Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7219.21
7219 21 10: Lamiere inox a caldo oltre 10 mm: contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
Lamiere inox a caldo oltre 10 mm
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 7219 Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm:
- semplicemente laminati a caldo, non arrotolati:
- 7219 21 di spessore superiore a 10 mm:
- 7219 21 10 contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
- Misura di salvaguardiaDazio addizionale 50%
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- Atto giuridico
- Regulation 1457/26
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Cina, India, Islanda, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Sudafrica
- Atto giuridico
- Regulation 1457/26
- Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
- Si applica alle merci originarie di
- Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize e altri 72
- Atto giuridico
- Regulation 1457/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 13
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia
- Atto giuridico
- Regulation 0355/22
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 1509/17
- Documenti
- Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 1509/17
- Documenti
- Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Iran
- Atto giuridico
- Regulation 0267/12
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Iran
- Atto giuridico
- Regulation 0267/12
- Documenti
- Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Iran
- Atto giuridico
- Regulation 0267/12
- Documenti
- Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Russia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
- Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Documenti
- L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
- Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 30 settembre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1963/26
- Documenti
- Y376 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
- Y377 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: India
- Y378 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
- Y379 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
- Y380 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
- Y381 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
- Y382 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
- Y383 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
- Y384 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
- Y385 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
- Y386 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
- Y387 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
- Y388 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
- C131 Certificato di collaudo di fabbrica
- C132 Fattura contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e il numero di colata
- C133 Bolla di consegna contenente informazioni sul paese di fusione e colata e sul numero di colata
- C134 Certificato di qualità o clausole negli ordini di acquisto o nei contratti attuati contenenti informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata
- C135 Dichiarazione a lungo termine del fornitore contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata
- C136 Documenti contabili o di produzione contenenti informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata
- C137 Documento doganale del paese esportatore contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e il numero di colata
- C138 Corrispondenza commerciale contenente informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata
- C139 Descrizioni della produzione contenenti informazioni sul paese di " fusione e colata" e sul numero di colata
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 ottobre 2027
- Atto giuridico
- Regulation 1963/26
- Documenti
- Y376 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
- Y377 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: India
- Y378 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
- Y379 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
- Y380 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
- Y381 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
- Y382 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
- Y383 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
- Y384 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
- Y385 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
- Y386 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
- Y387 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
- Y388 Paese di " fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
- C131 Certificato di collaudo di fabbrica
- Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
- In vigore
- fino al 31 dicembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0956/23
- Documenti
- Y128 numero di conto CBAM
- Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
- Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
- Y237 Merci aventi origine nell'UE
- Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
- Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956
Contingenti tariffari
| Numero d’ordine | Origine | Dazio contingentale | Periodo | Volume | Saldo | Validità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.9874 | China, European Union | Esente | 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 | 928.490 kg | 821.680 kg | Aperto |
| 09.9875 | European Union, India | Esente | 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 | 1.497.030 kg | 1.221.415 kg | Aperto |
| 09.9876 | European Union, Korea, Republic of (South Korea) | Esente | 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 | 515.200 kg | 515.200 kg | Aperto |
| 09.9877 | European Union, South Africa | Esente | 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 | 494.450 kg | 494.450 kg | Aperto |
Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 23 ottobre 2026.
Misure all’esportazione 14
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 0285/18 | 28 febbraio 2018 |
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 luglio 2019 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 26 giugno 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 settembre 2017 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 11 aprile 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Autorizzazione all'esportazione (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 19%
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 9% aliquota ridotta
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 17%
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 7219.21
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 25,4 Mln € | 48,4% | -61,2% | |
| 15 Mln € | 28,4% | -22,8% | |
| 4,4 Mln € | 8,5% | -44,6% | |
| 2,6 Mln € | 5% | -47,7% | |
| 2,2 Mln € | 4,2% | -60,8% | |
| 657K € | 1,3% | -77,6% | |
| 550K € | 1% | -59,2% | |
| 543K € | 1% | -71,6% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
7219.21 di spessore superiore a 10 mm
Linee tariffarie (UE): 7219.21
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Note legali
CBAM: meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
Settore CBAM: Ferro e acciaio. Le merci di questo settore pagano, all’importazione nell’UE, i gas a effetto serra emessi durante la loro produzione. In mancanza di emissioni effettive verificate, l’importatore dichiara i valori predefiniti riportati sotto (tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di merci).
7219 21 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than hot-rolled, not in coils, of a thickness of > 10 mm
| Paese di produzione | Dirette | Indirette | Totale |
|---|---|---|---|
| 3,3 | — | 3,3 | |
| 3,43 | — | 3,43 | |
| 3,6 | — | 3,6 | |
| 2,57 | — | 2,57 | |
| 3,11 | — | 3,11 | |
| 3,21 | — | 3,21 | |
| 3,21 | — | 3,21 | |
| 2,95 | — | 2,95 | |
| 5,58 | — | 5,58 | |
| 3,82 | — | 3,82 | |
| 3,63 | — | 3,63 | |
| 2,92 | — | 2,92 | |
| 3,33 | — | 3,33 | |
| 6,49 | — | 6,49 | |
| 8,67 | — | 8,67 | |
| 3,2 | — | 3,2 | |
| 4,78 | — | 4,78 | |
| 2,91 | — | 2,91 | |
| 3,24 | — | 3,24 | |
| 3,13 | — | 3,13 | |
| 3,38 | — | 3,38 | |
| 3,29 | — | 3,29 | |
| 3,55 | — | 3,55 | |
| 2,59 | — | 2,59 | |
| 3,22 | — | 3,22 | |
| 3,81 | — | 3,81 | |
| 5,47 | — | 5,47 | |
| 3,23 | — | 3,23 | |
| 3,12 | — | 3,12 | |
| Altri paesi (predefinito) | 4,94 | — | 4,94 |
con la maggiorazione per il 2026: 5,434 · con la maggiorazione per il 2027: 5,928 · con la maggiorazione per il 2028: 6,422
t CO2e per t di merci · periodo definitivo dal 1º gennaio 2026; prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027 · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, rettificato dal 2026/1740 (dati della Commissione europea, non giuridicamente vincolanti)
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
GHISA, FERRO E ACCIAIO
Considerazioni generali
A. Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228).
A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:
- se questa presenta variazioni che non si ripetono periodicamente, si tratta di un prodotto fucinato:
- se invece essa presenta variazioni che si ripetono periodicamente o se essa è costante, può trattarsi sia di un prodotto fucinato che di un prodotto laminato. In quest'ultimo caso occorre esaminare l'insieme dei seguenti criteri:
1. dimensioni della sezione trasversale
Se le dimensioni sono ragguardevoli (area della sezione trasversale superiore a 150 000 millimetri per quadrado), si tratta verosimilmente di un prodotto fucinato. Se le dimensioni sono modeste (dimensione minima inferiore a 15 millimetri) si tratta probabilmente di un prodotto laminato;
2. forma della sezione trasversale
Se la forma è semplice (quadrata, tonda, rettangolare, esagonale, ecc.), può trattarsi di prodotti sia laminati che fucinati, mentre i prodotti di forma più complessa sono quasi sempre ottenuti per laminazione;
3. dimensioni longitudinali
Se la lunghezza supera i 5 metri, si tratta quasi certamente di prodotti laminati; se essa è inferiore, può trattarsi di prodotti fucinati o laminati;
4. tolleranze dimensionali
Le tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale sono più limitate nel caso di prodotti laminati che non nel caso di prodotti fucinati;
5. aspetto metallografico
Poiché di norma nel prodotto laminato il rapporto di riduzione è decisamente superiore a quello che si ha nel prodotto fucinato, l'esame al microscopio permette quasi sempre di distinguerli.
Gli elementi principali da esaminare sono le inclusioni e la struttura.
a) Le inclusioni nei prodotti laminati sono sottili, molto allungate e disposte in modo quasi perfetto parallelamente alla direzione di laminazione; nei prodotti fucinati, esse sono invece meno allungate di forma pressoché ellittica e non perfettamente parallele.
b) La struttura, da esaminare dopo ricottura se il pezzo è allo stato temperato e rinvenuto, presenta nei prodotti laminati bande di segregazione quasi perfettamente rettilinee e parallele alla direzione di laminazione. Nei prodotti fucinati questo fenomeno è invece molto ridotto e talvolta quasi inesistente;
6. quantità
I prodotti fucinati vengono generalmente forniti in modeste quantità.
La laminazione può essere effettuata a caldo o a freddo. Secondo la forma del pezzo da laminare e secondo la sagomatura e la disposizione dei cilindri, per laminazione si possono ottenere prodotti piatti quali lamiere o nastri oppure barre di sezione tonda o poligonale, profilati di sezione varia, tubi, ecc.
B. Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A et B.
C. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimi capoversi.
È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo.
Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo».
Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo.
D. Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, capoverso e).
I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71).
E. per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, capoverso d).
F. I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbozzi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | contenenti, in peso, 2,5 % o più di nichel | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | invariato | Esente | — |
| 2021 | invariato | Esente | — |
| 2020 | invariato | Esente | — |
| 2019 | Containing by weight 2,5 % or more of nickel | Esente | — |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 7219 21 10 è una delle 2 linee della sottovoce 7219.21, di spessore superiore a 10 mm.
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 7219.21 per 52,6 Mln € (−54% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,56 € al kg; la Cina ne ha fornito il 48%, davanti all’India.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 2%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7219.21 per 1 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 7219 21 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 7219.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (55,8 Mln USD), davanti all’India.