8525 83 00: altre, per la visione notturna specificate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
8525 Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali:
Telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali:
8525 83 00 altre, per la visione notturna specificate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganaleEsente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord, Iran
Atto giuridico
Regulation 0267/12, Regulation 1509/17
Documenti
Y949 Merci diverse da quelle descritte nelle note a piè di pagina collegate alla misura (R267/2012)
Y957 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte V del regolamento (UE) 2017/1509)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia
Atto giuridico
Regulation 0765/06
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Iran
Atto giuridico
Regulation 0267/12
Documenti
Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 23 aprile 2031
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
Y683 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
L129 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 22
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 0285/18
28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 gennaio 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 gennaio 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela
Venezuela
Regulation 2063/17
1 gennaio 2022
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 gennaio 2022
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma
Myanmar (Birmania)
Regulation 0401/13
1 luglio 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Zimbabwe
Zimbabwe
Regulation 0384/26
19 febbraio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
20 luglio 2025
Prodotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
20 luglio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
11 aprile 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran
Iran
Regulation 0267/12
30 settembre 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles)
Iran
Regulation 1529/23
31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
1 luglio 2024
Autorizzazione all'esportazione (Dual use)
All third countries
Regulation 2003/25
15 novembre 2025
Controllo all'esportazione
Congo - Kinshasa
Regulation 1183/05
28 ottobre 2026
Dati TARIC al 3 novembre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro3% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 3 novembre 2026
UE: importazioni mensili · HS 8525.83
ultimi 12 mesi146,1 Mln €-40% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione163,57 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
1. La sottovoce 852581 comprende solo le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali ad alta velocità che presentano una o più delle seguenti caratteristiche
- velocità di registrazione superiore a 0,5 mm per microsecondo;
- risoluzione temporale pari o inferiore a 50 nanosecondi;
- cadenza di quadro superiore a 225000 fotogrammi al secondo.
2. Per quanto riguarda la sottovoce 852582, le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali resistenti alle radiazioni sono progettate o schermate per poter funzionare in ambienti con radiazioni elevate. Tali apparecchi sono progettati per sopportare una dose di radiazione totale pari almeno a 50 × 103 Gy (silicio) (5 × 106 RAD (silicio)) senza degradazione funzionale.
3. La sottovoce 852583 comprende le telecamere, le fotocamere digitali e le videocamere digitali per la visione notturna, che utilizzano un fotocatodo per convertire la luce disponibile in elettroni, che possono essere amplificati e convertiti in modo da produrre un'immagine visibile. Sono escluse da questa sottovoce le fotocamere termiche (in genere sottovoce 852589).
4. La sottovoce 852712 comprende unicamente le radiocassette con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia elettrica esterna, le cui dimensioni non superano 170 mm × 100 mm × 45 mm.
5. Ai sensi delle sottovoci da 854911 a 854919, per «pile e batterie di pile elettriche fuori uso» e «accumulatori elettrici fuori uso» si intendono quelli che sono diventati inutilizzabili a seguito di rottura, taglio, usura o altri motivi o che non possono essere ricaricati.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
8525 · Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
Questa voce comprende anche gli apparecchi per la ripresa termica di immagini, con sensore a raggi infrarossi, in grado di captare l'irradiazione di calore e trasformarla in immagini che rappresentano la temperatura di singole superfici o oggetti, in vari toni di grigio o a colori. Gli apparecchi non possono misurare la temperatura o riprodurre i valori sotto forma di cifre.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altre, per la visione notturna specificate nella nota di sottovoci 3 di questo capitolo
Esente
p/st
2025
invariato
Esente
p/st
2024
invariato
Esente
p/st
2023
invariato
Esente
p/st
2022
Other, night vision goods as specified in subheading note 3 to this chapter
Esente
p/st
2021
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2020
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
2019
non presente nella nomenclatura di quell’anno
—
—
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 8525 80 11, 8525 80 19, 8525 80 30, 8525 80 91, 8525 80 99.
Il codice NC 8525 83 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 8525.83 (altre, per la visione notturna specificate nella nota di sottovoci 3 di questo…).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8525.83 per 146,1 Mln € (−40% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 163,57 € al kg; la Cina ne ha fornito il 38%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 4,9%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 7,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0% al 5% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8525.83 per 347 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8525 83 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8525.83, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (203 Mln USD), davanti al Regno Unito.
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