Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8429.52

8429 52 10

8429 52 10: Escavatori rotanti 360°: Congegni con una sovrastruttura che può effettuare: escavatori a cingoli

Escavatori rotanti 360°

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8429 Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:
  2. Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici:
  3. 8429 52 Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o:
  4. 8429 52 10 Escavatori a cingoli

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti — Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0573/24
    Documenti
    • Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
    • Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
    • Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
    • Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
    • C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
    • Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
    • Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
    • Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
    • Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
    • Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 16

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 1 luglio 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 giugno 2021
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma Myanmar (Birmania) Regulation 0401/13 1 luglio 2023
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights) Iran Regulation 0264/12 9 febbraio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria Siria Regulation 0036/12 13 marzo 2012
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela Venezuela Regulation 2063/17 14 novembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe Zimbabwe Regulation 0284/17 19 febbraio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0044/16 20 gennaio 2016
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Zimbabwe Zimbabwe Regulation 0384/26 19 febbraio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 20 luglio 2025
Prodotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 20 luglio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra All third countries Regulation 0573/24 12 marzo 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8429.52

ultimi 12 mesi5,2 Mld €+30,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione5,97 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 291,2 Mln €feb 2024: 270,3 Mln €mar 2024: 336,5 Mln €apr 2024: 322,6 Mln €mag 2024: 332,6 Mln €giu 2024: 308,8 Mln €lug 2024: 302 Mln €ago 2024: 281 Mln €set 2024: 297 Mln €ott 2024: 317,7 Mln €nov 2024: 253,9 Mln €dic 2024: 297,3 Mln €gen 2025: 302 Mln €feb 2025: 312 Mln €mar 2025: 342,6 Mln €apr 2025: 249,7 Mln €mag 2025: 387,6 Mln €giu 2025: 373,3 Mln €lug 2025: 414,9 Mln €ago 2025: 398,6 Mln €set 2025: 424,4 Mln €ott 2025: 373,6 Mln €nov 2025: 388 Mln €dic 2025: 415,1 Mln €gen 2026: 390,1 Mln €feb 2026: 475,9 Mln €mar 2026: 497 Mln €apr 2026: 446,9 Mln €mag 2026: 392,8 Mln €giu 2026: 479,4 Mln €lug 2026: 449,6 Mln €ago 2026: 428,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 2 Mld € 39,3% +37,5%
Giappone 1,6 Mld € 30,1% +29,6%
Corea del Sud 700,7 Mln € 13,6% +42,1%
Regno Unito 596,6 Mln € 11,6% +11,2%
India 56,4 Mln € 1,1% +43,7%
Turchia 55,2 Mln € 1,1% +55,3%
Norvegia 51,3 Mln € 1% -1,9%
Svizzera 43,5 Mln € 0,8% -9,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8429.52 Congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o

Linee tariffarie (UE): 8429.52

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N363147 U.S. CBP 15 luglio 2026 · 8429.52.10.50

    The tariff classification of a used excavator from Japan

  • N348179 U.S. CBP 9 maggio 2025 · 8429.52.10.10

    The tariff classification of mini excavators from China

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 84 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8427 e 8429 · Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Tali voci includono apparecchi semoventi, muniti di un buttafuori frontale telescopico, progettato per accogliere diversi strumenti intercambiabili, quali forche, forchette per pallette, bracci, pinze, pale, che potenzialmente li rende classificabili nelle voci 8427 o 8429.

A seconda della loro configurazione al momento della presentazione, la classificazione è determinata secondo i principi seguenti:

1) gli apparecchi presentati con uno specifico strumento intercambiabile sono classificati nella voce corrispondente alla funzione dell'apparecchio munito di detto strumento. A titolo di esempio, se l'apparecchio è presentato con una forca, dovrebbe essere classificato nella voce 8427 (vedi anche il parere di classificazione del SA 842720/1.);

2) gli apparecchi presentati con diversi strumenti intercambiabili che consentono loro di eseguire le funzioni che rientrano nell'ambito delle voci 8427 e 8429, sono classificati secondo la nota 3 della sezione XVI o applicando la regola generale di interpretazione 3 c) (vedi anche NESA della voce 8426, «Apparecchi semoventi e altri apparecchi mobili», paragrafo b), numero 1));

3) gli stessi apparecchi presentati senza strumenti intercambiabili come indicato sopra sono classificati applicando la regola generale di interpretazione 3 c) nella voce 8429.

Considerazioni generali del capitolo

REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI

Considerazioni generali

L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.

Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Escavatori a cingoli Esente p/st
2025 invariato Esente p/st
2024 invariato Esente p/st
2023 invariato Esente p/st
2022 invariato Esente p/st
2021 invariato Esente p/st
2020 invariato Esente p/st
2019 Track-laying excavators Esente p/st

Nella nomenclatura combinata dell’UE, 8429 52 10 è una delle 2 linee della sottovoce 8429.52, congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o.

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8429.52 per 5,2 Mld € (+31% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 5,97 € al kg; la Cina ne ha fornito il 39%, davanti al Giappone.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 14%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8429.52 per 7,6 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8429 52 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8429.52, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone (1,1 Mld USD), davanti alla Cina.

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