Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Requisiti all’importazione 6
Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 0285/18
Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0573/24
Documenti
Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia
Atto giuridico
Regulation 0765/06
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0692/14
Documenti
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 16
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 0285/18
28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
1 luglio 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 giugno 2021
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma
Myanmar (Birmania)
Regulation 0401/13
1 luglio 2023
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights)
Iran
Regulation 0264/12
9 febbraio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria
Siria
Regulation 0036/12
13 marzo 2012
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela
Venezuela
Regulation 2063/17
14 novembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0284/17
19 febbraio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya
Libia
Regulation 0044/16
20 gennaio 2016
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0384/26
19 febbraio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
20 luglio 2025
Prodotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
20 luglio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra
All third countries
Regulation 0573/24
12 marzo 2025
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro3% / 5% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 8429.52
ultimi 12 mesi5,2 Mld €+30,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione5,97 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
8427 e 8429 · Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento:
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi
Tali voci includono apparecchi semoventi, muniti di un buttafuori frontale telescopico, progettato per accogliere diversi strumenti intercambiabili, quali forche, forchette per pallette, bracci, pinze, pale, che potenzialmente li rende classificabili nelle voci 8427 o 8429.
A seconda della loro configurazione al momento della presentazione, la classificazione è determinata secondo i principi seguenti:
1) gli apparecchi presentati con uno specifico strumento intercambiabile sono classificati nella voce corrispondente alla funzione dell'apparecchio munito di detto strumento. A titolo di esempio, se l'apparecchio è presentato con una forca, dovrebbe essere classificato nella voce 8427 (vedi anche il parere di classificazione del SA 842720/1.);
2) gli apparecchi presentati con diversi strumenti intercambiabili che consentono loro di eseguire le funzioni che rientrano nell'ambito delle voci 8427 e 8429, sono classificati secondo la nota 3 della sezione XVI o applicando la regola generale di interpretazione 3 c) (vedi anche NESA della voce 8426, «Apparecchi semoventi e altri apparecchi mobili», paragrafo b), numero 1));
3) gli stessi apparecchi presentati senza strumenti intercambiabili come indicato sopra sono classificati applicando la regola generale di interpretazione 3 c) nella voce 8429.
Considerazioni generali del capitolo
REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI
Considerazioni generali
L'espressione «destinati all'industria del montaggio», ai sensi delle sottovoci 8407 34 10, 8407 90 50 e 8408 20 10, indica esclusivamente l'utilizzazione nei reparti di montaggio o nelle fabbriche di autoveicoli (comprese le imprese di subappalto), per il montaggio in serie di veicoli nuovi.
Tali sottovoci possono riguardare soltanto motori realmente impiegati per il montaggio di veicoli nuovi che sono citati nel testo stesso delle sottovoci. Non riguardano pertanto i motori similari destinati ad essere impiegati come pezzi di ricambio.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
Escavatori a cingoli
Esente
p/st
2025
invariato
Esente
p/st
2024
invariato
Esente
p/st
2023
invariato
Esente
p/st
2022
invariato
Esente
p/st
2021
invariato
Esente
p/st
2020
invariato
Esente
p/st
2019
Track-laying excavators
Esente
p/st
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 8429 52 10 è una delle 2 linee della sottovoce 8429.52, congegni con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360o.
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8429.52 per 5,2 Mld € (+31% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 5,97 € al kg; la Cina ne ha fornito il 39%, davanti al Giappone.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 14%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8429.52 per 7,6 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8429 52 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8429.52, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Giappone (1,1 Mld USD), davanti alla Cina.
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