ovatta, esclusi i manufatti a maglia (diversi da quelli della voce 6212).
2. Questo capitolo non comprende:
a) gli oggetti da rigattiere della voce 6309;
b) gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche (voce 9021).
3. Ai sensi delle voci 6203 e 6204:
a) per «vestiti o completi» e «abiti a giacca (tailleurs)» si intende un assortimento di indumenti che comprende due o più capi confezionati nella loro superficie esterna in una stessa stoffa, composto:
da una sola giacca la cui parte esterna, escluse le maniche, è costituita da quattro o più pannelli, cuciti per ricoprire la parte superiore del corpo, eventualmente accompagnata da un solo gilè la cui parte frontale è confezionata nello stesso tessuto di quello della superficie esterna degli altri componenti dell'assortimento e la cui parte posteriore è confezionata nello stesso tessuto di quello della federa della giacca,
da un solo indumento destinato a coprire la parte inferiore del corpo e consistente in un paio di pantaloni, un paio di pantaloni che scendono fino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna o una gonna-pantalone senza bretelle né pettorine.
Tutti i componenti di un vestito o completo o di un abito a giacca (tailleur) devono essere di una stoffa della stessa struttura, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere dello stesso stile e di taglie corrispondenti o compatibili. Tuttavia questi componenti possono presentare un bordino (striscia di stoffa cucita nella cucitura di una stoffa differente).
Se diversi elementi distinti della parte inferiore del corpo sono presentati simultaneamente, per esempio un paio di pantaloni ed uno «short» oppure una gonna o una gonna-pantalone e un paio di pantaloni, deve essere data priorità quale parte inferiore costitutiva del vestito o completo ai pantaloni e, nel caso degli abiti a giacca, alla gonna o alla gonna-pantalone, gli altri elementi essendo da trattarsi separatamente.
L'espressione «vestiti o completi» comprende anche i vestiti da cerimonia o da sera appresso indicati, anche se le condizioni di cui sopra non sono tutte soddisfatte:
i vestiti denominati «tight», nei quali la giacca unita presenta falde arrotondate discendenti, dalla parte di dietro, molto in basso e viene assortita con un paio di pantaloni a righe verticali,
le marsine (o fracs), confezionate ordinariamente con drappo nero e comprendenti una giacca relativamente corta sul davanti, tenuta costantemente aperta e le cui falde strette sciancrate (scavate sulle anche) sono pendenti nella parte di dietro,
gli «smoking», nei quali la giacca di taglio sensibilmente identico a quello delle normali giacche, tranne forse che permette di mettere più in risalto lo sparato, presenta la particolarità di avere risvolti brillanti, fatti di seta o di un tessuto che imita la seta;
b) per «completo» si intende un assortimento di indumenti (diversi dai manufatti delle voci 6207 o 6208) che comprende diversi capi realizzati con la stessa stoffa, presentato per la vendita al minuto e composto:
da un solo indumento destinato a coprire la parte superiore del corpo, escluso il gilè che può costituire un secondo capo,
da uno o due indumenti differenti, destinati a coprire la parte inferiore del corpo che consistono in un paio di pantaloni, una tuta con bretelle (salopette), un paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, uno «short» (diverso da quello da bagno), una gonna e una gonna-pantalone.
Tutti i componenti di un «completo» devono essere della stessa struttura, dello stesso stile, dello stesso colore e della stessa composizione; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili. Il termine «completo» non comprende le tute sportive, le tute da sci e i completi da sci della voce 6211.
4. Le voci 6205 e 6206 non comprendono gli indumenti aventi tasche al di sotto del punto vita o bordi a coste o altri mezzi che permettono di restringere la parte bassa dell'indumento. La voce 6205 non comprende gli indumenti senza maniche.
Le "camicie", le "camicette" e le "bluse-camicette" sono indumenti destinati a coprire la parte superiore del corpo, con maniche lunghe o corte e con apertura totale o parziale a partire dalla scollatura. Le "bluse" sono indumenti ampi, anch’essi destinati a coprire la parte superiore del corpo, ma possono essere senza maniche e con o senza apertura alla scollatura. Le "camicie", le "camicette", le "bluse-camicette" e le "bluse" possono avere un collo.
5. Per l'interpretazione della voce 6209:
a) l'espressione «indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli» (bébés) si riferisce a capi destinati a bambini piccoli (bébés) in tenera età e di statura non superiore a 86 cm;
b) gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6209 sia in altre voci di questo capitolo vanno classificati nella voce 6209.
6. Gli indumenti che potrebbero rientrare sia nella voce 6210 sia in altre voci di questo capitolo, esclusa la voce 6209, vanno classificati nella voce 6210.
7. Ai sensi della voce 6211, per «tute da sci e completi da sci» si intendono gli indumenti o gli assortimenti di indumenti, che, per l'aspetto generale ed il tipo di tessuto sono riconoscibili come principalmente destinati ad essere indossati per la pratica dello sci (alpino o di fondo). Essi consistono:
a) sia in una «tuta da sci», cioè in un indumento di un solo pezzo destinato a coprire le parti superiore ed inferiore del corpo; oltre le maniche e un collo, questo manufatto può avere tasche o sottopiedi;
b) sia in un «completo da sci», cioè in un assortimento di indumenti, comprendente due o tre capi, presentato per la vendita al minuto e composto:
da un solo indumento tipo giacca a vento (anorak), giubbotto o manufatto simile, munito di una chiusura lampo, eventualmente accompagnato da un gilè,
da un solo paio di pantaloni, anche più alto del punto di vita, di un solo paio di pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso o di una sola tuta con bretelle (salopette).
Il «completo da sci» può ugualmente essere costituito da una tuta da sci, del tipo sopra descritto e da una specie di giacca imbottita senza maniche, indossata sopra la tuta.
Tutti gli elementi di un «completo da sci», devono essere realizzati con stoffa dello stesso tipo di tessuto, dello stesso stile e della stessa composizione, dello stesso colore o di colori differenti; devono, inoltre, essere di taglie corrispondenti o compatibili.
8. Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce 6213, i manufatti della voce 6214 del tipo «foulard», di forma quadrata o prevalentemente quadrata, non aventi alcun lato superiore a 60 cm. I fazzoletti da naso o da taschino di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a 60 cm sono da classificare nella voce 6214.
9. Gli indumenti di questo capitolo che si chiudono sul davanti, da sinistra a destra, sono da considerare come indumenti per uomo o ragazzo e quelli che si chiudono sul davanti, da destra a sinistra, come indumenti per donna o ragazza. Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il taglio dell'indumento indica con chiarezza che è stato progettato per l'uno o per l'altro sesso.
Gli indumenti non riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono da classificare come questi ultimi.
10. I manufatti di questo capitolo possono essere confezionati con fili di metallo.
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
INDUMENTI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO, DIVERSI DA QUELLI A MAGLIA
Considerazioni generali
1. Per la classificazione, all'interno delle voci, di articoli costituiti da due o più materie tessili, vedi le considerazioni generali delle note esplicative della presente sezione.
2. Per quel che concerne la classificazione degli indumenti presentati in assortimenti, vedi la nota 14 di questa sezione.
3. Quando un componente di un vestito o completo, di un abito a giacca (tailleurs) o di un insieme delle voci 6203 e 6204, presenta delle decorazioni o guarnizioni applicate che non si trovano sull'altro o sugli altri indumenti, tutti questi indumenti sono classificati come «vestiti, completi, abiti a giacca (tailleurs) o insiemi», a condizione che tali decorazioni siano di importanza minima e che queste siano limitate ad una o due parti del suddetto componente (per esempio: all'altezza del collo e alla estremità delle maniche o ai risvolti ed alle tasche).
Tuttavia, quando delle decorazioni o delle guarnizioni sono ottenute nel corso della lavorazione a maglia, la classificazione come «vestiti, completi, abiti a giaca (tailleurs) o insiemi» è esclusa, salvo che si tratti della sigla della ditta o di un simbolo simile.
4. Questo capitolo comprende gli indumenti da lavoro citati in particolare in alcune sottovoci che, per il loro aspetto generale (taglio o modello semplice o speciale in relazione alla funzione di questi indumenti) e per la natura del tessuto generalmente resistente e irrestringibile, sono riconoscibili come indumenti concepiti per essere indossati esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o delle persone durante un'attività industriale, professionale o domestica.
Generalmente, questi indumenti non presentano decorazioni, tuttavia le denominazioni ed i simboli che si riferiscono all'attività espletata non sono considerati come decorazioni.
Questi indumenti sono di cotone, di fibre sintetiche o artificiali o composti da un miscuglio delle suddette materie tessili.
Per accrescere la loro resistenza sono con maggiore frequenza utilizzati due tipi di cuciture: la doppia catenella ed il punto a trapunto.
La chiusura degli indumenti da lavoro si effettua molto spesso mediante chiusura lampo, automatici, nastri adesivi del tipo «velcro» o una chiusura incrociata o annodata con cordoni o simili.
I suddetti indumenti possono presentare delle tasche che sono generalmente applicate. Nel caso di tasche tagliate, esse sono dello stesso tessuto dell'indumento e non presentano le fodere abituali di altri indumenti.
Tra gli indumenti da lavoro è opportuno citare gli indumenti utilizzati dai meccanici, dagli operai, dai muratori, dagli agricoltori, ecc. e che si presentano sotto forma di completi due pezzi, di tute, di tute con bretelle (salopettes) e di pantaloni. Per le altre attività può trattarsi di camici, grembiuli, spolverini, ecc. (per medici, infermieri, massaie, parrucchieri, panettieri, macellai, ecc.).
Solo gli indumenti di taglia commerciale 158 (158 centimetri = altezza del corpo) o più possono essere considerati come indumenti da lavoro.
Le uniformi ed altri indumenti ufficiali simili (per esempio: toghe di magistrati, abiti sacerdotali) non sono considerati indumenti da lavoro.
5. Le note esplicative relative al capitolo 61, considerazioni generali, punto 4, si applicano mutatis mutandis.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | di altre materie tessili | 12% | p/st |
| 2025 | invariato | 12% | p/st |
| 2024 | invariato | 12% | p/st |
| 2023 | invariato | 12% | p/st |
| 2022 | invariato | 12% | p/st |
| 2021 | invariato | 12% | p/st |
| 2020 | invariato | 12% | p/st |
| 2019 | Of other textile materials | 12% | p/st |
Il codice NC 6205 90 80 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 6205.90 (camicie e camicette per uomo o ragazzo: di altre materie tessili).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 12%; le quantità si dichiarano in p/st.
138 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 12%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 6205.90 nell’UE hanno raggiunto 340 Mln € (+0% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Bangladesh ne ha fornito il 43%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 12%, il dazio generale negli Stati Uniti va dall’1,1% al 17,5%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 12%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 18%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dal 25% al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 35%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari all’11%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 10%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 7,4% al 9%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dal 10,5% al 12%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari al 10,7%, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 17,5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 6205.90 per 749,1 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Bangladesh.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 6205 90 80?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 12%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 6205 90 80?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 138 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 6205.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Bangladesh (208,2 Mln USD), davanti all’India.