7005 21 30: di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
7005 Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato:
altro vetro non armato:
7005 21 colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato:
7005 21 30 di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganale2% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 2
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
2%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
a) gli oggetti della voce 3207 (per esempio: preparazioni vetrificabili, fritte di vetro, altri vetri in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi);
b) gli oggetti del capitolo 71 (per esempio: minuterie di bigiotteria);
c) i cavi di fibre ottiche della voce 8544, gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
d) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, dotati di telaio, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;
e) parabrezza anteriori, finestrini posteriori e altri finestrini, anche dotati di telaio, che incorporano dispositivi di riscaldamento o altri dispositivi elettrici o elettronici, per veicoli dei capitoli da 86 a 88;
f) le fibre ottiche, gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonché i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti e strumenti del capitolo 90;
g) gli apparecchi per l'illuminazione, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in un modo permanente, nonché le loro parti, della voce 9405;
h) giochi, giocattoli e accessori per alberi di Natale, nonché altri oggetti del capitolo 95, diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del capitolo 95;
ij) i bottoni, gli spruzzatori, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti del capitolo 96.
a) non sono considerati come «lavorati» i vetri sottoposti a lavorazioni prima della fase di ricottura;
b) il taglio in forme determinate non ha alcuna incidenza sulla classificazione del vetro in lastre o in fogli;
c) per «strati assorbenti, riflettenti o non riflettenti» si intendono strati di metalli o di composti chimici (per esempio: ossidi metallici), di spessore microscopico, che assorbono segnatamente i raggi infrarossi o che migliorano le qualità riflettenti del vetro senza alterarne la trasparenza o la traslucidità oppure che impediscono alla superficie del vetro di riflettere la luce.
3. I prodotti considerati nella voce 7006 restano classificati in questa voce, anche se presentano il carattere di lavori.
4. Ai sensi della voce 7019, sono considerate come «lana di vetro»:
a) le lane minerali con tenore, in peso, di silice (SiO2) uguale o superiore a 60 %;
b) le lane minerali con tenore di silice (SiO2) inferiore a 60 %, ma con tenore, in peso, di ossidi alcalini (K2O o Na2O) superiore a 5 %, o con tenore, in peso, di anidride borica (B2O3) superiore a 2 %.
Le lane minerali che non rispondono a queste caratteristiche sono da classificare nella voce 6806.
5. Nella nomenclatura, il quarzo ed altra silice fusi sono considerati come «vetro».
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
7005 · Vetro (vetro «flotté» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce) in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
Per quel che concerne l'interpretazione del termine «lavorato», vedi la nota 2 a) del presente capitolo.
7005 21 25 a 7005 21 80 · colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato
Per quel che concerne il termine «opacizzato», vedi le note esplicative del SA, voce 7003, secondo comma, lettera B.
Considerazioni generali del capitolo
VETRO E LAVORI DI VETRO
Considerazioni generali
Ai sensi del presente capitolo, il termine «vetro da ottica» designa il vetro speciale utilizzato per la costruzione di strumenti ottici destinati, in particolare, alla fotografia, all'astronomia, all'osservazione (microscopia, navigazione, ecc.), all'armamento (cannocchiali di puntamento, ecc.), ai laboratori, ecc., nonché nella fabbricazione di taluni articoli ottici per la correzione dei difetti della vista. Tale vetro, di cui esistono numerosissime varietà, è abitualmente caratterizzato da una grande trasparenza e da una grande limpidezza, quantunque esso sia talvolta leggermente colorato al fine di assorbire determinati raggi. Esso presenta una omogeneità perfetta che esclude in genere la presenza di bolle o di striature, ha indici di rifrazione e proprietà dispersive non consueti negli altri tipi di vetro.
Sono escluse da questo capitolo le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell'uso a cui saranno adibite, per esempio:
1. all'incorniciatura di stampe (voci 4414 00, 8306, ecc.);
2. a macchine e apparecchi oppure a veicoli (sezioni XVI o XVII);
3. a porte (escluse porte in vetro per docce di cui alla voce 7020), finestre di fabbricati, ecc. (voci 4418, 7610, ecc.).
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
di spessore superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm
2%
m2
2025
invariato
2%
m2
2024
invariato
2%
m2
2023
invariato
2%
m2
2022
invariato
2%
m2
2021
invariato
2%
m2
2020
invariato
2%
m2
2019
Of a thickness exceeding 3,5 mm but not exceeding 4,5 mm
2%
m2
Il codice NC 7005 21 30 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 7005.21 (colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 2%; le quantità si dichiarano in m2.
152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7005.21 nell’UE hanno raggiunto 55,4 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Turchia ne ha fornito il 41%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 5,6%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 9%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 9%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 4,2%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 4% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7005.21 per 397,7 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 7005 21 30?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 2%; l’unità supplementare è m2. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 7005 21 30?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 7005.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia (27,5 Mln USD), davanti all’Egitto.
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