Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8536.41

8536 41 90

8536 41 90: Relè fino a 60 V: per una intensità superiore a 2 A

Relè fino a 60 V

Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 4 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 8536 Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche:
  2. Relè:
  3. 8536 41 per una tensione inferiore o uguale a 60 V:
  4. 8536 41 90 per una intensità superiore a 2 A

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2,3% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 6 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 10

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    8536 41 90 10 For use in certain types of aircraft
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 3050/95
    Documenti
    • N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma tariffaria Esente
    Solo per
    8536 41 90 40 Power relay with: -electromechanical and/or electromagnetical switching function, -a load current of 3 A or more but not more than 16 A, -a coil voltage of 5 V or more but not more than 24 V, and -a distance between the connector pins of the load circuit not more than 15,6 mm
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 2605/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    8536 41 90 40 Power relay with: -electromechanical and/or electromagnetical switching function, -a load current of 3 A or more but not more than 16 A, -a coil voltage of 5 V or more but not more than 24 V, and -a distance between the connector pins of the load circuit not more than 15,6 mm
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione autonoma a motivo dell' uso finale 1,1%
    Solo per
    8536 41 90 60 Power relay with the function of safely connecting or disconnecting the charging and/or power circuit of 48V batteries in a plastic housing, containing: -current sensor 50A/400V, -high voltage MILD fuse 70V/300A, -whether or not cable with connector, for use in the production of rechargeable batteries for hybrid and electric vehicles
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 2605/25
    Documenti
    • N990 EUS - Autorizzazione per l'utilizzo del regime di uso finale (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    8536 41 90 60 Power relay with the function of safely connecting or disconnecting the charging and/or power circuit of 48V batteries in a plastic housing, containing: -current sensor 50A/400V, -high voltage MILD fuse 70V/300A, -whether or not cable with connector, for use in the production of rechargeable batteries for hybrid and electric vehicles
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Solo per
    8536 41 90 89 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 0285/18
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y966 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato III del regolamento (UE) 267/2012)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di mercurio
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0852/17
    Documenti
    • Y924 Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
    • Y969 Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L153 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 23 aprile 2031
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • Y683 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • L129 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 sexies, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Suddivisioni TARIC

Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.

8536 41 90 10For use in certain types of aircraft
8536 41 90 40Power relay with: -electromechanical and/or electromagnetical switching function, -a load current of 3 A or more but not more than 16 A, -a coil voltage of 5 V or more but not more than 24 V, and -a distance between the connector pins of the load circuit not more than 15,6 mm
8536 41 90 60Power relay with the function of safely connecting or disconnecting the charging and/or power circuit of 48V batteries in a plastic housing, containing: -current sensor 50A/400V, -high voltage MILD fuse 70V/300A, -whether or not cable with connector, for use in the production of rechargeable batteries for hybrid and electric vehicles
8536 41 90 89Other

Misure all’esportazione 10

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 0285/18 28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran Iran Regulation 0267/12 23 ottobre 2017
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 27 settembre 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Autorizzazione all'esportazione (Dual use) All third countries Regulation 2003/25 15 novembre 2025
Controllo delle esportazioni di mercurio All third countries Regulation 0852/17 31 dicembre 2020

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2,3%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya e altri 6

Congo-Brazzaville, Indonesia, Isole Cook, Kenya, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili · HS 8536.41

ultimi 12 mesi613,3 Mln €+12,7% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione42,89 € al kg
Aliquota preferenziale24%
gen 2024: 48 Mln €feb 2024: 49,4 Mln €mar 2024: 45,1 Mln €apr 2024: 49,1 Mln €mag 2024: 45,1 Mln €giu 2024: 46,5 Mln €lug 2024: 51,7 Mln €ago 2024: 37,1 Mln €set 2024: 44 Mln €ott 2024: 48,1 Mln €nov 2024: 39,2 Mln €dic 2024: 35,3 Mln €gen 2025: 42,6 Mln €feb 2025: 43,5 Mln €mar 2025: 48,8 Mln €apr 2025: 49 Mln €mag 2025: 44,7 Mln €giu 2025: 48,8 Mln €lug 2025: 49,2 Mln €ago 2025: 50,7 Mln €set 2025: 50,2 Mln €ott 2025: 46,5 Mln €nov 2025: 52 Mln €dic 2025: 42,7 Mln €gen 2026: 49,8 Mln €feb 2026: 42,8 Mln €mar 2026: 55,2 Mln €apr 2026: 52,4 Mln €mag 2026: 59,7 Mln €giu 2026: 51,2 Mln €lug 2026: 58,7 Mln €ago 2026: 52,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 290,9 Mln € 47,4% +25,6%
Giappone 87 Mln € 14,2% +6,7%
Svizzera 33,7 Mln € 5,5% +9,9%
Stati Uniti 25,5 Mln € 4,2% +5,9%
Messico 21,9 Mln € 3,6% +21,2%
Vietnam 21,9 Mln € 3,6% -12,6%
India 21,3 Mln € 3,5% +27,4%
Filippine 18,9 Mln € 3,1% -14,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

8536.41 per una tensione inferiore o uguale a 60 V

Linee tariffarie (UE): 8536.41

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N329158 U.S. CBP 16 novembre 2022 · 8536.41.00.20

    The tariff classification of electrical connectors, a relay, a toggle switch, and a terminal from various countries

  • 600009268 HMRC 21 dicembre 2023 – 20 dicembre 2026 · 8536 41 10 20

    Subminiature Intermediate Power Relay which has a voltage that does not exceed 60 v and a current that does not exceed 2 a. The product is a photoelectric relay consisting of a gaalas light emitting diode, a galvanically generator and a power mosfet output switch in a casting with connections for…

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 85 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

8536 · Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V

Oltre agli apparecchi di cui alle note esplicative del SA, voce 8536, parti I, II, III, questa voce comprende:

1. i ripartitori per centrali telefoniche;

2. la piastre di incrocio o di biforcazione per linee aeree di tram;

3. le piastre di raccordo per motori elettrici;

4. i commutatori per trasformatori a prese multiple;

5. i pezzi di collegamento per elementi di accumulatori;

6. gli interruttori cosiddetti «induttivi ad avvicinamento»: trattasi di interruttori eletronici, che contengono una bobina d'induttanza ad irraggiamento libero destinata ad azionare l'interruttore (chiudere il circuito) senza bisogno di contatto fisico, quando un oggetto metallico entri nel campo di dispersione della bobina. Gli interruttori di questo tipo sostituiscono gli interruttori elettrici di fine corsa a funzionamento meccanico, soprattutto nelle macchine utensili, sui nastri trasportatori;

7. gli interruttori montati in un'unica custodia assieme ad un regolatore d'intensità luminosa («dimmer»). Questi apparecchi consentono, oltre che l'accensione e lo spegnimento, anche la regolazione e la variazione del grado di luminosità di apparecchi illuminanti inseriti sulla rete della corrente elettrica;

8. le cosiddette «trecce di contatto», che servono al collegamento di circuiti elettrici, e che consistono in due fogli elastici di plastica sovrapposti, entro i quali sono inseriti, ad intervalli regolari, un gran numero di punti di conduttori di contatto. Queste trecce sono montate in particolare sotto la tastiera degli apparecchi telefonici per l'utenza: schiacciando un tasto, i punti di contatto omologhi dei due fogli si toccano, formando il contatto elettrico;

9. gli interruttori elettronici che, senza contatto fisico, chiudono o interrompono i circuiti per mezzo di dispositivi a semiconduttori (transistori, tiristori, circuiti integrali, ecc).

Non rientrano invece in questa voce, per esempio:

a) le bandelle per linee elettriche (in particolare voce 7326);

b) gli apparecchi di comando per ferrovie ed altre vie di communicazione (voce 8530).

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 per una intensità superiore a 2 A 2,3% —
2025 invariato 2,3% —
2024 invariato 2,3% —
2023 invariato 2,3% —
2022 invariato 2,3% —
2021 invariato 2,3% —
2020 invariato 2,3% —
2019 For a current exceeding 2 A 2,3% —

Il codice NC 8536 41 90 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 8536.41 (per una tensione inferiore o uguale a 60 V).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 2,3%; le quantità si dichiarano in —.

152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2,3%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8536.41 nell’UE hanno raggiunto 613,3 Mln € (+13% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 47%, davanti al Giappone.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 2,3%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari al 2,7%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 16%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 2,5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dall’1% al 2,3% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8536.41 per 1,7 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 8536 41 90?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 2,3%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 8536 41 90?

152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 8536.41, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (315,6 Mln USD), davanti al Giappone.

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