Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9306.30

9306 30 10

9306 30 10: Cartucce e loro parti, altre: per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

Cartucce e loro parti, altre

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9306 Bombe, granate, siluri, mine, missili, cartucce ed altre munizioni e proiettili, e loro parti, compresi i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce:
  2. 9306 30 altre cartucce e loro parti:
  3. 9306 30 10 per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 2,7% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneMerci utilizzate per la tortura e la repressione, divieto d’importazione
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0125/19
    Documenti
    • C064 Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura (regolamento (UE) 2019/125)
    • Y904 Merci diverse da quelle descritte nelle note TR collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 luglio 2027
    Atto giuridico
    Decision 0512/14
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioni
    Si applica alle merci originarie di
    Libia
    Atto giuridico
    Regulation 0044/16
    Documenti
    • Y920 Merci diverse da quelle descritte nelle note collegate alla misura
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 26

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Proibizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 5 agosto 2023
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 1485/24 4 giugno 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Russia Russia Decision 0512/14 1 agosto 2014 – 31 luglio 2027
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: South Sudan Sud Sudan Regulation 0735/15 9 maggio 2015
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Sudan Sudan Regulation 0747/14 11 luglio 2014
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Myanmar/Burma Myanmar (Birmania) Regulation 0401/13 3 maggio 2013
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Iran (human rights) Iran Regulation 0264/12 9 febbraio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Venezuela Venezuela Regulation 2063/17 14 novembre 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Syria Siria Regulation 0036/12 19 gennaio 2012
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Zimbabwe Zimbabwe Regulation 0284/17 19 febbraio 2017
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0044/16 20 gennaio 2016
Controllo all'esportazione delle merci e delle tecnologie sottoposte a restrizioniRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 25 giugno 2021
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus Bielorussia Regulation 0765/06 20 luglio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic Repubblica Centrafricana Decision 0798/13 8 aprile 2020
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti Haiti Regulation 2309/22 26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0813/25 29 aprile 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic Repubblica Centrafricana Regulation 0224/14 26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) Regulation 0765/06 21 ottobre 2024
Restrizione all'esportazione All third countries Regulation 0258/12 30 settembre 2013
Merci utilizzate per la tortura e la repressione, restrizioni all’esportazione All third countries Regulation 0125/19 20 agosto 2025
Controllo all’esportazione di beni culturali All third countries Regulation 0116/09 2 marzo 2009

Dati TARIC al 24 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 24 ottobre 2026

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—2,7%
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente
unione doganale UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Isole Fær Øer Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Stati Uniti Stati Uniti Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente

UE: importazioni mensili · HS 9306.30

ultimi 12 mesi800 Mln €+33,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione30,69 € al kg
Aliquota preferenziale66%
gen 2024: 22,1 Mln €feb 2024: 30,2 Mln €mar 2024: 22 Mln €apr 2024: 24,7 Mln €mag 2024: 26,2 Mln €giu 2024: 86,2 Mln €lug 2024: 25,9 Mln €ago 2024: 234,8 Mln €set 2024: 31,4 Mln €ott 2024: 21,9 Mln €nov 2024: 68,4 Mln €dic 2024: 24 Mln €gen 2025: 30,3 Mln €feb 2025: 68 Mln €mar 2025: 16,8 Mln €apr 2025: 42,4 Mln €mag 2025: 28,5 Mln €giu 2025: 59,3 Mln €lug 2025: 135,8 Mln €ago 2025: 70,7 Mln €set 2025: 97 Mln €ott 2025: 31,4 Mln €nov 2025: 38,6 Mln €dic 2025: 58,1 Mln €gen 2026: 36,9 Mln €feb 2026: 29,2 Mln €mar 2026: 50,9 Mln €apr 2026: 46,3 Mln €mag 2026: 119,2 Mln €giu 2026: 88,7 Mln €lug 2026: 82,2 Mln €ago 2026: 121,3 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Turchia 251 Mln € 31,4% +1541,3%
India 92,1 Mln € 11,5% +91%
Norvegia 81,5 Mln € 10,2% +60,8%
Corea del Sud 74,7 Mln € 9,3% -51,1%
Stati Uniti 68,8 Mln € 8,6% -53%
Svizzera 62,9 Mln € 7,9% +140,6%
Brasile 53,8 Mln € 6,7% +66,4%
Serbia 38 Mln € 4,8% +22,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9306.30 altre cartucce e loro parti

Linee tariffarie (UE): 9306.30

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N356727 U.S. CBP 22 dicembre 2025 · 9306.30.80.00

    The tariff classification and applicability of 9802.00.60 to cartridge cups, projectile cups, and cartridge strip manufactured from scrap gathered in the United States, processed in India, and returned to the United States for further processing

  • N352273 U.S. CBP 14 agosto 2025 · 9306.30.80.00

    The tariff classification of brass cartridge cases from multiple countries

  • N352065 U.S. CBP 8 agosto 2025 · 9306.30.80.00

    The tariff classification of bullets from South Africa

Note legali

Note di capitolo: Capitolo 93 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

9306 30 10 · per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301

Le cartucce per armi, rientranti nella presente sottovoce, hanno in comune la caratteristica di essere di forma corta e tozza.

Si possono menzionare le parti seguenti: bossoli, anche provvisti di inneschi fulminanti, fondi, fondelli di ottone, pallottole, ecc. Rientrano in questa sottovoce anche le parti sbozzate o grezze.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301 2,7% —
2025 invariato 2,7% —
2024 invariato 2,7% —
2023 invariato 2,7% —
2022 invariato 2,7% —
2021 invariato 2,7% —
2020 invariato 2,7% —
2019 For revolvers and pistols of heading 9302 and for sub-machine-guns of heading 9301 2,7% —

Il codice NC 9306 30 10 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 9306.30 (altre cartucce e loro parti).

Il dazio per i paesi terzi è pari al 2,7%; le quantità si dichiarano in —.

63 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come PTOM e America centrale, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 2,7%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9306.30 nell’UE hanno raggiunto 800 Mln € (+34% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Turchia ne ha fornito il 31%, davanti all’India.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia va dall’1,7% al 2,7%, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito va dallo 0% al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% al 7%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico va dal 5% al 15%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 18%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 20%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone va dal 5,4% all’8,4%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan va dallo 0% al 5%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord va dal 7% al 25% e il dazio all’importazione in Nigeria va dal 10% al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9306.30 per 2 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Corea del Sud.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9306 30 10?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 2,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 9306 30 10?

63 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 63 dei quali allo 0%, nell’ambito di PTOM, di America centrale e di Mercosur, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9306.30, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Corea del Sud (313,5 Mln USD), davanti alla Turchia.

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