Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8806.21
8806 21 10: Droni fino a 250 g: Multirotori, attrezzati con apparecchi integrati in modo permanente della sottovoce 852589 per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video
Droni fino a 250 g
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 8806 Veicoli aerei senza pilota:
- altri, solo per voli telecomandati:
- 8806 21 con peso massimo al decollo inferiore o uguale a 250 g:
- 8806 21 10 Multirotori, attrezzati con apparecchi integrati in modo permanente della sottovoce 852589 per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 7
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Iraq, Siria
- Atto giuridico
- Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- In vigore
- fino al 31 luglio 2027
- Atto giuridico
- Decision 0512/14
- Documenti
- Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0590/24
- Documenti
- L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
- Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
- Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
- Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
- Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
- Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
- Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
- Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Bielorussia
- Atto giuridico
- Regulation 0765/06
- Documenti
- Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
- Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
- Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
- Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0263/22
- Documenti
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 17
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 0285/18 | 1 gennaio 2022 |
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 gennaio 2007 |
| Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 dicembre 2013 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Zimbabwe | Zimbabwe | Regulation 0384/26 | 19 febbraio 2026 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 20 luglio 2025 |
| Prodotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 20 luglio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) | Iran | Regulation 1529/23 | 31 gennaio 2026 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) | Regulation 0833/14 | 2 gennaio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) | Regulation 0765/06 | 21 ottobre 2024 |
| Controllo all'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono | All third countries | Regulation 0590/24 | 11 marzo 2024 |
| Controllo all’esportazione di beni culturali | All third countries | Regulation 0116/09 | 2 marzo 2009 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 19%
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 24%
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 19%
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 17%
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 8806.21
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 233,2 Mln € | 93,2% | -0,5% | |
| 9,3 Mln € | 3,7% | +65,9% | |
| 4 Mln € | 1,6% | -90,7% | |
| 2,1 Mln € | 0,8% | +1058,6% | |
| 730K € | 0,3% | +1389,3% | |
| 504K € | 0,2% | -51,6% | |
| 129K € | 0,1% | -16,2% | |
| 86K € | 0% | +39,6% |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
8806.21 con peso massimo al decollo inferiore o uguale a 250 g
Linee tariffarie (UE): 8806.21
Decisioni vincolanti per merci simili
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
- 600014477 HMRC
A compact and lightweight electrically powered unmanned aerial vehicle (UAV), commonly referred to as a drone. Designed for personal aerial photography, technical recreational flying, and adult hobbyist use. The drone is a quadcopter with four motors and a foldable structure. The product is…
- 600014478 HMRC
A compact and lightweight electrically powered unmanned aerial vehicle (UAV), commonly referred to as a drone. Designed for personal aerial photography, technical recreational flying, and adult hobbyist use. The drone is a quadcopter with four motors and a foldable structure. The product is…
- 600014479 HMRC
A compact and lightweight electrically powered unmanned aerial vehicle (UAV), commonly referred to as a drone. Designed for personal aerial photography, technical recreational flying, and adult hobbyist use. The drone is a quadcopter with four motors and a foldable structure. The product is…
- 600014480 HMRC
A compact and lightweight electrically powered unmanned aerial vehicle (UAV), commonly referred to as a drone. Designed for personal aerial photography, technical recreational flying, and adult hobbyist use. The drone is a quadcopter with four motors and a foldable structure. The product is…
8 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note di sottovoci
1. Per l'applicazione delle sottovoci da 880211 a 880240 per «peso a vuoto» si intende il peso degli apparecchi in normale assetto di volo, escluso il peso del personale, il peso del carburante e di diverse altre attrezzature diverse da quelle fissate a dimora.
2. Ai sensi delle sottovoci da 880621 a 880624 e da 880691 a 880694, per «peso massimo al decollo» si intende il peso massimo degli apparecchi in normale assetto di volo, al decollo, compreso il peso del carico utile, delle apparecchiature e del carburante.
Note esplicative della NC
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Considerazioni generali del capitolo
NAVIGAZIONE AEREA O SPAZIALE
Nota di sottovoce 1
Non devono essere considerate, tra l'altro, come attrezzature i congegni di soccorso (per esempio: canotti di salvataggio, paracadute, rampe di evacuazione) e le attrezzature intercambiabili per armamento.
Qualora un apparecchio incompleto o non finito venga classificato come articolo completo, in applicazione della regola generale 2 a) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il peso da considerare per la determinazione della sottovoce è quello dell'apparecchio in assetto normale di volo.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Multirotori, attrezzati con apparecchi integrati in modo permanente della sottovoce 852589 per la cattura e la registrazione di immagini statiche e video | Esente | p/st |
| 2025 | invariato | Esente | p/st |
| 2024 | invariato | Esente | p/st |
| 2023 | invariato | Esente | p/st |
| 2022 | Multi rotors, equipped with permanently integrated apparatus of subheading 852589 for capturing and recording video and still images | Esente | p/st |
| 2021 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2020 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2019 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 8525 80 19, 8525 80 30, 8525 80 91, 8525 80 99.
Il codice NC 8806 21 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 8806.21 (con peso massimo al decollo inferiore o uguale a 250 g).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8806.21 nell’UE hanno raggiunto 250,1 Mln € (−12% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 93%, davanti alla Norvegia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 7,5%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari a zero, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari a zero, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dallo 0,8% al 13% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8806.21 per 580,9 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8806 21 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8806.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (333,8 Mln USD), davanti a RAS di Hong Kong.