9404 29 10: Materassi in altri materiali: Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, di altre materie, con molle metalliche
Materassi in altri materiali
✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganaleDati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
9404 Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
Si applica alle merci originarie di
Iraq, Siria
Atto giuridico
Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
Controllo all’importazioneControllo all'importazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
Si applica alle merci originarie di
tutti i paesi
Atto giuridico
Regulation 1523/07
Documenti
Y922 Altri prodotti non contenenti pelliccia di cane e di gatto in conformità del Regolamento CE N. 1523/2007 (GUCE L 343)
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Bielorussia, Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
Documenti
Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Russia
In vigore
fino al 31 dicembre 2027
Atto giuridico
Regulation 0833/14
Documenti
L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
Controllo all’importazioneControllo all'importazione
Si applica alle merci originarie di
Ucraina
Atto giuridico
Regulation 0263/22
Documenti
Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
Misure all’esportazione 4
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
Misure all’esportazione
Destinazione
Atto giuridico
Validità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq
All third countries
Regulation 1210/03
1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria
All third countries
Regulation 1332/13
15 dicembre 2013
Controllo all’esportazione di beni culturali
All third countries
Regulation 0116/09
2 marzo 2009
Controllo all'esportazione sulla Pelle da pellicceria di Cane e Gatto
All third countries
Regulation 1523/07
15 agosto 2009
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
Austria20%
Belgio21%
Bulgaria20%
Cechia12% aliquota ridotta
Cipro19%
Croazia25%
Danimarca25%
Estonia9% aliquota ridotta
Finlandia25,5%
Francia20%
Germania19%
Grecia24%
Irlanda23%
Italia4% aliquota ridotta
Lettonia21%
Lituania21%
Lussemburgo17%
Malta5% aliquota ridotta
Paesi Bassi21%
Polonia23%
Portogallo23%
Romania21%
Slovacchia23%
Slovenia22%
Spagna21%
Svezia25%
Ungheria27%
TEDB · 26 ottobre 2026
Aliquote preferenziali per paese
Accordo o regime
Paesi
Aliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)
—
3,7%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.
Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.
The tariff classification of an adjustable mattress from China
6 decisioni in totale per questo codice
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) i materassi, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei capitoli 39, 40 o 63;
b) gli specchi che poggiano a terra (per esempio: specchiere mobili) (voce 7009);
c) gli oggetti del capitolo 71;
d) le parti e forniture di impiego generale, ai sensi della nota 2 della sezione XV, di metalli comuni (sezione XV), gli oggetti simili di materie plastiche (capitolo 39) e le casseforti della voce 8303;
e) i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce 8418; i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce 8452;
f) le lampade o sorgenti luminose e loro parti del capitolo 85;
g) i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi delle voci 8518 (voce 8518), da 8519 o 8521 (voce 8522) o delle voci da 8525 a 8528 (voce 8529);
ij) le poltrone per dentisti con incorporati apparecchi per l'odontoiatria della voce 9018, nonché le sputacchiere per gabinetti da dentista (voce 9018);
k) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio: casse e gabbie per apparecchi di orologeria);
l) i mobili o gli apparecchi per l'illuminazione aventi il carattere di giocattoli (voce 9503), i tavoli da biliardo o gli altri mobili specificatamente costruiti per giochi (voce 9504), nonché i mobili per giochi di prestigio o gli oggetti di decorazione (escluse le stringhe luminose), quali le lanterne cinesi (voce 9505); oppure
m) i cavalletti monopiede, i bipiedi, i treppiedi e oggetti simili (voce 9620).
2. Gli oggetti (diversi dalle parti) compresi nelle voci da 9401 a 9403 devono essere costruiti per essere poggiati a terra.
Restano tuttavia compresi in queste voci, anche se sono costruiti per essere sospesi, fissati al muro o posti gli uni sugli altri:
a) gli armadi, le biblioteche, gli scaffali (compresi gli scaffali singoli dotati di supporti per essere fissati al muro) e i mobili ad elementi complementari;
b) le sedie ed i letti.
3.
A) Non sono considerate come parti degli oggetti di cui alle voci da 9401 a 9403, quando sono presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo, di pietra o di qualsiasi altra materia che rientra nei capitoli 68 o 69, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.
B) Presentati isolatamente, gli oggetti della voce 9404 sono da classificare in detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci da 9401, 9402 a 9403.
4. Si considerano come «costruzioni prefabbricate», ai sensi della voce 9406, le costruzioni sia terminate in fabbrica, sia consegnate in forma di elementi da montare sul posto, presentati insieme, quali locali di abitazione o di cantiere, uffici, scuole, negozi, capannoni, autorimesse e costruzioni simili.
Le "costruzioni prefabbricate" comprendono le "unità di costruzioni modulari" in acciaio, generalmente della forma e delle dimensioni di un container standard, ma in gran parte o completamente preattrezzate all'interno. Tali unità di costruzione modulari sono generalmente progettate per essere assemblate insieme a formare costruzioni permanenti.
Nota complementare
1. Ai fini della voce 9404 l'espressione «imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia» include la materia di qualsiasi spessore.
Le note esplicative della Commissione europea sulla classificazione delle merci in questi codici NC. Non sono giuridicamente vincolanti, ma le autorità doganali le seguono; integrano le note esplicative del SA dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
9404 · Sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti
La presente voce non comprende articoli in forma di cesto o di cuccia per animali o articoli simili progettati affinché gli animali possano riposarsi all'interno o sopra di essi, che detti articoli abbiano o meno un cuscino/materasso amovibile o un fondo imbottito, ecc. (voce 6307 o 4602, ecc., a seconda della materia costitutiva dell'articolo), in quanto tali articoli non sono simili a oggetti letterecci e oggetti simili.Cfr.
anche le note esplicative della NC relative alle sottovoci 6307 90 10, 6307 90 91 e 6307 90 98
Considerazioni generali del capitolo
MOBILI; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI; APPARECCHI PER L'ILLUMINAZIONE NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE; INSEGNE PUBBLICITARIE, INSEGNE LUMINOSE, TARGHETTE INDICATRICI LUMINOSE ED OGGETTI SIMILI; COSTRUZIONI PREFABBRICATE
Considerazioni generali
Ai fini del presente capitolo, il termine «mobili» prevede che tali prodotti siano di norma progettati per restare in un'abitazione o giardino privati, ecc. Cfr. anche la definizione del termine «mobili» alla nota esplicativa del sistema armonizzato, considerazioni generali, secondo comma, lettera A).
Di conseguenza gli "articoli da gonfiare" (quali mobili per sedersi da gonfiare, poltrone da gonfiare, ecc.) di norma progettati per essere portati con sé in diversi luoghi (per esempio: campeggi, spiaggia, ecc.) e ivi usati temporaneamente, non sono mobili ai sensi del capitolo 94 bensì, secondo la materia costitutiva, oggetti per campeggio della voce 6306 oppure articoli del capitolo 39 o 40.
A causa delle loro caratteristiche obiettive, tali articoli da gonfiare sono facili da trasportare, in quanto leggeri, semplici e rapidi da montare e riporre.
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
Anno
Designazione
Dazio paesi terzi
Unità supplementare
2026
con molle metalliche
3,7%
—
2025
invariato
3,7%
—
2024
invariato
3,7%
—
2023
invariato
3,7%
—
2022
invariato
3,7%
—
2021
invariato
3,7%
—
2020
invariato
3,7%
—
2019
Spring interior
3,7%
—
Nella nomenclatura combinata dell’UE, 9404 29 10 è una delle 2 linee della sottovoce 9404.29, sommier; oggetti letterecci ed oggetti simili (per esempio: materassi, di altre….
Il dazio per i paesi terzi è pari al 3,7%; le quantità si dichiarano in —.
Le merci originarie di 153 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 3,7%; per 153 di essi l’esenzione è totale.
Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 9404.29 per 446,4 Mln € (+24% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 3,37 € al kg; la Cina ne ha fornito il 50%, davanti alla Turchia.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari al 3,7%, il dazio generale negli Stati Uniti va dal 3% al 6%, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari al 2%, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari al 9,5%, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari al 25%, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 16,2%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 18%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari al 5%, l’aliquota applicata in Giappone è pari al 3,8%, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari al 6,8%, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 12% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9404.29 per 1,3 Mld USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Cina.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 9404 29 10?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari al 3,7%; l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Quali paesi beneficiano di un’aliquota ridotta per il codice NC 9404 29 10?
153 paesi beneficiano di un’aliquota preferenziale su questa linea, 153 dei quali allo 0%, nell’ambito di GSP-EBA, di CARIFORUM e di PTOM, tra gli altri. L’aliquota si applica solo alle merci che rispettano le regole di origine dell’accordo, con una prova dell’origine. Scegli il paese di origine in questa pagina per vederne l’aliquota.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 9404.29, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Cina (119,6 Mln USD), davanti alla Turchia.
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