Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8516.72
8516 72 00: Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: altri apparecchi elettrotermici, tostapane
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 8516 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545:
- altri apparecchi elettrotermici:
- 8516 72 00 Tostapane
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 5
- Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 2658/87
- Documenti
- C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
- Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1517/18
- Documenti
- C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 4
- Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 0285/18
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 2062/17
- Documenti
- Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
- Documenti
- Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
- Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
- L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
- Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 3
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 0285/18 | 28 febbraio 2018 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 28 giugno 2018 |
Dati TARIC al 27 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 3% aliquota ridotta
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 24%
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 17%
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 27 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
| Accordo o regime | Paesi | Aliquota |
|---|---|---|
| dazio per i paesi terzi (senza accordo) | — | 2,7% |
| GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi) | Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia | Esente |
| CARIFORUM | Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago | Esente |
| PTOM (Paesi e territori d'oltremare) | Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna | Esente |
| SPG - Regime generale | Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu | Esente |
| GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo) | Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan | Esente |
| America centrale | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama | Esente |
| Mercosur | Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay | Esente |
| SADC EPA | Botswana, Eswatini, Namibia | Esente |
| Spazio Economico Europeo | Islanda, Liechtenstein, Norvegia | Esente |
| Stati dell’Africa orientale e australe | Mauritius, Seychelles, Zimbabwe | Esente |
| unione doganale UE–Andorra | Andorra | Esente |
| accordo UE–Albania | Albania | Esente |
| accordo UE–Bosnia ed Erzegovina | Bosnia ed Erzegovina | Esente |
| accordo UE–Canada | Canada | Esente |
| accordo UE–Svizzera | Svizzera | Esente |
| accordo UE–Costa d’Avorio | Costa d’Avorio | Esente |
| accordo UE–Cile | Cile | Esente |
| accordo UE–Camerun | Camerun | Esente |
| accordo UE–Colombia | Colombia | Esente |
| accordo UE–Algeria | Algeria | Esente |
| accordo UE–Ecuador | Ecuador | Esente |
| accordo UE–Egitto | Egitto | Esente |
| Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. | Sahara Occidentale | Esente |
| accordo UE–Figi | Figi | Esente |
| accordo UE–Isole Fær Øer | Isole Fær Øer | Esente |
| accordo UE–Regno Unito | Regno Unito | Esente |
| accordo UE–Georgia | Georgia | Esente |
| accordo UE–Ghana | Ghana | Esente |
| accordo UE–Israele | Israele | Esente |
| accordo UE–Giordania | Giordania | Esente |
| accordo UE–Giappone | Giappone | Esente |
| accordo UE–Corea del Sud | Corea del Sud | Esente |
| accordo UE–Libano | Libano | Esente |
| accordo UE–Marocco | Marocco | Esente |
| accordo UE–Moldavia | Moldavia | Esente |
| accordo UE–Montenegro | Montenegro | Esente |
| accordo UE–Macedonia del Nord | Macedonia del Nord | Esente |
| accordo UE–Messico | Messico | Esente |
| accordo UE–Nuova Zelanda | Nuova Zelanda | Esente |
| accordo UE–Perù | Perù | Esente |
| accordo UE–Papua Nuova Guinea | Papua Nuova Guinea | Esente |
| accordo UE–Territori Palestinesi | Territori Palestinesi | Esente |
| accordo UE–Serbia | Serbia | Esente |
| accordo UE–Singapore | Singapore | Esente |
| unione doganale UE–San Marino | San Marino | Esente |
| accordo UE–Tunisia | Tunisia | Esente |
| unione doganale UE–Turchia | Turchia | Esente |
| accordo UE–Ucraina | Ucraina | Esente |
| accordo UE–Stati Uniti | Stati Uniti | Esente |
| accordo UE–Vietnam | Vietnam | Esente |
| accordo UE–Samoa | Samoa | Esente |
| accordo UE–Kosovo | Kosovo | Esente |
| accordo UE–Sudafrica | Sudafrica | Esente |
UE: importazioni mensili · HS 8516.72
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 154 Mln € | 98,5% | -17,1% | |
| 842K € | 0,5% | +3,1% | |
| 249K € | 0,2% | -40,3% | |
| 239K € | 0,2% | +1,8% | |
| 219K € | 0,1% | +49,6% | |
| 45K € | 0% | -69,2% | |
| 37K € | 0% | -10,6% | |
| 36K € | 0% | — |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
8516.72 Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici: altri apparecchi elettrotermici, tostapane
Note legali
Note
1. Sono esclusi da questo capitolo:
a) le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, le calzature, gli scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;
b) i lavori di vetro della voce 7011;
c) le macchine e gli apparecchi della voce 8486;
d) gli aspiratori per le scienze mediche, chirurgiche, odontoiatriche o veterinarie (voce 9018); o
e) i mobili riscaldati elettricamente del capitolo 94.
2. Gli oggetti che possono rientrare sia nelle voci da 8501 a 8504, sia nelle voci 8511, 8512, 8540, 8541 o 8542 sono da classificare in queste ultime cinque voci.
Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce 8504.
3. Ai fini della voce 8507, l'espressione «accumulatori elettrici» fa riferimento anche a quelli muniti di componenti accessori che contribuiscono alla funzione di stoccaggio e fornitura di energia dell'apparecchio o che lo proteggono dai danni, quali connettori elettrici, regolatori di temperatura (ad esempio, termistori) e dispositivi di protezione dei circuiti. Essi possono includere anche parte dell'alloggiamento protettivo dei prodotti in cui devono essere utilizzati.
4. La voce 8509 comprende, purché si tratti di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati per usi domestici:
a) le lucidatrici per pavimenti, i trituratori ed i mescolatori (mixer) di alimenti, gli spremifrutta e spremiverdura, di qualsiasi peso;
b) gli altri apparecchi di peso massimo di 20 kg, esclusi i ventilatori e le cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti (voce 8414), gli idroestrattori centrifughi per biancheria (voce 8421), le lavastoviglie (voce 8422), le macchine per lavare la biancheria (voce 8450), le macchine per stirare (voci 8420 o 8451, a seconda che si tratti di calandre o meno), le macchine per cucire (voce 8452), le forbici elettriche (voce 8467) e gli apparecchi elettrotermici (voce 8516).
5. Ai fini della voce 8517, per «smartphone» si intendono i telefoni per reti cellulari, dotati di un sistema mobile di funzionamento progettato per svolgere le funzioni di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, come lo scaricamento (download) e il funzionamento di più applicazioni contemporaneamente, comprese le applicazioni di terzi, anche dotati di altre funzionalità quali fotocamere digitali e sistemi di ausilio alla navigazione.
6. Ai sensi della voce 8523 si intendono per:
a) «dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori» (per esempio, «schede di memoria flash» o «schede di memoria elettronica flash»), i dispositivi di memorizzazione muniti di una presa di collegamento che presentano nello stesso alloggiamento una o più schede di memoria flash (per esempio, «Flash E2PROM»), sotto forma di circuiti integrati, montati su una scheda di circuiti stampati. Possono presentare un sistema di controllo (controller) sotto forma di circuito integrato e elementi passivi discreti, come condensatori e resistenze;
b) «schede intelligenti», le schede munite, immerse nella massa, di uno o più circuiti integrati elettronici [un microprocessore, una memoria RAM (random access memory) o una memoria ROM (read-only memory)] sotto forma di chip. Queste schede possono essere munite di contatti, di una banda magnetica o di un’antenna integrata, ma non contengono altri elementi di circuito attivi o passivi.
7. Ai fini della voce 8524, per «moduli di visualizzazione a schermo piatto» si intendono dispositivi o apparecchi per la visualizzazione di informazioni, dotati almeno di uno schermo di visualizzazione, progettati per essere incorporati in articoli di altre voci prima dell'uso. Gli schermi dei moduli di visualizzazione a schermo piatto possono anche, ma non solo, essere piatti, curvi, flessibili, pieghevoli o estensibili. I moduli di visualizzazione a schermo piatto possono incorporare elementi aggiuntivi, compresi quelli necessari per il ricevimento di segnali video e la ripartizione di tali segnali in pixel sullo schermo. Tuttavia, la voce 8524 non comprende i moduli di visualizzazione dotati di componenti per la conversione dei segnali video (ad esempio, un circuito integrato per demoltiplicatore (scaler), un circuito integrato per decodificatore o un processore di applicazioni) o che hanno in altro modo assunto il carattere di merci di altre voci.
Per la classificazione dei moduli di visualizzazione a schermo piatto definiti nella presente nota, la voce 8524 ha la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura.
8. Ai sensi della voce 8534 per «circuiti stampati» si intendono i circuiti ottenuti disponendo su un supporto isolante, con qualsiasi processo di stampa (in particolare, per incrostazione, elettrodeposizione, morsura) o con la tecnica dei circuiti detti «a strato», elementi conduttori, contatti o altri componenti stampati (in particolare, induttanze, resistenze, capacità), da soli o combinati fra loro secondo uno schema prestabilito, escluso qualsiasi altro elemento che possa produrre, raddrizzare, modulare o amplificare un segnale elettrico (per esempio: elementi a semiconduttore).
I termini «circuiti stampati» non comprendono né i circuiti combinati né elementi diversi da quelli ottenuti nel corso del procedimento di stampa, né le resistenze, condensatori o induttanze discrete. Tuttavia, i circuiti stampati possono essere muniti di elementi di collegamento non stampati.
I circuiti a strato (sottile o spesso) aventi elementi passivi e attivi ottenuti nel corso del medesimo processo tecnologico rientrano nella voce 8542.
9. Ai fini della voce 8536, si intendono per connettori «per fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche» i connettori che servono semplicemente ad allineare meccanicamente, uno accanto all'altro, tra loro le fibre ottiche in un sistema a linea digitale. Non hanno altre funzioni, come l'amplificazione, la rigenerazione o la modifica di un segnale.
10. La voce 8537 non comprende i dispositivi senza filo a raggi infrarossi per il comando a distanza di apparecchi riceventi per la televisione e di altri apparecchi elettrici (voce 8543).
11. Ai sensi della voce 8539, i termini «sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED)» comprendono:
a) «moduli a diodi emettitori di luce (LED)», che sono sorgenti luminose elettriche basate su diodi emettitori di luce (LED) disposte in circuiti elettrici e contenenti altri elementi quali elementi elettrici, meccanici, termici od ottici. Contengono anche componenti discreti attivi, componenti discreti passivi o articoli delle voci 8536 o 8542 a fini di alimentazione di energia o di controllo della potenza. I moduli a diodi emettitori di luce (LED) non dispongono di un attacco destinato a consentire una facile installazione o sostituzione in un apparecchio di illuminazione e ad assicurare il contatto elettrico e meccanico
b) Le «lampade a diodi emettitori di luce (LED)», che sono sorgenti luminose elettriche costituite da uno o più moduli LED contenenti altri elementi quali elementi elettrici, meccanici, termici o ottici. Si distinguono dai moduli a diodi emettitori di luce (LED) in quanto dispongono di un attacco destinato a consentire una facile installazione o sostituzione in un apparecchio per l'illuminazione e ad assicurare il contatto elettrico e meccanico.
12. Ai sensi delle voci 8541 e 8542, si considerano come:
a)
i) «Dispositivi a semiconduttore», i dispositivi della specie il cui funzionamento è basato sulla variazione di resistività sotto l'influenza di un campo elettrico o i trasduttori a semiconduttore.
I dispositivi a semiconduttore possono includere anche un insieme di diversi elementi, anche dotati di dispositivi attivi e passivi con funzioni ausiliarie.
I «trasduttori a semiconduttore» sono, ai fini della presente definizione, sensori a semiconduttore, attuatori a semiconduttore, risonatori a semiconduttore e oscillatori a semiconduttore, che sono tipi di dispositivi a semiconduttore discreti, che svolgono una funzione intrinseca, in grado di convertire qualsiasi tipo di fenomeno fisico o chimico o un'azione in un segnale elettrico o un segnale elettrico in un qualsiasi tipo di fenomeno fisico o in un'azione.
Tutti gli elementi dei trasduttori a semiconduttore sono combinati in modo inscindibile e possono comprendere anche i necessari materiali inscindibili che ne consentono la costruzione o la funzione.
Ai fini della presente definizione si intende per:
1) «a semiconduttore», costruito o fabbricato su un substrato di semiconduttori o costituito da materiali semiconduttori, fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori, in cui il substrato o i materiali semiconduttori svolgono un ruolo essenziale e insostituibile sulla funzione e la prestazione del trasduttore e il cui funzionamento è basato sulle proprietà dei semiconduttori, comprese le proprietà fisiche, elettriche, chimiche e ottiche;
2) «fenomeni fisici o chimici», fenomeni quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche, ecc.;
3) «sensore a semiconduttore», un tipo di dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare quantità fisiche o chimiche e convertirle in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica;
4) «attuatore a semiconduttore», un tipo di dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire segnali elettrici in movimento fisico;
5) «risonatore a semiconduttore», un dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno;
6) «oscillatore a semiconduttore», un dispositivo a semiconduttore costituito da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture;
ii) «diodi emettitori di luce (LED)», dispositivi a semiconduttore a base di materiali semiconduttori che convertono l'energia elettrica in raggi visibili, infrarossi o ultravioletti, anche collegati elettricamente tra loro e anche combinati con diodi di protezione.
I diodi emettitori di luce della voce 8541 non incorporano componenti a fini di alimentazione di energia o di controllo della potenza;
b) «Circuiti integrati»:
1) i circuiti integrati monolitici nei quali gli elementi del circuito (diodi, transistor, resistenze, capacità, collegamenti, ecc.) sono creati nella massa (essenzialmente) e sulla superficie di un materiale semiconduttore (per esempio: silicio drogato, arseniuro di gallio, silicio-germanio, fosfuro d'indio) e che formano un tutto inscindibile;
2) i circuiti integrati ibridi, che comprendono in modo praticamente inscindibile, tramite interconnessioni o cavi di collegamento, su uno stesso sostrato isolante (vetro, ceramica, ecc.) elementi passivi (resistenze, capacità, collegamenti, ecc.), ottenuti con la tecnica dei circuiti a strato sottile o spesso, e elementi attivi (diodi, transistor, circuiti integrati monolitici, ecc.), ottenuti con la tecnica dei semiconduttori. Tali circuiti possono comprendere anche componenti discreti;
3) i circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi, combinati in modo praticamente inscindibile, anche su uno o più substrati isolanti, con o senza leadframe, ma senza altri elementi di circuiti attivi o passivi.
4) Circuiti integrati multicomponenti: una combinazione di uno o più circuiti integrati monolitici, ibridi o multichip aventi almeno uno dei seguenti componenti: sensori, attuatori, oscillatori, risonatori a base di silicio o relative combinazioni o componenti che eseguono le funzioni degli articoli classificabili nelle voci 8532, 8533 e 8541, o degli induttori classificabili nella voce 8504, e che costituiscono a tutti gli effetti un corpo unico come un circuito integrato, per formare un componente del tipo utilizzato per l'assemblaggio su un circuito stampato o su altro supporto, mediante il collegamento di piedini (pin), conduttori, punti di saldatura, piazzole, piattine o attenuatori.
Ai fini della presente definizione:
1) I «componenti» possono essere separati, fabbricati indipendentemente gli uni dagli altri e successivamente assemblati in un circuito integrato multicomponenti o integrati in altri componenti.
2) L'espressione «a base di silicio» indica che il componente è installato su un substrato di silicio o costituito da materiali di silicio oppure è fabbricato su un chip di circuito integrato.
3)
a) I «sensori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel rilevare fenomeni fisici o chimici e convertirli in segnali elettrici quando si producono variazioni delle proprietà elettriche o si verifica una deformazione di una struttura meccanica. I «fenomeni fisici o chimici» si riferiscono a fenomeni quali la pressione, le onde acustiche, l'accelerazione, la vibrazione, il movimento, l'orientamento, la tensione, l'intensità di campo magnetico, l'intensità di campo elettrico, la luce, la radioattività, l'umidità, il flusso, la concentrazione delle sostanze chimiche, ecc.
b) Gli «attuatori a base di silicio» sono costituiti da strutture microelettroniche e meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel convertire i segnali elettrici in movimento fisico.
c) I «risonatori a base di silicio» sono componenti costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture in risposta a un input esterno.
d) Gli «oscillatori a base di silicio» sono componenti attivi costituiti da strutture microelettroniche o meccaniche create nella massa o sulla superficie di un semiconduttore e la cui funzione consiste nel generare un'oscillazione meccanica o elettrica di frequenza predefinita che dipende dalla geometria fisica di tali strutture.
Ai fini della classificazione degli oggetti definiti nella presente nota, le voci 8541 e 8542 hanno la priorità su qualsiasi altra voce della nomenclatura, eccetto la voce 8523, in cui tali oggetti possano essere classificati, in particolare, in riferimento alla loro funzione.
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Tostapane | 2,7% | p/st |
| 2025 | invariato | 2,7% | p/st |
| 2024 | invariato | 2,7% | p/st |
| 2023 | invariato | 2,7% | p/st |
| 2022 | invariato | 2,7% | p/st |
| 2021 | invariato | 2,7% | p/st |
| 2020 | invariato | 2,7% | p/st |
| 2019 | Toasters | 2,7% | p/st |
Il codice NC 8516 72 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8516.72 (scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici).
Il dazio per i paesi terzi è pari al 2,7%; le quantità si dichiarano in p/st.
Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 2,7%; per 152 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8516.72 per 156,4 Mln € (−17% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 6,33 € al kg; la Cina ne ha fornito il 99%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 5,3%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 6%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 3,7%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8516.72 per 382 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8516 72 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 2,7%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 8516 72 00?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8516.72, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (266 Mln USD), davanti al Regno Unito.