Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9022.21

9022 21 00

9022 21 00: per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9022 Apparecchi basati sull'uso di raggi X o di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri generatori di raggi X, i generatori di alta tensione, i pannelli di controllo, gli schermi, i lettini per esami o trattamenti, le sedie e simili:
  2. Apparecchi basati sull'uso di radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi per radiografia o radioterapia:
  3. 9022 21 00 per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 3

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 3

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 9022.21

ultimi 12 mesi32,6 Mln €+216,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione52,51 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 800K €feb 2024: 673K €mar 2024: 759K €apr 2024: 698K €mag 2024: 1 Mln €giu 2024: 555K €lug 2024: 3,8 Mln €ago 2024: 837K €set 2024: 852K €ott 2024: 899K €nov 2024: 665K €dic 2024: 1,8 Mln €gen 2025: 478K €feb 2025: 687K €mar 2025: 1,4 Mln €apr 2025: 821K €mag 2025: 563K €giu 2025: 1,1 Mln €lug 2025: 581K €ago 2025: 504K €set 2025: 1,3 Mln €ott 2025: 729K €nov 2025: 1,3 Mln €dic 2025: 600K €gen 2026: 464K €feb 2026: 983K €mar 2026: 1,2 Mln €apr 2026: 1,3 Mln €mag 2026: 3,1 Mln €giu 2026: 6 Mln €lug 2026: 9,4 Mln €ago 2026: 6,2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 14,5 Mln € 44,5% +1875,2%
Regno Unito 7,9 Mln € 24,4% +1092,8%
Stati Uniti 4,8 Mln € 14,6% -6,7%
Svizzera 1,7 Mln € 5,4% +1699,7%
Canada 1,1 Mln € 3,2% +601,2%
Australia 1 Mln € 3,1% +2,6%
Israele 837K € 2,6% +332,6%
Iran 297K € 0,9% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9022.21 per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 90 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

Considerazioni generali del capitolo

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Nota complementare 2

Cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz, punti 36, 37, 39, 40, 43 e 45 (ECLI:EU:C:2002:637).

Esempi di prodotti che rientrano nella sottovoce 9021 10 10:

Esempi di prodotti che rientrano nella sezione XI:

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario Esente p/st
2025 invariato Esente p/st
2024 invariato Esente p/st
2023 invariato Esente p/st
2022 invariato Esente p/st
2021 invariato Esente p/st
2020 invariato Esente p/st
2019 For medical, surgical, dental or veterinary uses Esente p/st

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 9018 90 84.

Il codice NC 9022 21 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 9022.21 (per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in p/st.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9022.21 nell’UE hanno raggiunto 32,6 Mln € (+216% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 45%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dallo 0% al 5%, l’aliquota TEC in Brasile va dal 7,2% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 5%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9022.21 per 65,1 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9022 21 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è p/st. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9022.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (4,3 Mln USD), davanti alla Malaysia.

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