Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9403.10

9403 10 98

9403 10 98: Mobili metallici da ufficio: Di altezza superiore a 80 cm: altri

Mobili metallici da ufficio

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9403 Altri mobili e loro parti:
  2. 9403 10 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:
  3. di altezza superiore a 80 cm:
  4. 9403 10 98 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 3
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Sospensione tariffariaSospensione tariffaria di aeronavigabilità Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1517/18
    Documenti
    • C119 Certificato di ammissione in servizio — Modulo AESA 1 (allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012), o certificato equivalente
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 4

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 3

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Controllo all’esportazione di beni culturali All third countries Regulation 0116/09 2 marzo 2009

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 12% aliquota ridotta
  • Cipro 19%
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 9% aliquota ridotta
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 19%
  • Grecia 13% aliquota ridotta
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 17%
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 9403.10

ultimi 12 mesi415,9 Mln €-4,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,65 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 33,2 Mln €feb 2024: 38,9 Mln €mar 2024: 40,2 Mln €apr 2024: 36,8 Mln €mag 2024: 35,4 Mln €giu 2024: 38,3 Mln €lug 2024: 44,2 Mln €ago 2024: 43,6 Mln €set 2024: 37,8 Mln €ott 2024: 39 Mln €nov 2024: 39 Mln €dic 2024: 31,7 Mln €gen 2025: 36,1 Mln €feb 2025: 37,4 Mln €mar 2025: 39,4 Mln €apr 2025: 35,1 Mln €mag 2025: 35,6 Mln €giu 2025: 34,5 Mln €lug 2025: 39 Mln €ago 2025: 29,4 Mln €set 2025: 33,5 Mln €ott 2025: 30,9 Mln €nov 2025: 33,9 Mln €dic 2025: 31,1 Mln €gen 2026: 32,8 Mln €feb 2026: 30 Mln €mar 2026: 37,2 Mln €apr 2026: 32,2 Mln €mag 2026: 33,3 Mln €giu 2026: 40,7 Mln €lug 2026: 40,6 Mln €ago 2026: 39,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 254,1 Mln € 61,1% -0,4%
Turchia 66,2 Mln € 15,9% -19,1%
Regno Unito 54,9 Mln € 13,2% +1,6%
Stati Uniti 8,9 Mln € 2,1% -20,7%
Svizzera 6,8 Mln € 1,6% +81,8%
Ucraina 3,2 Mln € 0,8% -36,7%
Taiwan 2,4 Mln € 0,6% -47,9%
Oman 2,1 Mln € 0,5% +85,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9403.10 Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici

Linee tariffarie (UE): 9403.10

Decisioni vincolanti per merci simili

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N364540 U.S. CBP 1 settembre 2026 · 9403.10.00.40

    The tariff classification of metal furniture from Germany

  • N364541 U.S. CBP 1 settembre 2026 · 9403.10.00.40

    The tariff classification of metal furniture from Germany.

  • N363799 U.S. CBP 13 agosto 2026 · 9403.10.00.40

    The tariff classification of metal furniture from the United Kingdom

  • N363801 U.S. CBP 13 agosto 2026 · 9403.10.00.40

    The tariff classification of metal furniture from the United Kingdom

16 decisioni in totale per questo codice

Note legali

Note

Note di capitolo: Capitolo 94 →

Note esplicative della NC

Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

9403 · Altri mobili e loro parti

I tavoli costituiti da più materiali sono classificati secondo il materiale di cui è fatto il supporto (gambe e struttura), a meno che, ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il materiale del piano non conferisca al tavolo il suo carattere essenziale, ad esempio in quanto di valore più levato (come nel caso di piani in metallo pregiato, vetro, marmo, legno raro).

Questa voce comprende gli assortimenti composti da un tavolo e da più sedie, in cui il tavolo è progettato per la refezione («tavolo da pranzo») delle persone sedute sui sedili (sedie, sgabelli, sedie a sdraio, poltrone, sofà ecc.). Tali assortimenti sono classificati ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 c) poiché né il tavolo né le sedie possono essere considerati maggiormente essenziali nell’ambito dell’assortimento ai sensi della regola generale d’interpretazione 3 b). (Si veda anche il parere di classificazione nel SA relativo alla voce 9403 60 e le note esplicative della NC relative alla voce 9401).

Esempi di assortimenti della voce 9403:

Rientrano nella presente voce anche i cubi contenitori di diversi materiali, per esempio legno o cartone, che possono essere rivestiti, per esempio di similpelle o di materiale tessile, anche pieghevoli, muniti di coperchio. Essi sono progettati per essere collocati sul pavimento, per conservarvi oggetti e per essere utilizzati come mobili per sedersi.

Esempi:

Questa voce non comprende i cesti e i sacchi per la biancheria. Ai fini del capitolo 94 il termine «mobili» indica qualsiasi articolo «amovibile» (non compreso in altre voci più specifiche della nomenclatura) costruito per essere posto sul pavimento o sul suolo e utilizzato, principalmente a scopi pratici, per arredare abitazioni private, alberghi, teatri ecc.

I cesti e i sacchi per la biancheria sono classificati in funzione del loro materiale costitutivo. Ad esempio, i cesti per la biancheria in ferro o acciaio sono classificati come oggetti per uso domestico nella voce 7323 (che comprende cesti per la biancheria, vedere la nota esplicativa del SA relativa alla voce 7323, sezione A, punto 3), mentre i cesti per la biancheria di materiali da intreccio sono classificati nella voce 4602 (che comprende tutti i tipi di cesti, vedere la nota esplicativa del SA relativa alla voce 4602, punto 1).

Esempi di cesti e sacchi per la biancheria da classificare in funzione del materiale costitutivo:

Si applica mutatis mutandis la nota esplicativa della voce 9401 relativa ai riferimenti al bambù e al legno.

Questa voce non include «supporti per l’esposizione di informazioni» quali «cartelli per esterni» e «espositori avvolgibili».

I supporti per l’esposizione di informazioni sono progettati per essere facilmente installati, rimossi (ripiegati/arrotolati) e trasportati/spostati laddove siano necessari. Essi sono progettati per uso esterno o interno o entrambi. Il loro scopo principale è fornire informazioni e/o presentare pubblicità.

Di conseguenza sono privi del carattere di «mobili» ai sensi della nota esplicativa del sistema armonizzato del capitolo 94, considerazioni generali, secondo comma, lettera A), per arredare abitazioni private, alberghi, teatri, uffici, scuole, … o navi, roulotte ecc.

Essi devono essere classificati in altre voci della nomenclatura nelle quali siano più specificamente inclusi (ad esempio, i cartelli per esterni con superfici di lavagna per scrivere o disegnare corrispondenti ai prodotti di cui alla voce 9610) o in base al loro materiale costitutivo:

a) in una voce che comprenda specificamente detti articoli (ad esempio, i cartelli di metallo comune corrispondenti ai prodotti di cui alla voce 8310 sono classificati in tale voce), o

b) in una voce che comprenda vari articoli del medesimo materiale (ad esempio, la voce 3926 o la voce 7616).

Esempio di cartello per esterni da classificare nella voce 9610:

Cartello per esterni con superficie di lavagna.

Esempio di cartello per esterni da classificare nella voce 8310:

Cartello per esterni costituito esclusivamente da metallo comune.

Esempi di «supporti per l’esposizione di informazioni» da classificare in base al materiale costitutivo in una voce che comprenda vari articoli del medesimo materiale:

Base di materia plastica dura, parte superiore con cornice di alluminio e un foglio di materia plastica al centro, coperto da una pellicola di PVC trasparente su entrambi i lati.Base e cornice di alluminio con attacchi di gomma e pellicole di PVC trasparente che coprono un foglio di carta.
Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).Voce 7616 (il carattere essenziale è conferito dalla cornice in alluminio).
Pannello centrale di materia plastica fissato su cinque bacchette (aste) di lunghezza pressoché identica, anch’esse di materia plastica, che possono essere inclinate in diverse direzioni. Quattro di esse presentano un gancio di materia plastica all’estremità, mentre sulla quinta è fissato un tappo di materia plastica.Una cornice a forma di schermo concavo ricurvo, costruito con tubi di alluminio e base di acciaio da collocare a terra (altezza circa 2 m e lunghezza circa 2 m). La cornice è progettata per assicurarvi un tessuto. Il tessuto non è incluso all’importazione. Il prodotto smontato è progettato per essere trasportato in una borsa.
Voce 3926 (l’articolo è costituito esclusivamente da materie plastiche).Voce 7616 (il carattere essenziale dell’articolo è conferito dalla cornice in alluminio).
Cornice pieghevole a fisarmonica in metallo comune (alluminio con accessori di plastica) da collocare a terra (altezza circa 2 m). Progettato per reggere un tessuto stampato (non incluso all’importazione) per mezzo di magneti. Il prodotto smontato è progettato per essere trasportato in una valigia su ruote.Cornice costruita in alluminio da collocare a terra (altezza circa 2 m). La cornice è progettata per assicurarvi un tessuto per mezzo di magneti. Il tessuto illustrato nell’immagine del prodotto assemblato non è incluso all’importazione. Il prodotto smontato è progettato per essere trasportato in una borsa.
Voce 7616 (il carattere essenziale dell’articolo è conferito dalla cornice in alluminio).Voce 7616 (il carattere essenziale dell’articolo è conferito dalla cornice in alluminio).

Vedi anche la nota 2 a) del capitolo 94 nonché le note esplicative del SA, voce 9403.

Tale voce include diversi tipi di scaffali (compresi gli scaffali singoli dotati di supporti per essere fissati al muro) idonei all’utilizzo in particolare nel bagno o nell’ingresso. La modalità di fissazione al muro dello scaffale (mediante viti, colla, ventose...) non è un fattore decisivo ai fini della classificazione. (Cfr. figure 1 e 2)

Sono tuttavia esclusi da tale voce i cosiddetti «portasaponi» e «portaspugna»/«cestini da doccia», di vari materiali (metallo, plastica, vetro, ceramica, ecc.), utilizzati principalmente in bagno o in cucina per riporre una saponetta, una spugna o altri articoli per l’igiene. Essi devono essere classificati secondo il loro materiale costituivo (cfr. figure da 3 a 9), anche se assomigliano a scaffali singoli, a norma di quanto indicato nelle NESA relative alla voce 9403.

Un «portaspugna»/«cestino da doccia» ha solitamente la forma di una scatola o di un cesto aperto sul lato superiore e munito di fori per drenare l’acqua sia dal fondo, sia dai lati.

Le dimensioni degli articoli raffigurati sono fornite nel seguente ordine: larghezza (l) x profondità (p) x altezza (a)

Esempi di prodotti della voce 9403:

Dimensioni (l x p x a): 60 × 13,5 × 0,7 cm.

Dimensioni (l x p x a): 26 x 10,5 x 29 cm.

Esempi di prodotti classificati in base al materiale costitutivo:

Dimensioni (l x p x a): 35 x 14 x 6,5 cm. Esempio di «portaspugna»/«cestino da doccia»

Dimensioni (l x p x a): 28 x 14 x 6,5 cm. Esempio di «portaspugna»/«cestino da doccia»

Dimensioni (l x p x a): 26 x 14 x 21 cm. Esempio di «portaspugna»/«cestino da doccia»

Dimensioni (l x p x a): 23 x 23 x 6,5 cm. Esempio di «portaspugna»/«cestino da doccia»

Dimensioni (l x p x a): 25 x 13 x 18 cm. Esempio di «portaspugna»/«cestino da doccia»

Dimensioni (l x p x a): 15 x 9 x 2 cm. Esempio di «portasapone»

Dimensioni della parte piana (l x p x a): 13 x 7 x 1,5 cm. Esempio di «portasapone»

Considerazioni generali del capitolo

MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE

Considerazioni generali

Ai fini del presente capitolo, il termine «mobili» prevede che tali prodotti siano di norma progettati per restare in un'abitazione o giardino privati, ecc. Cfr. anche la definizione del termine «mobili» alla nota esplicativa del sistema armonizzato, considerazioni generali, secondo comma, lettera A).

Di conseguenza gli "articoli da gonfiare" (quali mobili per sedersi da gonfiare, poltrone da gonfiare, ecc.) di norma progettati per essere portati con sé in diversi luoghi (per esempio: campeggi, spiaggia, ecc.) e ivi usati temporaneamente, non sono mobili ai sensi del capitolo 94 bensì, secondo la materia costitutiva, oggetti per campeggio della voce 6306 oppure articoli del capitolo 39 o 40.

A causa delle loro caratteristiche obiettive, tali articoli da gonfiare sono facili da trasportare, in quanto leggeri, semplici e rapidi da montare e riporre.

Esempi di alcuni di questi articoli da gonfiare:

Note esplicative della nomenclatura combinata dell’Unione europea, Gazzetta ufficiale, serie C (testo consolidato e modifiche successive) · © European Union

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 invariato Esente —
2021 invariato Esente —
2020 invariato Esente —
2019 Other Esente —

Il codice NC 9403 10 98 è una linea della nomenclatura combinata dell’UE che rientra nella sottovoce SA 9403.10 (mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9403.10 nell’UE hanno raggiunto 415,9 Mln € (−4% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 61%, davanti alla Turchia.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 35%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda va dallo 0% al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 15% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9403.10 per 1,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9403 10 98?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9403.10, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (247,6 Mln USD), davanti al Regno Unito.

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