8906 · Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi
Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901.
Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 8906.90
Altre navi, comprese imbarcazioni di salvataggio
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
Importazione: UE
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 0285/18 | 28 febbraio 2018 |
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 gennaio 2007 |
| Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 dicembre 2013 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol | Ucraina | Regulation 0692/14 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 1509/17 | 1 settembre 2017 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic | Repubblica Centrafricana | Decision 0798/13 | 8 aprile 2020 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti | Haiti | Regulation 2309/22 | 26 marzo 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya | Libia | Regulation 0813/25 | 29 aprile 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine | Ucraina | Regulation 0263/22 | 25 agosto 2022 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | Bielorussia | Regulation 0765/06 | 25 febbraio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran | Iran | Regulation 0267/12 | 30 settembre 2025 |
| Autorizzazione all'esportazione (Dual use) | All third countries | Regulation 2003/25 | 15 novembre 2025 |
| Controllo all’esportazione di beni culturali | All third countries | Regulation 0116/09 | 2 marzo 2009 |
| Controllo all'esportazione di gas fluorurati ad effetto serra | All third countries | Regulation 0573/24 | 12 marzo 2025 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
TEDB · 26 ottobre 2026
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 42,2 Mln € | 18,8% | +566.134% | |
| 32,1 Mln € | 14,3% | +317,1% | |
| 26,5 Mln € | 11,8% | +18,6% | |
| 25,8 Mln € | 11,5% | +60,4% | |
| 24 Mln € | 10,7% | +175,6% | |
| 23,9 Mln € | 10,6% | -60,7% | |
| 13,8 Mln € | 6,2% | — | |
| 7,9 Mln € | 3,5% | +143,6% |
8906.90 Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni: altre
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of a boat hull from the Netherlands.
1. Le navi incomplete o non finite e gli scafi di navi, anche presentati smontati o non montati, nonché le navi complete smontate o non montate, sono da classificare, in caso di dubbio circa la specie delle navi cui si riferiscono, nella voce 8906.
1. Rientrano nelle sottovoci 89011010, 89012010, 89013010, 89019010, 89020010, 89032210, 89032310, 89033210, 89033310, 89040091 o 89069010 soltanto le navi progettate, costruite per tenere l'altomare e la cui maggior lunghezza esterna dello scafo (escluse le appendici) è uguale o superiore a 12 m. Tuttavia le navi da pesca e le navi di salvataggio, quando sono progettate e costruite per tenere l'altomare, sono sempre considerate come navi per la navigazione marittima senza riguardo alla loro lunghezza.
2. Rientrano nelle sottovoci 89051010 e 89059010 soltanto le navi ed i bacini galleggianti, progettati e costruiti per tenere l'altomare.
3. Per l'applicazione della voce 8908, l'espressione «navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione» comprende anche gli oggetti seguenti, purché presentati insieme a detti congegni e a condizione che abbiano fatto parte della loro dotazione normale:
pezzi di ricambio (quali le eliche) anche nuovi,
articoli amovibili (mobili, oggetti di cucina, vasellame, ecc.) purché presentino tracce evidenti d'uso.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Per quanto riguarda la classificazione dei mezzi scafi e dei terzi di scafo vedi la nota esplicativa della voce 8901.
Nota complementare 1
Si considerano come «navi progettate e costruite per tenere l'alto mare» le navi che per costruzione ed attrezzatura possono essere manovrate in mare, anche con tempo cattivo (vento circa di forza 7 secondo la scala Beaufort). Le navi di questo tipo sono generalmente munite di un ponte e di sovrastrutture stagne alle intemperie.
Per «maggiore lunghezza esterna dello scafo» si deve intendere la lunghezza «fuori tutto» di quest'ultimo, misurata fra i punti estremi anteriori e posteriori della struttura della nave, escluse le appendici (timone, bompresso, piattaforma di pesca o trampolino).
Restano considerati come «navi per la navigazione marittima»le navi e i veicoli a cuscino d'aria, che riuniscono le condizioni suddette, anche se, in pratica, vengono utilizzati principalmente lungo le coste, negli estuari, nei laghi, ecc.
Si precisa inoltre quanto segue:
1. la denominazione «navi da pesca» copre, nel caso di navi di lunghezza inferiore a 12 metri progettati e costruite per tenere l'alto mare, unicamente le navi progettate, costruite ed attrezzate per la pesca professionale, anche se utilizzate accessoriamente per il diporto;
2. la denominazione «navi di salvataggio» copre le imbarcazioni che si trovano sulle navi per la navigazione marittima e previste per evacuare l'equipaggio e i passeggeri, in caso di naufragio, nonché i canotti da salvataggio posti lungo le coste in punti favorevoli destinati a portarsi al soccorso delle navi in difficoltà.
Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | per la navigazione marittima | Esente | p/st |
| 2025 | invariato | Esente | p/st |
| 2024 | invariato | Esente | p/st |
| 2023 | invariato | Esente | p/st |
| 2022 | invariato | Esente | p/st |
| 2021 | invariato | Esente | p/st |
| 2020 | invariato | Esente | p/st |
| 2019 | Seagoing | Esente | p/st |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 8906 90 10 è una delle 3 linee della sottovoce 8906.90, altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni: altre.
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 8906.90 per 224,4 Mln € (+47% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 391,61 € al kg; Singapore ne ha fornito il 19%, davanti alla Cina.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dallo 0% al 2,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 25%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 10%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari a zero, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 8906.90 per 526,1 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è l’Angola.
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Per l’intera sottovoce 8906.90, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è l’Angola (90,5 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.