Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7220.12

7220 12 00

7220 12 00: di spessore inferiore a 4,75 mm

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 7220 Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm:
  2. semplicemente laminati a caldo:
  3. 7220 12 00 di spessore inferiore a 4,75 mm

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 5 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 12
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 10

  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 19%
    Si applica alle merci originarie di
    Cina
    Atto giuridico
    Regulation 1408/20
    Aliquote individuali per società (8)
    SocietàAliquota
    Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd C02519%
    Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd C16319%
    Taiyuan Taigang Daming Metal Products C54219%
    Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd C54319%
    Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd C54414,6%
    Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd C54517,5%
    Fujian Dingxin Technology Co., Ltd C54617,5%
    Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd C5589,2%
  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 17,3%
    Si applica alle merci originarie di
    Indonesia
    Atto giuridico
    Regulation 1408/20
    Aliquote individuali per società (2)
    SocietàAliquota
    PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stain­less Steel Industry C54117,3%
    PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel C54717,3%
  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 7,5%
    Si applica alle merci originarie di
    Taiwan
    Atto giuridico
    Regulation 1408/20
    Aliquote individuali per società (3)
    SocietàAliquota
    Tang Eng Iron Works Co. Ltd C0314,1%
    Yieh United Steel Co. C0324,1%
    Walsin Lihwa Co. C5487,5%
  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 17,3%
    Solo per
    7220 12 00 10 Consigned from Türkiye
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Cina, Indonesia, Taiwan
    Atto giuridico
    Regulation 0825/23
  • Misura di salvaguardiaDazio addizionale 50%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Inchiesta di difesa commercialeRiesame dazio antidumping/compensativo
    Si applica alle merci originarie di
    Cina, Indonesia, Taiwan
    Atto giuridico
    Information 5293/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Cina, Indonesia, India, Islanda, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Turchia, Taiwan, Sudafrica
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize e altri 73
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 14

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y970 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VI del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord, Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
    • C067 Autorizzazione di importazione per merci e tecnologie soggette a restrizioni (Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio)
    • Y069 Merci non provenienti dall'Iran
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 30 settembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1963/26
    Documenti
    • Y376 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
    • Y377 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: India
    • Y378 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
    • Y379 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
    • Y380 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
    • Y381 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
    • Y382 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
    • Y383 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
    • Y384 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
    • Y385 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
    • Y386 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
    • Y387 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
    • Y388 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
    • C131 Certificato di collaudo di fabbrica
    • C132 Fattura contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e il numero di colata
    • C133 Bolla di consegna contenente informazioni sul paese di fusione e colata e sul numero di colata
    • C134 Certificato di qualità o clausole negli ordini di acquisto o nei contratti attuati contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C135 Dichiarazione a lungo termine del fornitore contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C136 Documenti contabili o di produzione contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C137 Documento doganale del paese esportatore contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e il numero di colata
    • C138 Corrispondenza commerciale contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C139 Descrizioni della produzione contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 ottobre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1963/26
    Documenti
    • Y376 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
    • Y377 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: India
    • Y378 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
    • Y379 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
    • Y380 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
    • Y381 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
    • Y382 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
    • Y383 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
    • Y384 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
    • Y385 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
    • Y386 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
    • Y387 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
    • Y388 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
    • C131 Certificato di collaudo di fabbrica
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

7220 12 00 10Consigned from Türkiye
7220 12 00 90Other

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.9610 ERGA OMNES Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 625.087 kg 14.996 kg Critico
09.9729 FTA partners Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 675.557 kg 642.432 kg Aperto
09.9860 European Union, Taiwan Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 4.995.960 kg 2.885.588 kg Aperto
09.9861 European Union, Indonesia Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 17.912.854 kg 17.902.168 kg Aperto
09.9862 European Union, India Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 6.504.780 kg 3.815.959 kg Aperto
09.9863 China, European Union Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 4.440.618 kg 4.253.660 kg Aperto
09.9864 European Union, Korea, Republic of (South Korea) Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 5.183.780 kg 3.589.764 kg Aperto
09.9865 European Union, Türkiye Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 6.846.478 kg 6.844.766 kg Aperto
09.9866 European Union, South Africa Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 3.348.019 kg 3.129.933 kg Aperto

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.

Misure all’esportazione 16

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 23 ottobre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 11 aprile 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025

Dati TARIC al 1 novembre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 1 novembre 2026

UE: importazioni mensili · HS 7220.12

ultimi 12 mesi6,7 Mln €-24,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,96 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 361K €feb 2024: 256K €mar 2024: 313K €apr 2024: 500K €mag 2024: 438K €giu 2024: 523K €lug 2024: 330K €ago 2024: 172K €set 2024: 1,4 Mln €ott 2024: 1,4 Mln €nov 2024: 1,2 Mln €dic 2024: 588K €gen 2025: 195K €feb 2025: 601K €mar 2025: 336K €apr 2025: 780K €mag 2025: 600K €giu 2025: 462K €lug 2025: 517K €ago 2025: 868K €set 2025: 565K €ott 2025: 293K €nov 2025: 302K €dic 2025: 701K €gen 2026: 392K €feb 2026: 1,1 Mln €mar 2026: 452K €apr 2026: 583K €mag 2026: 643K €giu 2026: 1 Mln €lug 2026: 401K €ago 2026: 244K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 2,8 Mln € 42,2% +25,6%
India 1,4 Mln € 20,1% -54,3%
Stati Uniti 1,1 Mln € 15,6% +107,4%
Cina 451K € 6,7% +29,2%
Svizzera 300K € 4,4% +17,1%
Corea del Sud 249K € 3,7% -16,2%
Giappone 156K € 2,3% -47,1%
Sudafrica 124K € 1,8% -84,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

7220.12 di spessore inferiore a 4,75 mm

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 72 →

CBAM: meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Settore CBAM: Ferro e acciaio. Le merci di questo settore pagano, all’importazione nell’UE, i gas a effetto serra emessi durante la loro produzione. In mancanza di emissioni effettive verificate, l’importatore dichiara i valori predefiniti riportati sotto (tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di merci).

7220 12 00 Flat-rolled products of stainless steel, of a width of < 600 mm, not further worked than hot-rolled, of a thickness of < 4,75 mm

Paese di produzioneDiretteIndiretteTotale
Algeria3,3—3,3
Argentina3,43—3,43
Australia3,6—3,6
Azerbaigian2,57—2,57
Bosnia ed Erzegovina3,11—3,11
Brasile3,21—3,21
Canada3,21—3,21
Cile2,95—2,95
Cina5,58—5,58
Colombia3,82—3,82
Corea del Sud3,63—3,63
Filippine2,92—2,92
Giappone3,33—3,33
India6,49—6,49
Indonesia8,67—8,67
Iran3,2—3,2
Kazakistan4,78—4,78
Macedonia del Nord2,91—2,91
Messico3,24—3,24
Myanmar (Birmania)3,13—3,13
Nuova Zelanda3,38—3,38
Regno Unito3,29—3,29
Russia3,55—3,55
Serbia2,59—2,59
Stati Uniti3,22—3,22
Sudafrica3,81—3,81
Turchia5,47—5,47
Ucraina3,23—3,23
Uzbekistan3,12—3,12
Altri paesi (predefinito)4,94—4,94

con la maggiorazione per il 2026: 5,434 · con la maggiorazione per il 2027: 5,928 · con la maggiorazione per il 2028: 6,422

Parametro di riferimento (assegnazione gratuita): 1,189 · 1,151

t CO2e per t di merci · periodo definitivo dal 1º gennaio 2026; prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027 · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, rettificato dal 2026/1740 (dati della Commissione europea, non giuridicamente vincolanti)

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

7220 · Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600 mm

Sono esclusi da questa voce i prodotti laminati piatti di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, anche la loro larghezza è inferiore a 600 millimetri (voce 7219).

Considerazioni generali del capitolo

GHISA, FERRO E ACCIAIO

Considerazioni generali

A. Un complesso di criteri può permettere di distinguere i prodotti fucinati dai prodotti laminati allorché è opportuno operare questa distinzione (voci 7207, 7214, 7216, 7218, 7224 e 7228).

A condizione di disporre del pezzo intero, è opportuno osservare innanzitutto come varia la sezione trasversale:

  • se questa presenta variazioni che non si ripetono periodicamente, si tratta di un prodotto fucinato:
  • se invece essa presenta variazioni che si ripetono periodicamente o se essa è costante, può trattarsi sia di un prodotto fucinato che di un prodotto laminato. In quest'ultimo caso occorre esaminare l'insieme dei seguenti criteri:

1. dimensioni della sezione trasversale

Se le dimensioni sono ragguardevoli (area della sezione trasversale superiore a 150 000 millimetri per quadrado), si tratta verosimilmente di un prodotto fucinato. Se le dimensioni sono modeste (dimensione minima inferiore a 15 millimetri) si tratta probabilmente di un prodotto laminato;

2. forma della sezione trasversale

Se la forma è semplice (quadrata, tonda, rettangolare, esagonale, ecc.), può trattarsi di prodotti sia laminati che fucinati, mentre i prodotti di forma più complessa sono quasi sempre ottenuti per laminazione;

3. dimensioni longitudinali

Se la lunghezza supera i 5 metri, si tratta quasi certamente di prodotti laminati; se essa è inferiore, può trattarsi di prodotti fucinati o laminati;

4. tolleranze dimensionali

Le tolleranze sulle dimensioni della sezione trasversale sono più limitate nel caso di prodotti laminati che non nel caso di prodotti fucinati;

5. aspetto metallografico

Poiché di norma nel prodotto laminato il rapporto di riduzione è decisamente superiore a quello che si ha nel prodotto fucinato, l'esame al microscopio permette quasi sempre di distinguerli.

Gli elementi principali da esaminare sono le inclusioni e la struttura.

a) Le inclusioni nei prodotti laminati sono sottili, molto allungate e disposte in modo quasi perfetto parallelamente alla direzione di laminazione; nei prodotti fucinati, esse sono invece meno allungate di forma pressoché ellittica e non perfettamente parallele.

b) La struttura, da esaminare dopo ricottura se il pezzo è allo stato temperato e rinvenuto, presenta nei prodotti laminati bande di segregazione quasi perfettamente rettilinee e parallele alla direzione di laminazione. Nei prodotti fucinati questo fenomeno è invece molto ridotto e talvolta quasi inesistente;

6. quantità

I prodotti fucinati vengono generalmente forniti in modeste quantità.

La laminazione può essere effettuata a caldo o a freddo. Secondo la forma del pezzo da laminare e secondo la sagomatura e la disposizione dei cilindri, per laminazione si possono ottenere prodotti piatti quali lamiere o nastri oppure barre di sezione tonda o poligonale, profilati di sezione varia, tubi, ecc.

B. Per quanto riguarda le definizioni di talune deformazioni plastiche (quali la laminatura, la forgiatura, lo stampaggio, è opportuno fare riferimento alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettere A et B.

C. Per quanto riguarda la distinzione tra i prodotti laminati o estrusi a caldo e/o i prodotti ottenuti o rifiniti a freddo si vedano le note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte IV, lettera B, ultimi capoversi.

È da osservare che talune delle differenze sopra segnalate fra i prodotti laminati a freddo e i prodotti laminati a caldo si attenuano o addirittura si annullano se i prodotti laminati a freddo sono sottoposti a ricottura; parimenti, le differenze si limitano all'aspetto superficiale e alla durezza superficiale se si tratta di prodotti laminati a caldo che hanno subito una leggera rifinitura a freddo.

Le barre e i profilati laminati o estrusi a caldo possono essere rifiniti a freddo mediante trafilatura o altri procedimenti — in particolare per rettificazione o calibratura — che conferiscono al prodotto un grado maggiore di finitura. Questa operazione fa considerare tali prodotti come «ottenuti o rifiniti a freddo».

Tuttavia, la semplice raddrizzatura a freddo e la eliminazione grossolana delle croste non sono considerate operazioni di rettifica o di calibratura e restano quindi senza influenza sulla classificazione delle barre e dei profilati semplicemente laminati o estrusi a caldo. Parimenti, la torsione delle barre precitate non ha per effetto di farle considerare barre rifinite a freddo.

D. Per quanto riguarda la definizione della placcatura, occorre riferirsi alle note esplicative del SA, considerazioni generali del capitolo 72, parte quarta, lettera C, paragrafo 2, capoverso e).

I metalli comuni placcati di metalli preziosi, qualunque sia lo spessore della placcatura, rientrano nel capitolo 71 (vedere le note esplicative del SA, capitolo 71).

E. per quanto riguarda le operazioni di finitura superficiale, si vedano le note esplicative del SA capitolo 72, considerazioni generali, parte IV, lettera C, paragrafo 2, capoverso d).

F. I pezzi fucinati non finiti che non presentano più l'aspetto rudimentale degli sbozzi di forgia di cui alle voci 7207, 7218 o 7224, devono essere classificati nelle voci relative agli articoli finiti e rientrano generalmente nei capitoli 82, 84, 85, oppure 87. Ne risulta che tali pezzi fucinati in ferro o acciaio destinati alla fabbricazione di alberi a gomiti, rientrano quindi nella voce 8483.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 di spessore inferiore a 4,75 mm Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Of a thickness of less than 4,75 mm Esente —

Il codice NC 7220 12 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 7220.12 (di spessore inferiore a 4,75 mm).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nell’UE, alle merci originarie della Cina si applica, oltre al dazio doganale, un dazio antidumping del 19%.

Nell’UE, alle merci originarie dell’Indonesia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio antidumping del 17,3%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7220.12 nell’UE hanno raggiunto 6,7 Mln € (−24% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 42%, davanti all’India.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 20%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7220.12 per 90 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 7220 12 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Si applicano dazi antidumping o altri dazi aggiuntivi al codice NC 7220 12 00?

Dazio antidumping del 19% sulle merci originarie della Cina; Dazio antidumping del 17,3% sulle merci originarie dell’Indonesia; Dazio antidumping del 7,5% sulle merci originarie di Taiwan. Questi dazi si aggiungono al dazio doganale.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 7220.12, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone (30 Mln USD), davanti a Taiwan.

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