Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8518.21

8518 21 00

8518 21 00: Casse acustiche a via singola: Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

Casse acustiche a via singola

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8518 Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono:
  2. Altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche:
  3. 8518 21 00 Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 4

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 27 settembre 2024
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 settembre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 8518.21

ultimi 12 mesi543,5 Mln €+3,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione13,66 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 33,6 Mln €feb 2024: 34,4 Mln €mar 2024: 44,6 Mln €apr 2024: 36,4 Mln €mag 2024: 46,2 Mln €giu 2024: 38,3 Mln €lug 2024: 45,3 Mln €ago 2024: 46,1 Mln €set 2024: 45,7 Mln €ott 2024: 56,3 Mln €nov 2024: 58,3 Mln €dic 2024: 44,5 Mln €gen 2025: 40,2 Mln €feb 2025: 36,2 Mln €mar 2025: 44 Mln €apr 2025: 38,7 Mln €mag 2025: 39,7 Mln €giu 2025: 43,9 Mln €lug 2025: 40,5 Mln €ago 2025: 38,2 Mln €set 2025: 50,2 Mln €ott 2025: 51,9 Mln €nov 2025: 51,7 Mln €dic 2025: 47,2 Mln €gen 2026: 38,1 Mln €feb 2026: 41,3 Mln €mar 2026: 43,6 Mln €apr 2026: 44,5 Mln €mag 2026: 37 Mln €giu 2026: 45,1 Mln €lug 2026: 44,4 Mln €ago 2026: 48,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 379,3 Mln € 69,8% +1%
Vietnam 60,4 Mln € 11,1% +62%
Malaysia 20,9 Mln € 3,8% -7,4%
Stati Uniti 17,4 Mln € 3,2% +7,5%
Regno Unito 9,9 Mln € 1,8% -9,4%
Filippine 8,1 Mln € 1,5% +389,8%
Indonesia 8 Mln € 1,5% -3%
Messico 7,2 Mln € 1,3% -64,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8518.21 Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N358350 U.S. CBP 27 febbraio 2026 · 8518.21.00.00

    The tariff classification of four assistive telecommunication devices from China

  • N356368 U.S. CBP 15 dicembre 2025 · 8518.21.00.00

    The tariff classification of a Boom Mic from the Philippines.

  • N356068 U.S. CBP 11 dicembre 2025 · 8518.21.00.00

    The tariff classification of a speaker assembly from the Philippines

  • H319100 U.S. CBP 26 agosto 2025 · 8518.21.00

    Application for Further Review of Protest No. 3802-20-104253; Tariff classification and applicability of Section 301 trade remedies to smart speakers and smart displays from China

  • 600012149 HMRC 15 gennaio 2025 – 14 gennaio 2028 · 8518 21 00 00

    The product is a waterproof portable speaker that is designed for wireless music/audio streaming via Bluetooth. It is encased in a rubber housing. The specifications include: Output power 20w Dynamic frequency response range 65 Hz - 20k Hz Dimensions 18x7.4x6.9cm Weight 0.54kg Waterproof IPX7…

  • 600010141 HMRC 14 maggio 2024 – 13 maggio 2027 · 8518 21 00 00

    Waterproof portable speaker that is designed for wireless music/audio streaming via Bluetooth, with a built-in microphone and speakerphone with voice assistant integration for hands-free phone calls. The speaker can connect up to three smartphones or electronic tablets. It has an audio 3.5mm input…

  • 600009915 HMRC 26 febbraio 2024 – 25 febbraio 2027 · 8518 21 00 00

    A Bluetooth Speaker designed to reproduce audio when connected to a mobile phone or computer via Bluetooth. Specifications: Output power 20w Dynamic frequency response range 65 Hz - 20k Hz Dimensions 18x7.4x6.9cm Weight 0.54kg It is Waterproof IPX7 10 hours playtime Charging time 3 hours It is…

  • 600009183 HMRC 14 novembre 2023 – 13 novembre 2026 · 8518 21 00 00

    A single speaker Audio Sub Woofer slightly off-cubed in shape it is designed for reproduction of bass frequency in audio. It is manufactured from MDF with walnut veneered top and bottom panels and cloth covered cabinet. It is mains powered with an Internal amplifier 100W class D. It has a Passive…

16 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 85 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8518 · Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da un altoparlante; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

Rientrano in questa voce microfoni, cuffie, auricolari e altoparlanti senza fili, presentati isolatamente, combinati o meno.

Questa voce non comprende:

1. gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» presentati separatamente (cfr. le note esplicative del SA, sottovoce 8517 62);

2. le cuffie senza fili (combinazione di una cuffia e di un microfono) con microfono integrato dotate della funzione di composizione dei numeri presentate separatamente (vedi le note esplicative del SA, sottovoce 8517 62 00).

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica Esente p/st
2025 invariato Esente p/st
2024 invariato Esente p/st
2023 invariato Esente p/st
2022 invariato Esente p/st
2021 invariato Esente p/st
2020 invariato Esente p/st
2019 Single loudspeakers, mounted in their enclosures Esente p/st

Il codice NC 8518 21 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8518.21 (altoparlante unico montato nella sua cassa acustica).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8518.21 per 543,5 Mln € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 13,66 € al kg; la Cina ne ha fornito il 70%, davanti al Vietnam.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 4,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari all’8% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8518.21 per 1,5 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8518 21 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8518.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (668,7 Mln USD), davanti al Vietnam.

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