Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7020.00

7020 00 05

7020 00 05: Altri lavori in vetro: Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

Altri lavori in vetro

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 7020 00 Altri lavori di vetro:
  2. 7020 00 05 Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 2
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y764 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis .1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1 novodecies bis .9septies)
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • Y681 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 ter octies)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 7020.00

ultimi 12 mesi763,1 Mln €+1,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,89 € al kg
Aliquota preferenziale20%
gen 2024: 55,5 Mln €feb 2024: 55,5 Mln €mar 2024: 58,1 Mln €apr 2024: 54,9 Mln €mag 2024: 58,5 Mln €giu 2024: 56,2 Mln €lug 2024: 66,3 Mln €ago 2024: 66,5 Mln €set 2024: 65,4 Mln €ott 2024: 66,8 Mln €nov 2024: 66 Mln €dic 2024: 56,7 Mln €gen 2025: 64,9 Mln €feb 2025: 60,3 Mln €mar 2025: 63,8 Mln €apr 2025: 58,9 Mln €mag 2025: 63,2 Mln €giu 2025: 63,3 Mln €lug 2025: 65,1 Mln €ago 2025: 58 Mln €set 2025: 61,9 Mln €ott 2025: 64 Mln €nov 2025: 63,1 Mln €dic 2025: 60,5 Mln €gen 2026: 62,4 Mln €feb 2026: 57,7 Mln €mar 2026: 69 Mln €apr 2026: 61,7 Mln €mag 2026: 53,7 Mln €giu 2026: 65,5 Mln €lug 2026: 69,3 Mln €ago 2026: 74,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 478 Mln € 62,6% +3,2%
Stati Uniti 64,5 Mln € 8,5% -8,4%
Giappone 50,5 Mln € 6,6% +10,3%
Liechtenstein 48,3 Mln € 6,3% +22,6%
Turchia 44,5 Mln € 5,8% -17,4%
Corea del Sud 18,8 Mln € 2,5% +20,8%
Regno Unito 18 Mln € 2,4% -14,1%
Svizzera 9,7 Mln € 1,3% +14,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

7020.00 Altri lavori di vetro

Linee tariffarie (UE): 7020.00

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N355647 U.S. CBP 7 luglio 2026 · 7020.00.60.00

    The tariff classification of agglomerated slabs from Israel and Vietnam

  • N356744 U.S. CBP 22 dicembre 2025 · 7020.00.60.00

    The tariff classification of a glass sphere from China.

  • N342719 U.S. CBP 17 ottobre 2024 · 7020.00.60.00

    The tariff classification of an agglomerated glass slab from Vietnam

  • N340084 U.S. CBP 19 luglio 2024 · 7020.00.60.00

    The tariff classification of agglomerated glass slabs from China

  • 600011366 HMRC 12 settembre 2024 – 11 settembre 2027 · 7020 00 80 00

    The product is made of polished synthetic quartz or other glass material in squares with worked, bevelled edges. Size varies between 4 x 4 x 0.06 and 9 x 9 x 0.12 inches. Coated with a metal based film, for example of chromium or molybdenum. To be used as an optical absorber in the making of…

19 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 70 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

VETRO E LAVORI DI VETRO

Considerazioni generali

Ai sensi del presente capitolo, il termine «vetro da ottica» designa il vetro speciale utilizzato per la costruzione di strumenti ottici destinati, in particolare, alla fotografia, all'astronomia, all'osservazione (microscopia, navigazione, ecc.), all'armamento (cannocchiali di puntamento, ecc.), ai laboratori, ecc., nonché nella fabbricazione di taluni articoli ottici per la correzione dei difetti della vista. Tale vetro, di cui esistono numerosissime varietà, è abitualmente caratterizzato da una grande trasparenza e da una grande limpidezza, quantunque esso sia talvolta leggermente colorato al fine di assorbire determinati raggi. Esso presenta una omogeneità perfetta che esclude in genere la presenza di bolle o di striature, ha indici di rifrazione e proprietà dispersive non consueti negli altri tipi di vetro.

Sono escluse da questo capitolo le lastre di vetro racchiuse in una cornice di legno, metallo, ecc., che sono considerate oggetti che hanno perduto il loro carattere essenziale di vetro e che rientrano in voci diverse a seconda dell'uso a cui saranno adibite, per esempio:

1. all'incorniciatura di stampe (voci 4414 00, 8306, ecc.);

2. a macchine e apparecchi oppure a veicoli (sezioni XVI o XVII);

3. a porte (escluse porte in vetro per docce di cui alla voce 7020), finestre di fabbricati, ecc. (voci 4418, 7610, ecc.).

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Quartz reactor tubes and holders designed for insertion into diffusion and oxidation furnaces for production of semiconductor materials Esente —

Il codice NC 7020 00 05 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 7020.00 (altri lavori di vetro).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7020.00 nell’UE hanno raggiunto 763,1 Mln € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 63%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 6%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 6,6%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 6,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 9% al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dal 9% al 18%, il dazio ad valorem in Perù va dallo 0% al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 10%, il dazio doganale nei paesi del CCG va dallo 0% al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 5% al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7020.00 per 1,1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 7020 00 05?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 7020.00, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (331,8 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

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