Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7305.90

7305 90 00

7305 90 00: Altri tubi: altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 7305 Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio:
  2. 7305 90 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Misura di salvaguardiaDazio addizionale 50%
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Cina, Algeria, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    Albania, Algeria, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize e altri 72
    Atto giuridico
    Regulation 1457/26
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 10

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y970 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VI del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 30 settembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1963/26
    Documenti
    • Y376 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
    • Y377 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: India
    • Y378 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
    • Y379 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
    • Y380 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
    • Y381 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
    • Y382 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
    • Y383 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
    • Y384 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
    • Y385 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
    • Y386 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
    • Y387 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
    • Y388 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
    • C131 Certificato di collaudo di fabbrica
    • C132 Fattura contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e il numero di colata
    • C133 Bolla di consegna contenente informazioni sul paese di fusione e colata e sul numero di colata
    • C134 Certificato di qualità o clausole negli ordini di acquisto o nei contratti attuati contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C135 Dichiarazione a lungo termine del fornitore contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C136 Documenti contabili o di produzione contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C137 Documento doganale del paese esportatore contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e il numero di colata
    • C138 Corrispondenza commerciale contenente informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
    • C139 Descrizioni della produzione contenenti informazioni sul paese di "fusione e colata" e sul numero di colata
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 ottobre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1963/26
    Documenti
    • Y376 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Cina
    • Y377 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: India
    • Y378 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Indonesia
    • Y379 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Vietnam
    • Y380 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Malaysia
    • Y381 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Algeria
    • Y382 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Giappone
    • Y383 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Corea del Sud
    • Y384 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Turchia
    • Y385 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: Iran
    • Y386 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: UE
    • Y387 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: altri paesi
    • Y388 Paese di "fusione e colata" dell'acciaio importato: origini multiple
    • C131 Certificato di collaudo di fabbrica
  • Controllo all’importazioneMeccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere - CBAM
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0956/23
    Documenti
    • Y128 numero di conto CBAM
    • Y134 Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/956)
    • Y135 Merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari - Deroga in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/956
    • Y237 Merci aventi origine nell'UE
    • Y238 La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026
    • Y137 Esenzione de minimis - Deroga in virtù dell'articolo 2 bis del regolamento (UE) 2023/956

Contingenti tariffari

Numero d’ordineOrigineDazio contingentalePeriodoVolumeSaldoValidità
09.9626 ERGA OMNES Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 1.404.479 kg 2249 kg Aperto
09.9755 FTA partners Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 1.436.410 kg 544.220 kg Aperto
09.9756 European Union, Singapore Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 42.120 kg 42.120 kg Aperto
09.9939 European Union, Türkiye Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 13.561.820 kg 12.778.235 kg Aperto
09.9940 China, European Union Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 2.480.890 kg 0 kg Esaurito
09.9941 European Union, United Kingdom Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 2.556.935 kg 2.289.131 kg Aperto
09.9942 Algeria, European Union Esente 1 ottobre 2026 – 31 dicembre 2026 584.750 kg 2056 kg Critico

Saldi tratti dal rapporto settimanale della Commissione sui contingenti del 30 ottobre 2026.

Misure all’esportazione 9

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 30 settembre 2025

Dati TARIC al 31 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 31 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 7305.90

ultimi 12 mesi2 Mln €-57,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,15 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,1 Mln €feb 2024: 458K €mar 2024: 886K €apr 2024: 583K €mag 2024: 53K €giu 2024: 118K €lug 2024: 1,7 Mln €ago 2024: 625K €set 2024: 195K €ott 2024: 169K €nov 2024: 156K €dic 2024: 96K €gen 2025: 81K €feb 2025: 186K €mar 2025: 132K €apr 2025: 2,4 Mln €mag 2025: 208K €giu 2025: 245K €lug 2025: 543K €ago 2025: 153K €set 2025: 122K €ott 2025: 319K €nov 2025: 342K €dic 2025: 37K €gen 2026: 184K €feb 2026: 62K €mar 2026: 208K €apr 2026: 38K €mag 2026: 175K €giu 2026: 92K €lug 2026: 213K €ago 2026: 167K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 1 Mln € 53% -9,6%
Uruguay 154K € 7,9% +734.100%
India 138K € 7% +96.392,3%
Senegal 126K € 6,4% +77,7%
Turchia 101K € 5,2% -2,6%
Canada 100K € 5,1% —
Regno Unito 60K € 3,1% -59,2%
Marocco 49K € 2,5% -97,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

7305.90 Altri tubi: altri

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 73 →

CBAM: meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Settore CBAM: Ferro e acciaio. Le merci di questo settore pagano, all’importazione nell’UE, i gas a effetto serra emessi durante la loro produzione. In mancanza di emissioni effettive verificate, l’importatore dichiara i valori predefiniti riportati sotto (tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di merci).

7305 Tubes and pipes, having circular cross-sections and an external diameter of > 406,4 mm, of flat-rolled products of iron or steel "e.g., welded, riveted or similarly closed"

Paese di produzioneDiretteIndiretteTotale
Algeria3—3
Argentina2,68—2,68
Australia3—3
Azerbaigian0,24—0,24
Bosnia ed Erzegovina2,29—2,29
Brasile1,73—1,73
Canada1,51—1,51
Cile2,05—2,05
Cina2,59—2,59
Colombia2,89—2,89
Corea del Sud2,15—2,15
Filippine0,83—0,83
Giappone2,13—2,13
India4,32—4,32
Indonesia8,25—8,25
Iran1,94—1,94
Kazakistan5,36—5,36
Macedonia del Nord1,57—1,57
Messico2,81—2,81
Myanmar (Birmania)0,56—0,56
Nuova Zelanda2,43—2,43
Regno Unito2,5—2,5
Russia3,59—3,59
Serbia2,41—2,41
Stati Uniti1,44—1,44
Sudafrica4,22—4,22
Taiwan2,33—2,33
Thailandia2,08—2,08
Turchia2,18—2,18
Ucraina2,54—2,54
Uzbekistan3,2—3,2
Vietnam2,37—2,37
Altri paesi (predefinito)4,06—4,06

con la maggiorazione per il 2026: 4,466 · con la maggiorazione per il 2027: 4,872 · con la maggiorazione per il 2028: 5,278

t CO2e per t di merci · periodo definitivo dal 1º gennaio 2026; prima dichiarazione annuale entro il 30 settembre 2027 · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2621, rettificato dal 2026/1740 (dati della Commissione europea, non giuridicamente vincolanti)

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

7305 · Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio

Si applica, mutatis mutandis, la nota esplicativa della voce 7304.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Other Esente —

Il codice NC 7305 90 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 7305.90 (altri tubi: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7305.90 nell’UE hanno raggiunto 2 Mln € (−57% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 53%, davanti all’Uruguay.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 50%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 12,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 10% al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7305.90 per 42 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 7305 90 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 7305.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Turchia (2 Mln USD).

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