Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9030.39

9030 39 00

9030 39 00: Strumenti di misura elettrici con registrazione: altri, con dispositivo registratore

Strumenti di misura elettrici con registrazione

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:
  2. altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità di corrente, della resistenza o della potenza [diversi da quelli per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore]:
  3. 9030 39 00 altri, con dispositivo registratore

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1509/17
    Documenti
    • Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di mercurio
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0852/17
    Documenti
    • Y924 Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
    • Y969 Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 23 aprile 2031
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • Y683 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 13

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 1509/17 1 luglio 2019
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol Ucraina Regulation 0692/14 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles) Iran Regulation 1529/23 31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine Ucraina Regulation 0263/22 25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) Regulation 0765/06 21 ottobre 2024
Controllo delle esportazioni di mercurio All third countries Regulation 0852/17 31 dicembre 2025

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 3% / 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 9030.39

ultimi 12 mesi222,1 Mln €+5,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione98,25 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 20,3 Mln €feb 2024: 14,5 Mln €mar 2024: 16,6 Mln €apr 2024: 14,8 Mln €mag 2024: 13,4 Mln €giu 2024: 23,5 Mln €lug 2024: 19,3 Mln €ago 2024: 15,8 Mln €set 2024: 16,5 Mln €ott 2024: 23,8 Mln €nov 2024: 17,4 Mln €dic 2024: 17,9 Mln €gen 2025: 23 Mln €feb 2025: 12,6 Mln €mar 2025: 18,9 Mln €apr 2025: 19,5 Mln €mag 2025: 15,7 Mln €giu 2025: 17,7 Mln €lug 2025: 16,6 Mln €ago 2025: 11,7 Mln €set 2025: 15,6 Mln €ott 2025: 20,9 Mln €nov 2025: 19,6 Mln €dic 2025: 15,4 Mln €gen 2026: 15,4 Mln €feb 2026: 15,8 Mln €mar 2026: 18 Mln €apr 2026: 15,3 Mln €mag 2026: 20,8 Mln €giu 2026: 18,7 Mln €lug 2026: 19,1 Mln €ago 2026: 27,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 58,5 Mln € 26,3% +20,6%
Regno Unito 43 Mln € 19,3% -8,8%
Svizzera 32,1 Mln € 14,4% +10%
Stati Uniti 28 Mln € 12,6% -21,7%
Canada 9 Mln € 4,1% +51,1%
Taiwan 5,5 Mln € 2,5% -18,1%
Messico 4,2 Mln € 1,9% +212,5%
Corea del Sud 3,9 Mln € 1,8% -47%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9030.39 altri, con dispositivo registratore

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N364114 U.S. CBP 27 agosto 2026 · 9030.39.01.00

    The tariff classification of electrical measuring instruments from Canada

  • N355766 U.S. CBP 3 dicembre 2025 · 9030.39.01.00

    The tariff classification of an LED electrical properties tester from the Netherlands

  • N355574 U.S. CBP 1 dicembre 2025 · 9030.39.01.00

    The tariff classification of an LED electrical properties tester from China

  • 600013606 HMRC 20 agosto 2025 – 19 agosto 2028 · 9030 39 00 00

    Apparatus for measuring and checking voltage and current from the control cabinet of AC induction motors and rotating equipment. The product does not measure or check any non electrical quantities, such as speed of rotation. The product uses self-learning algorithms to convert the electrical…

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 90 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

9030 · Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

Gli strumenti ed apparecchi per la misura od il controllo di grandezze elettriche o di grandezze non elettriche, riconoscibili come destinati principalmente alla misura o al controllo di grandezze elettriche, restano classificati in questa voce, in applicazione della regola generale 3 b) d'interpretazione della nomenclatura combinata. Ciò vale, per esempio, per gli oscilloscopi e gli oscillografi catodici e per gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV (sottovoce 9030 20 00)

Sono tuttavia esclusi dalla presente sottovoce gli strumenti e gli apparecchi, il cui carattere essenziale non può essere determinato dal fatto che essi siano progettati indifferentemente per la misura o il controllo di grandezze elettriche e di grandezze non elettriche. In applicazione di tale principio gli apparecchi per il controllo dei motori e dell'impianto d'illuminazione degli autoveicoli, i quali misurano grandezze elettriche (per esempio: tensione, resistenza) e grandezze non elettriche (per esempio: numero dei giri, angolo di camma, stato del ruttore) rientrano a norma della regola generale 3 c) d'interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce 9031.

9030 39 00

altri, senza dispositivo registratore

Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: capacità, induttanza, impedenza, resistenza, tensione) l'attitudine funzionale delle schede dei circuiti stampati o di altri componenti elettronici e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: corti circuiti, interruzioni).

Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi.

Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei componenti elettronici (voce 9031).

Considerazioni generali del capitolo

STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI

Nota complementare 2

Cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz, punti 36, 37, 39, 40, 43 e 45 (ECLI:EU:C:2002:637).

Esempi di prodotti che rientrano nella sottovoce 9021 10 10:

Esempi di prodotti che rientrano nella sezione XI:

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri, con dispositivo registratore Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Other, with a recording device Esente —

Il codice NC 9030 39 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 9030.39 (altri, con dispositivo registratore).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9030.39 nell’UE hanno raggiunto 222,1 Mln € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 26%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 12,6% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9030.39 per 467,7 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9030 39 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9030.39, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (61 Mln USD), davanti alla Cina.

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