Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7204.29

7204 29 00

7204 29 00: Cascami ed avanzi di acciaio legati: altri

Rottami di acciaio legato, altri

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 7204 Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio:
  2. Cascami ed avanzi di acciaio legati:
  3. 7204 29 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 1 misura aggiuntiva Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 1

  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Solo per
    7204 29 00 10 Scrap
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0333/11
    Documenti
    • C058 Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (UE) N. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

7204 29 00 10Scrap
7204 29 00 90Other

Misure all’esportazione 7

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 7204.29

ultimi 12 mesi124,7 Mln €+20% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,69 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 8,8 Mln €feb 2024: 7,2 Mln €mar 2024: 9,1 Mln €apr 2024: 10,7 Mln €mag 2024: 6,9 Mln €giu 2024: 8,1 Mln €lug 2024: 14,4 Mln €ago 2024: 15,3 Mln €set 2024: 7,2 Mln €ott 2024: 7,8 Mln €nov 2024: 7,3 Mln €dic 2024: 14,6 Mln €gen 2025: 6 Mln €feb 2025: 4,6 Mln €mar 2025: 8 Mln €apr 2025: 8,8 Mln €mag 2025: 6,9 Mln €giu 2025: 14 Mln €lug 2025: 10,7 Mln €ago 2025: 7,9 Mln €set 2025: 12,5 Mln €ott 2025: 3,9 Mln €nov 2025: 10,9 Mln €dic 2025: 13,2 Mln €gen 2026: 4,9 Mln €feb 2026: 7 Mln €mar 2026: 7,9 Mln €apr 2026: 10,2 Mln €mag 2026: 13,5 Mln €giu 2026: 16,9 Mln €lug 2026: 15,9 Mln €ago 2026: 8,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 32,4 Mln € 26% +28,1%
Regno Unito 26,2 Mln € 21% -25,5%
Norvegia 15,6 Mln € 12,5% +68,4%
Kazakistan 9,5 Mln € 7,6% +84,7%
India 6,6 Mln € 5,3% +94,7%
Brasile 6,6 Mln € 5,3% +224,4%
Islanda 5,1 Mln € 4,1% +136%
Svizzera 4,3 Mln € 3,5% -34,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

7204.29 Cascami ed avanzi di acciaio legati: altri

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 72 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

7204 · Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio

Oltre ai rottami, ai cascami e agli avanzi descritti nelle note esplicative del SA, voce 7204, parte A, rientrano nella definizione di questa voce anche le rotaie usate e sezionate, la cui lunghezza è inferiore a 1,50 m (vedi la nota esplicativa della sottovoce 7302 10 90).

Considerazioni generali del capitolo

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Considerazioni generali

A. Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228).

A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:

  • se questa presenta variazioni che non si ripetono periodicamente, si tratta di un prodotto fucinato:
  • se invece essa presenta variazioni che si ripetono periodicamente o se essa è costante, può trattarsi sia di un prodotto fucinato che di un prodotto laminato. In quest'ultimo caso occorre esaminare l'insieme dei seguenti criteri:

1. dimensioni della sezione trasversale

Se le dimensioni sono ragguardevoli (area della sezione trasversale superiore a 150 000 millimetri per quadrado), si tratta verosimilmente di un prodotto fucinato. Se le dimensioni sono modeste (dimensione minima inferiore a 15 millimetri) si tratta probabilmente di un prodotto laminato;

2. forma della sezione trasversale

Se la forma è semplice (quadrata, tonda, rettangolare, esagonale, ecc.), può trattarsi di prodotti sia laminati che fucinati, mentre i prodotti di forma più complessa sono quasi sempre ottenuti per laminazione;

3. dimensioni longitudinali

Se la lunghezza supera i 5 metri, si tratta quasi certamente di prodotti laminati; se essa è inferiore, può trattarsi di prodotti fucinati o laminati;

4. tolleranze dimensionali

Le tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale sono più limitate nel caso di prodotti laminati che non nel caso di prodotti fucinati;

5. aspetto metallografico

Poiché di norma nel prodotto laminato il rapporto di riduzione è decisamente superiore a quello che si ha nel prodotto fucinato, l'esame al microscopio permette quasi sempre di distinguerli.

Gli elementi principali da esaminare sono le inclusioni e la struttura.

a) Le inclusioni nei prodotti laminati sono sottili, molto allungate e disposte in modo quasi perfetto parallelamente alla direzione di laminazione; nei prodotti fucinati, esse sono invece meno allungate di forma pressoché ellittica e non perfettamente parallele.

b) La struttura, da esaminare dopo ricottura se il pezzo è allo stato temperato e rinvenuto, presenta nei prodotti laminati bande di segregazione quasi perfettamente rettilinee e parallele alla direzione di laminazione. Nei prodotti fucinati questo fenomeno è invece molto ridotto e talvolta quasi inesistente;

6. quantità

I prodotti fucinati vengono generalmente forniti in modeste quantità.

La laminazione può essere effettuata a caldo o a freddo. Secondo la forma del pezzo da laminare e secondo la sagomatura e la disposizione dei cilindri, per laminazione si possono ottenere prodotti piatti quali lamiere o nastri oppure barre di sezione tonda o poligonale, profilati di sezione varia, tubi, ecc.

B. Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A et B.

C. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimi capoversi.

È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo.

Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo».

Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo.

D. Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, capoverso e).

I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71).

E. per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, capoverso d).

F. I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbozzi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Other Esente —

Il codice NC 7204 29 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 7204.29 (cascami ed avanzi di acciaio legati: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7204.29 nell’UE hanno raggiunto 124,7 Mln € (+20% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 26%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7204.29 per 715,8 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 7204 29 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 7204.29, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (66,2 Mln USD), davanti alla Norvegia.

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