9030 39 00: Strumenti di misura elettrici con registrazione: altri, con dispositivo registratore
Strumenti di misura elettrici con registrazione
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
9030 Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti:
altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell’intensità di corrente, della resistenza o della potenza [diversi da quelli per la misura o il controllo di dischi (wafer) o di dispositivi a semiconduttore]:
9030 39 00 altri, con dispositivo registratore
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazio doganaleEsente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Iraq, Siria
Atto giuridico
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Corea del Nord
Atto giuridico
Regulation 1509/17
Documenti
Y971 Beni diversi da quelli descritti nelle note «MG» collegate alla misura (allegato II, parte VIII del regolamento (UE) 2017/1509)
Controllo all’importazioneControllo all’importazione di mercurio
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 0852/17
Documenti
Y924 Merci che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852
Y969 Prodotti con aggiunta di mercurio essenziali per impieghi militari o di protezione civile o utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/852)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 23 aprile 2031
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
Y683 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 decies)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 13
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 dicembre 2013
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: North Korea
Corea del Nord
Regulation 1509/17
1 luglio 2019
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Crimea and Sevastopol
Ucraina
Regulation 0692/14
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
26 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Iran (UAV and missiles)
Iran
Regulation 1529/23
31 gennaio 2026
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Non-government-controlled areas of Ukraine
Ucraina
Regulation 0263/22
25 agosto 2022
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
Russia
Regulation 0833/14
24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
Bielorussia
Regulation 0765/06
25 febbraio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia
All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti)
Regulation 0833/14
2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus
All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti)
Regulation 0765/06
21 ottobre 2024
Controllo delle esportazioni di mercurio
All third countries
Regulation 0852/17
31 dicembre 2025
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia21%
Cipro3% / 5% aliquota ridotta
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia24%
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia22%
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta18%
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 9030.39
ultimi 12 mesi222,1 Mln €+5,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione98,25 € al kg
Aliquota preferenziale0%
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of an LED electrical properties tester from China
600013606HMRC20 agosto 2025 – 19 agosto 2028 · 9030 39 00 00
Apparatus for measuring and checking voltage and current from the control cabinet of AC induction motors and rotating equipment. The product does not measure or check any non electrical quantities, such as speed of rotation. The product uses self-learning algorithms to convert the electrical…
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
9030 · Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
Gli strumenti ed apparecchi per la misura od il controllo di grandezze elettriche o di grandezze non elettriche, riconoscibili come destinati principalmente alla misura o al controllo di grandezze elettriche, restano classificati in questa voce, in applicazione della regola generale 3 b) d'interpretazione della nomenclatura combinata. Ciò vale, per esempio, per gli oscilloscopi e gli oscillografi catodici e per gli oscillografi a raggi luminosi o a raggi UV (sottovoce 9030 20 00)
Sono tuttavia esclusi dalla presente sottovoce gli strumenti e gli apparecchi, il cui carattere essenziale non può essere determinato dal fatto che essi siano progettati indifferentemente per la misura o il controllo di grandezze elettriche e di grandezze non elettriche. In applicazione di tale principio gli apparecchi per il controllo dei motori e dell'impianto d'illuminazione degli autoveicoli, i quali misurano grandezze elettriche (per esempio: tensione, resistenza) e grandezze non elettriche (per esempio: numero dei giri, angolo di camma, stato del ruttore) rientrano a norma della regola generale 3 c) d'interpretazione della nomenclatura combinata, nella voce 9031.
9030 39 00
altri, senza dispositivo registratore
Rientrano in questa sottovoce gli apparecchi o i sistemi elettrici di prova che permettono di stabilire con misura o controllo di grandezze elettriche (per esempio: capacità, induttanza, impedenza, resistenza, tensione) l'attitudine funzionale delle schede dei circuiti stampati o di altri componenti elettronici e che indicano gli eventuali difetti (per esempio: corti circuiti, interruzioni).
Questi apparecchi o sistemi sono in genere costituiti dai seguenti elementi: una parte di misura o di controllo (dotata di tastiera d'ingresso, di memoria del programma e di un visualizzatore dei dati) la quale effettua la misurazione, raffronta il risultato con i valori teorici preventivamente introdotti nel sistema ed indica il risultato del raffronto, una parte di comando (contenente una macchina di trattamento automatico dell'informazione o microprocessori), una stampante che registra i risultati della prova ed una selezionatrice che classifica i pezzi esaminati in base a vari valori effettivi, scartando i pezzi difettosi.
Non rientrano tuttavia nella presente sottovoce gli apparecchi usati per controllare la chiusura degli involucri dei componenti elettronici (voce 9031).
Considerazioni generali del capitolo
STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Nota complementare 2
Cfr. anche la nota 6 del capitolo 90 e la sentenza nelle cause riunite da C-260/00 a C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG e Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG/Oberfinanzdirektion Koblenz, punti 36, 37, 39, 40, 43 e 45 (ECLI:EU:C:2002:637).
Esempi di prodotti che rientrano nella sottovoce 9021 10 10:
Esempi di prodotti che rientrano nella sezione XI:
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
altri, con dispositivo registratore
Esente
—
2025
invariato
Esente
—
2024
invariato
Esente
—
2023
invariato
Esente
—
2022
invariato
Esente
—
2021
invariato
Esente
—
2020
invariato
Esente
—
2019
Other, with a recording device
Esente
—
Il codice NC 9030 39 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 9030.39 (altri, con dispositivo registratore).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9030.39 nell’UE hanno raggiunto 222,1 Mln € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 26%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile va dal 12,6% al 20%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina va dallo 0% al 12,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari a zero, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari a zero e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 10%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9030.39 per 467,7 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 9030 39 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 9030.39, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è il Regno Unito (61 Mln USD), davanti alla Cina.
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