Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi tranne Russia
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
Y843 I divieti di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo .5,6,7]
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Y698 Merci esportate dalla Russia prima del 22 luglio 2022 (articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014)
Y897 Merci non contenenti oro originarie della Russia elencate nell'allegato XXVI del regolamento n. 833/2014
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Russia
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0833/14
Documenti
Y732 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 1-2-3, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 5)
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
L150 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y843 I divieti di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano [cfr. esenzioni di cui all'articolo 3 sexdecies, paragrafo .5,6,7]
Y845 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 sexdecies del regolamento (UE) n. 833/2014
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 2062/17
Documenti
Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Iran
Atto giuridico
Regulation 0267/12
Documenti
Y257 Merci importate da qualsiasi entità o persona non elencata all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 267/2012
Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1157/24
Documenti
C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Sudan, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 2147/23, Regulation 0263/22
Documenti
Y771 Non si applicano i divieti di cui all'articolo 1 bis, punto 1, del regolamento (CE) n. 2023/2147 del Consiglio (cfr. le esenzioni di cui all'articolo 1 bis, punto 3)
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 7
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 2062/17
28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran
Iran
Regulation 0267/12
30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazione – Rifiuti
All third countries
Regulation 1157/24
21 maggio 2026
Dati TARIC al 1 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 1 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 7108.11
ultimi 12 mesi8,7 Mln €-34,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione16.216,42 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
1. Ai sensi delle sottovoci 710610, 710811, 711011, 711021, 711031 e 711041, i termini «polveri» e «in polvere» comprendono i prodotti che passano attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,5 mm in proporzione uguale o superiore, in peso, a 90 %.
2. Nonostante le disposizioni della nota 4 B) di questo capitolo, ai sensi delle sottovoci 711011 e 711019, il termine «platino» non comprende l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio e il rutenio.
3. Ai fini della classificazione delle leghe nelle sottovoci della voce 7110 ciascuna lega è da classificare con quella dei metalli: platino, palladio, rodio, iridio, osmio o rutenio che predomina, in peso, su ciascuno di questi altri metalli.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
7108 11 00 · Polveri
Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della sottovoce 7106 10 00.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Polveri
Esente
g
2025
invariato
Esente
g
2024
invariato
Esente
g
2023
invariato
Esente
g
2022
invariato
Esente
g
2021
invariato
Esente
g
2020
invariato
Esente
g
2019
Powder
Esente
g
Il codice NC 7108 11 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 7108.11 (per usi non monetari: polveri).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in g.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7108.11 nell’UE hanno raggiunto 8,7 Mln € (−35% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Svizzera ne ha fornito il 67%, davanti agli Stati Uniti.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 7% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7108.11 per 125 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 7108 11 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è g. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 7108.11, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (5 Mln USD), davanti agli Emirati Arabi Uniti.
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