Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9705.21
9705 21 00: Esemplari umani e loro parti
Non dichiarabile da solo: usare una delle sue 2 suddivisioni Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026
- 9705 Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico, etnografico, storico, zoologico, botanico, mineralogico, anatomico, paleontologico o numismatico:
- Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse zoologico, botanico, mineralogico, anatomico o paleontologico:
- 9705 21 00 Esemplari umani e loro parti
Quanto si paga
Importazione: UE
Dazi aggiuntivi e norme all’importazione
Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.
Dazi aggiuntivi e diritti 3
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- fino al 31 ottobre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 0382/26
- Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- In vigore
- dal 1 novembre 2026
- Atto giuridico
- Regulation 2108/26
- Documenti
- Y126 Goods sold in distance sales
Requisiti all’importazione 9
- Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
- Si applica alle merci originarie di
- Iraq, Siria
- Atto giuridico
- Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Russia
- Atto giuridico
- Regulation 0833/14
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
- Si applica alle merci originarie di
- Corea del Nord
- Atto giuridico
- Regulation 2062/17
- Documenti
- Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1850/15
- Documenti
- C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
- C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
- C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
- Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 1157/24
- Documenti
- C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
- C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
- Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
- C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0692/14
- Documenti
- Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Controllo all’importazioneControllo all'importazione
- Si applica alle merci originarie di
- Libia, Ucraina
- Atto giuridico
- Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
- Documenti
- Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
- Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
- N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
- N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
- Solo per
- 9705 21 00 12 More than 200 years old
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0880/19
- Documenti
- Y185 Beni culturali dichiarati in uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/880 prima del 28.6.2025 ed esonerati dalla presentazione di una licenza d'importazione o della dichiarazione dell'importatore
- Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
- L050 Dichiarazione dell'importatore di beni culturali, presentata a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/880
- Y138 Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l'importazione di beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2019/880 (custodia e ammissione temporanea)
- Y186 Esenzione dalla presentazione di una licenza d'importazione o di una dichiarazione dell'importatore per i beni culturali, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/880 (beni culturali reintrodotti)
- Controllo all’importazioneControllo all’importazione di beni culturali
- Solo per
- 9705 21 00 90 Other
- Si applica alle merci originarie di
- tutti i paesi
- Atto giuridico
- Regulation 0880/19
- Documenti
- Y235 Beni culturali rimossi dal territorio del paese in cui sono stati creati o scoperti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/880
- Y199 Merci non contemplati dal regolamento (UE) 2019/880 relativo all'importazione di beni culturali
Suddivisioni TARIC
Dichiara il codice TARIC a 10 cifre adatto alle merci: le misure possono variare da una suddivisione all’altra.
| 9705 21 00 12 | More than 200 years old |
| 9705 21 00 90 | Other |
Misure all’esportazione 14
Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.
| Misure all’esportazione | Destinazione | Atto giuridico | Validità |
|---|---|---|---|
| Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq | All third countries | Regulation 1210/03 | 1 gennaio 2007 |
| Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria | All third countries | Regulation 1332/13 | 15 dicembre 2013 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 24 giugno 2023 |
| Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea | Corea del Nord | Regulation 2062/17 | 28 giugno 2018 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | Russia | Regulation 0833/14 | 3 luglio 2024 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti | Haiti | Regulation 2309/22 | 26 marzo 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic | Repubblica Centrafricana | Regulation 0224/14 | 26 marzo 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya | Libia | Regulation 0813/25 | 29 aprile 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia | All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) | Regulation 0833/14 | 2 gennaio 2025 |
| Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus | All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) | Regulation 0765/06 | 21 ottobre 2024 |
| Restrizione all'esportazione | All third countries | Regulation 0258/12 | 30 settembre 2013 |
| Controllo all'esportazione – CITES | All third countries | Regulation 0966/23 | 20 maggio 2023 |
| Controllo all’esportazione di beni culturali | All third countries | Regulation 0116/09 | 2 marzo 2009 |
| Controllo all'esportazione – Rifiuti | All third countries | Regulation 1157/24 | 21 maggio 2026 |
Dati TARIC al 26 ottobre 2026
IVA all’importazione negli Stati membri
L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.
-
Austria 20%
-
Belgio 21%
-
Bulgaria 20%
-
Cechia 21%
-
Cipro 5% aliquota ridotta
-
Croazia 25%
-
Danimarca 25%
-
Estonia 24%
-
Finlandia 25,5%
-
Francia 20%
-
Germania 7% aliquota ridotta
-
Grecia 24%
-
Irlanda 23%
-
Italia 22%
-
Lettonia 21%
-
Lituania 21%
-
Lussemburgo 8% aliquota ridotta
-
Malta 18%
-
Paesi Bassi 21%
-
Polonia 23%
-
Portogallo 23%
-
Romania 21%
-
Slovacchia 23%
-
Slovenia 22%
-
Spagna 21%
-
Svezia 25%
-
Ungheria 27%
TEDB · 26 ottobre 2026
UE: importazioni mensili · HS 9705.21
Principali fornitori, ultimi 12 mesi
| Paese | Valore | Quota | Variazione |
|---|---|---|---|
| 296K € | 48,2% | +223,8% | |
| 165K € | 27% | +250,5% | |
| 36K € | 5,8% | +9084,6% | |
| 30K € | 4,9% | -41,3% | |
| 30K € | 4,9% | — | |
| 13K € | 2,1% | +2070,5% | |
| 8K € | 1,3% | +3205,7% | |
| 7K € | 1,1% | — |
La stessa sottovoce nelle altre tariffe
9705.21 Esemplari umani e loro parti
Note legali
Note
1. Questo capitolo non comprende:
a) francobolli, marche da bollo, interi postali e simili, non obliterati, della voce 4907;
b) le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte o per usi simili (voce 5907), tranne il caso in cui possono essere classificate nella voce 9706;
c) le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) (voci da 7101 a 7103).
2. Non rientrano nella voce 9701 i mosaici aventi carattere commerciale, riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano, anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.
3. Ai sensi della voce 9702, per «incisioni, stampe e litografie, originali» si intendono gli esemplari ottenuti direttamente in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.
4. Non rientrano nella voce 9703 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzioni in serie, stampi e lavori da artigiano), anche se questi lavori sono stati progettati o creati da artisti.
5.
A) Con riserva delle note 1 a 4, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo sia in altri capitoli della nomenclatura debbono essere classificati in questo capitolo.
B) Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce 9706 sia nelle voci da 9701 a 9705 debbono essere classificati nelle voci da 9701 a 9705.
6. Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, «collages» e quadretti simili («tableautins»), incisioni, stampe o litografie, sono classificate con tali oggetti, purché il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.
Le cornici il cui carattere o valore non siano in rapporto con gli oggetti indicati in questa nota seguono il trattamento loro proprio.
Nota complementare
1. La voce 9705 comprende gli autoveicoli e gli aeromobili da collezione di interesse storico o etnografico, che:
a) sono nel loro stato originario, senza modifiche sostanziali al telaio, alla carrozzeria, allo sterzo, ai freni, al sistema di trasmissione o di sospensione, al motore, alle ali, ecc. Sono consentiti restauri e riparazioni; le parti, gli accessori e le unità rotte o usurate possono essere sostituite, purché gli autoveicoli e gli aeromobili siano conservati e mantenuti nelle loro condizioni storiche corrette. Sono esclusi gli autoveicoli e gli aeromobili ammodernati o modificati;
b) hanno almeno trent'anni, nel caso degli autoveicoli, e almeno cinquant'anni, nel caso degli aeromobili;
c) appartengono a un modello o tipo non più in produzione.
Le caratteristiche necessarie per l'inserimento in una collezione — ovvero essere relativamente rari, non essere utilizzati normalmente per lo scopo originario, essere soggetti a transazioni speciali al di fuori del normale commercio di articoli di utilità simile ed essere di grande valore — si presumono soddisfatte per gli autoveicoli e gli aeromobili che rispettano i tre criteri summenzionati.
Questa voce comprende tra i mezzi da collezione anche:
gli autoveicoli e gli aeromobili di qualunque anno di fabbricazione, per i quali si possa comprovare che abbiano partecipato ad un avvenimento storico,
gli autoveicoli e gli aeromobili da competizione per i quali si possa comprovare che siano stati progettati, costruiti ed utilizzati esclusivamente per la competizione e che vantino una serie di vittorie sportive significative ottenute nel corso di manifestazioni prestigiose nazionali o internazionali.
Le parti e gli accessori di autoveicoli e aeromobili sono classificati in questa voce, a condizione che siano parti o accessori originali, che abbiano almeno trent'anni (per gli autoveicoli) o almeno cinquant'anni (per gli aeromobili), e che non siano più in produzione.
Le repliche e le riproduzioni sono escluse, a meno che non soddisfino i tre criteri summenzionati.
Questa sottovoce negli anni precedenti
La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.
| Anno | Designazione | Dazio paesi terzi | Unità supplementare |
|---|---|---|---|
| 2026 | Esemplari umani e loro parti | Esente | — |
| 2025 | invariato | Esente | — |
| 2024 | invariato | Esente | — |
| 2023 | invariato | Esente | — |
| 2022 | Human specimens and parts thereof | Esente | — |
| 2021 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2020 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
| 2019 | non presente nella nomenclatura di quell’anno | — | — |
Storia del codice
In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 9705 00 00.
Il codice NC 9705 21 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 9705.21 (esemplari umani e loro parti).
Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.
Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 9705.21 nell’UE hanno raggiunto 613,2K € (+177% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 48%, davanti al Regno Unito.
Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 3,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 3,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 7% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.
Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9705.21 per 1,5 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera.
Domande frequenti
Qual è il dazio per il codice NC 9705 21 00?
Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.
Questo dazio si applica anche in Italia?
Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.
Da dove importa queste merci l’UE?
Per l’intera sottovoce 9705.21, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE è la Svizzera (703,6K USD), davanti agli Stati Uniti.