Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9401.39

9401 39 00

9401 39 00: Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: altri

Sedie girevoli, altre

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti:
  2. Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:
  3. 9401 39 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 4

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1523/07
    Documenti
    • Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 4

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Controllo all’esportazione di beni culturali All third countries Regulation 0116/09 2 marzo 2009
Controllo all'esportazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto All third countries Regulation 1523/07 15 agosto 2009

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 9,5% aliquota ridotta
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 9401.39

ultimi 12 mesi882,8 Mln €-2,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione3,61 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 60,6 Mln €feb 2024: 64,8 Mln €mar 2024: 71 Mln €apr 2024: 53,5 Mln €mag 2024: 68,3 Mln €giu 2024: 72 Mln €lug 2024: 79 Mln €ago 2024: 76,2 Mln €set 2024: 86,6 Mln €ott 2024: 85,4 Mln €nov 2024: 84,2 Mln €dic 2024: 76,2 Mln €gen 2025: 77,8 Mln €feb 2025: 80,4 Mln €mar 2025: 79,7 Mln €apr 2025: 58,8 Mln €mag 2025: 67,3 Mln €giu 2025: 74,8 Mln €lug 2025: 73,9 Mln €ago 2025: 63,3 Mln €set 2025: 71,9 Mln €ott 2025: 79,7 Mln €nov 2025: 83,3 Mln €dic 2025: 72,4 Mln €gen 2026: 68,5 Mln €feb 2026: 63,2 Mln €mar 2026: 81,3 Mln €apr 2026: 59,1 Mln €mag 2026: 65,7 Mln €giu 2026: 86,8 Mln €lug 2026: 78,6 Mln €ago 2026: 72,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 738,2 Mln € 83,6% -2,4%
Regno Unito 55,2 Mln € 6,3% +14,1%
Norvegia 38,5 Mln € 4,4% +6,3%
Taiwan 13,1 Mln € 1,5% -19,1%
Stati Uniti 12,8 Mln € 1,4% -25,9%
Turchia 10,3 Mln € 1,2% -31,1%
Svizzera 2,7 Mln € 0,3% -18,3%
Corea del Sud 2,3 Mln € 0,3% -15,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9401.39 Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: altri

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N349666 U.S. CBP 9 giugno 2025 · 9401.39.00.10

    The tariff classification and country of origin of seats.

  • N349047 U.S. CBP 30 maggio 2025 · 9401.39.00.10

    The tariff classification and country of origin of a seat.

  • N348726 U.S. CBP 27 maggio 2025 · 9401.39.00.10

    The tariff classification and country or origin of a seat.

  • N348265 U.S. CBP 7 maggio 2025 · 9401.39.00.10

    The tariff classification and country of origin of a seat.

12 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 94 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

9401 · Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti

Questa voce comprende gli assortimenti composti da un tavolo e da più sedie, in cui il tavolo è progettato per fini diversi dalla refezione delle persone sedute sui sedili (sedie, sgabelli, sedie a sdraio, poltrone, sofà ecc.). In generale, questi tavoli sono troppo piccoli per la refezione e sono inferiori rispetto ai sedili, ad esempio nella dimensione. Di conseguenza, i sedili conferiscono all’assortimento il carattere essenziale ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b). (Cfr. anche le note esplicative della NC relative alla voce 9403).

Esempi di assortimenti della voce 9401:

Ai fini della presente voce, ogni riferimento al bambù si applica unicamente alle materie vegetali della voce 1401. Viceversa, ai fini della presente voce, ogni riferimento al legno si applica anche alle tavole di bambù della voce 4412 [cfr. anche la nota 1 b) e la nota 6 del capitolo 44].

Considerazioni generali del capitolo

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Considerazioni generali

Ai fini del presente capitolo, il termine «mobili» prevede che tali prodotti siano di norma progettati per restare in un'abitazione o giardino privati, ecc. Cfr. anche la definizione del termine «mobili» alla nota esplicativa del sistema armonizzato, considerazioni generali, secondo comma, lettera A).

Di conseguenza gli "articoli da gonfiare" (quali mobili per sedersi da gonfiare, poltrone da gonfiare, ecc.) di norma progettati per essere portati con sé in diversi luoghi (per esempio: campeggi, spiaggia, ecc.) e ivi usati temporaneamente, non sono mobili ai sensi del capitolo 94 bensì, secondo la materia costitutiva, oggetti per campeggio della voce 6306 oppure articoli del capitolo 39 o 40.

A causa delle loro caratteristiche obiettive, tali articoli da gonfiare sono facili da trasportare, in quanto leggeri, semplici e rapidi da montare e riporre.

Esempi di alcuni di questi articoli da gonfiare:

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 Other Esente —
2021 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2020 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2019 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 9401 30 00.

Il codice NC 9401 39 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 9401.39 (mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9401.39 nell’UE hanno raggiunto 882,8 Mln € (−3% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito l’84%, davanti al Regno Unito.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada va dallo 0% all’8%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 35%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9401.39 per 1,6 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9401 39 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9401.39, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (714,9 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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