Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Requisiti all’importazione 9
Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 0285/18
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Iraq, Siria
Atto giuridico
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 luglio 2027
Atto giuridico
Decision 0512/14
Documenti
Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
Controllo all’importazioneControllo dell'importazione di gas fluorurati ad effetto serra
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0573/24
Documenti
Y152 Esenzione dal divieto di importazione concessa per la riparazione o la manutenzione di apparecchiature esistenti, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/573
Y986 Esenzione dal divieto di importazione a norma dell'articolo 11, paragrafi 1 e 11.2, del regolamento (UE) 2024/573
Y160 Merci diverse da quelle che rientrano nelle disposizioni applicabili del regolamento (UE) 2024/573
Y169 Prodotti e apparecchiature, comprese le loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, non soggetti a un divieto imposto dall'articolo 11, paragrafo 1 (escluse le esenzioni per il materiale militare e la riparazione) e dall'allegato IV (regolamento (UE) 2024/573)
Y123 Impresa registrata nel portale F-Gas a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573
C057 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione A, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C079 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione B, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
C082 Copia della dichiarazione di conformità - Opzione C, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'allegato del regolamento (UE) 2025/2155
Y120 Le imprese che importano meno di 10 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno contenute in apparecchiature o prodotti sono esentate dalle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/573).
Y179 Prodotti o apparecchiature precaricati con gas fluorurati a effetto serra ai quali non si applica l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/573 (ad esempio perché non contengono HFC)
Y054 Merci etichettate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014
Y163 Massa netta dei gas fluorurati a effetto serra caricati in prodotti e apparecchiature
Y121 Tonnellate di CO₂ equivalente di gas sfusi e di gas contenuti in prodotti o apparecchiature, e loro parti
Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0590/24
Documenti
L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 2062/17
Documenti
Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Libia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
Documenti
Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Misure all’esportazione 20
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 0285/18
28 febbraio 2018
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 dicembre 2013
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 settembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Russia
Russia
Decision 0512/14
1 agosto 2014 – 31 luglio 2027
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: South Sudan
Sud Sudan
Regulation 0735/15
9 maggio 2015
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Sudan
Sudan
Regulation 0747/14
11 luglio 2014
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
1 gennaio 2024
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
1 luglio 2024
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 2062/17
28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic
Repubblica Centrafricana
Decision 0798/13
8 aprile 2020
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti
Haiti
Regulation 2309/22
26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya
Libia
Regulation 0813/25
29 aprile 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
All third countries
Regulation 0590/24
11 marzo 2024
Controllo all’esportazione di beni culturali
All third countries
Regulation 0116/09
2 marzo 2009
Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra
All third countries
Regulation 0573/24
31 gennaio 2025
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
1,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
1. Rientrano nelle sottovoci 89011010, 89012010, 89013010, 89019010, 89020010, 89032210, 89032310, 89033210, 89033310, 89040091 o 89069010 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.
2. Rientrano nelle sottovoci 89051010 e 89059010 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.
3. Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
8901 · Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
I mezzi scafi ed i terzi di scafo non rientrano in questa voce, ma vanno classificati secondo la materia di cui sono costituiti (per esempio: voce 7308).
Considerazioni generali del capitolo
NAVIGAZIONE MARITTIMA O FLUVIALE
Nota complementare 1
Si considerano come «navi progettate e costruite per tenere l'alto mare» le navi che per costruzione ed attrezzatura possono essere manovrate in mare, anche con tempo cattivo (vento circa di forza 7 secondo la scala Beaufort). Le navi di questo tipo sono generalmente munite di un ponte e di sovrastrutture stagne alle intemperie.
Per «maggiore lunghezza esterna dello scafo» si deve intendere la lunghezza «fuori tutto» di quest'ultimo, misurata fra i punti estremi anteriori e posteriori della struttura della nave, escluse le appendici (timone, bompresso, piattaforma di pesca o trampolino).
Restano considerati come «navi per la navigazione marittima»le navi e i veicoli a cuscino d'aria, che riuniscono le condizioni suddette, anche se, in pratica, vengono utilizzati principalmente lungo le coste, negli estuari, nei laghi, ecc.
Si precisa inoltre quanto segue:
1. la denominazione «navi da pesca» copre, nel caso di navi di lunghezza inferiore a 12 metri progettati e costruite per tenere l'alto mare, unicamente le navi progettate, costruite ed attrezzate per la pesca professionale, anche se utilizzate accessoriamente per il diporto;
2. la denominazione «navi di salvataggio» copre le imbarcazioni che si trovano sulle navi per la navigazione marittima e previste per evacuare l'equipaggio e i passeggeri, in caso di naufragio, nonché i canotti da salvataggio posti lungo le coste in punti favorevoli destinati a portarsi al soccorso delle navi in difficoltà.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri
1,7%
p/st
2025
invariato
1,7%
p/st
2024
invariato
1,7%
p/st
2023
invariato
1,7%
p/st
2022
invariato
1,7%
p/st
2021
invariato
1,7%
p/st
2020
invariato
1,7%
p/st
2019
Other
1,7%
p/st
Il codice NC 8901 10 90 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 8901.10 (piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il…).
Il dazio per i paesi terzi è pari all’1,7%; le quantità si dichiarano in p/st.
152 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi dell’1,7%.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 8901.10 nell’UE hanno raggiunto 562,3 Mln € (+134% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Liberia ne ha fornito il 35%, davanti alla Norvegia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% all’1,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 25%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 7% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8901.10 per 2,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è Singapore.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 8901 10 90?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari all’1,7%; l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 8901 10 90?
152 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 152 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 8901.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è Singapore (137 Mln USD), davanti alla Turchia.
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