Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 7320.90

7320 90 10

7320 90 10: Molle a spirali piatte

Altre molle in acciaio

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 1 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 22 ottobre 2026

  1. 7320 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio:
  2. 7320 90 altre:
  3. 7320 90 10 Molle a spirali piatte

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    7320 90 10 10 For use in certain types of aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3050/95
    Documenti
    • N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0355/22
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y824 Prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo
    • Y878 Il prodotto è importato da un paese partner per l'importazione di ferro e acciaio di cui all'allegato XXXVI del regolamento (UE) n. 833/2014
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L139 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 octies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

7320 90 10 10For use in certain types of aircraft
7320 90 10 90Other

Misure all’esportazione 5

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 27 maggio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022

Dati TARIC al 24 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 24 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili · HS 7320.90

ultimi 12 mesi166,6 Mln €+2,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione11,36 € al kg
Aliquota preferenziale37%
gen 2024: 12,2 Mln €feb 2024: 12,7 Mln €mar 2024: 12,9 Mln €apr 2024: 14 Mln €mag 2024: 14,1 Mln €giu 2024: 11,6 Mln €lug 2024: 14,1 Mln €ago 2024: 10,6 Mln €set 2024: 13,3 Mln €ott 2024: 13,9 Mln €nov 2024: 12,9 Mln €dic 2024: 9,8 Mln €gen 2025: 14,3 Mln €feb 2025: 12,2 Mln €mar 2025: 15,7 Mln €apr 2025: 14,5 Mln €mag 2025: 14 Mln €giu 2025: 14,1 Mln €lug 2025: 14,7 Mln €ago 2025: 12,9 Mln €set 2025: 14,4 Mln €ott 2025: 14,4 Mln €nov 2025: 12,8 Mln €dic 2025: 11,9 Mln €gen 2026: 13,3 Mln €feb 2026: 14,1 Mln €mar 2026: 15,2 Mln €apr 2026: 15,2 Mln €mag 2026: 13 Mln €giu 2026: 15,9 Mln €lug 2026: 14,2 Mln €ago 2026: 12,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 38,6 Mln € 23,2% +11,1%
Stati Uniti 36,5 Mln € 21,9% +1,1%
Svizzera 25,4 Mln € 15,2% +5,7%
Regno Unito 23,7 Mln € 14,2% +6,6%
Giappone 8,2 Mln € 4,9% -11,7%
Corea del Sud 7 Mln € 4,2% -1%
India 7 Mln € 4,2% +0,5%
Turchia 6,2 Mln € 3,7% +9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

7320.90 Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio: altre

Linee tariffarie (UE): 7320.90

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N359981 U.S. CBP 31 marzo 2026 · 7320.90.50.60

    The tariff classification of a spring clip from China

  • N304438 U.S. CBP 12 giugno 2019 · 7320.90.50.20

    The tariff classification of springs from Turkey

  • N303585 U.S. CBP 9 aprile 2019 · 7320.90.50.20

    The tariff classification of springs from Turkey

  • N300284 U.S. CBP 21 settembre 2018 · 7320.90.50.60

    The tariff classification of automotive brake components from China

  • 600015313 HMRC 8 aprile 2026 – 7 aprile 2029 · 7320 90 90 90

    Zinc plated steel spring, that is used as a replacement part in a Kentucky mop holder. It is manufactured from 438mm steel wire, with a material of 8 gauge wire. The item is packaged in quantities of 300, in a cardboard box.

6 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 73 →

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Molle a spirali piatte 2,7% —
2025 invariato 2,7% —
2024 invariato 2,7% —
2023 invariato 2,7% —
2022 invariato 2,7% —
2021 invariato 2,7% —
2020 invariato 2,7% —
2019 Flat spiral springs 2,7% —

Il codice NC 7320 90 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 7320.90 (molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio: altre).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 2,7%; le quantità si dichiarano in —.

152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2,7%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 7320.90 nell’UE hanno raggiunto 166,6 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 23%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dallo 0% al 2,9% e il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 7320.90 per 755,8 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 7320 90 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 2,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 7320 90 10?

152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 7320.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (26 Mln USD), davanti alla Cina.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)