Nomenclatura combinata dell’UE · codice NC · HS 9705.39

9705 39 00

9705 39 00: Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse: altri

✓ Utilizzabile in una dichiarazione doganale Dati: Nomenclatura combinata dell’UE, in vigore dal 1 gennaio 2026 · verificati il 24 ottobre 2026

  1. 9705 Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico, etnografico, storico, zoologico, botanico, mineralogico, anatomico, paleontologico o numismatico:
  2. Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse numismatico:
  3. 9705 39 00 altri

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Iraq, Siria
    Atto giuridico
    Regulation 1210/03, Regulation 1332/13
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y715 Merci esportate dall'Ucraina prima del 1º marzo 2014
    • Y879 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 ter vicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Libia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0813/25, Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y182 Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3(a) del regolamento (UE) n. 2016/44
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Misure all’esportazione 14

Divieti, licenze, controlli e sanzioni che si applicano quando queste merci lasciano l’UE.

Misure all’esportazioneDestinazioneAtto giuridicoValidità
Restrizione all'esportazioneRegime di sanzioni: Iraq All third countries Regulation 1210/03 1 gennaio 2007
Autorizzazione all'esportazioneRegime di sanzioni: Syria All third countries Regulation 1332/13 15 dicembre 2013
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 24 giugno 2023
Controllo all'esportazione per articoli di lussoRegime di sanzioni: North Korea Corea del Nord Regulation 2062/17 28 giugno 2018
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia Russia Regulation 0833/14 3 luglio 2024
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Haiti Haiti Regulation 2309/22 26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Central African Republic Repubblica Centrafricana Regulation 0224/14 26 marzo 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Libya Libia Regulation 0813/25 29 aprile 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Russia All third countries (eccetto Australia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia, Stati Uniti) Regulation 0833/14 2 gennaio 2025
Controllo all'esportazioneRegime di sanzioni: Belarus All third countries (eccetto Australia, Bielorussia, Canada, Svizzera, Regno Unito, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Liechtenstein, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti) Regulation 0765/06 21 ottobre 2024
Restrizione all'esportazione All third countries Regulation 0258/12 30 settembre 2013
Controllo all'esportazione – CITES All third countries Regulation 0966/23 20 maggio 2023
Controllo all’esportazione di beni culturali All third countries Regulation 0116/09 2 marzo 2009
Controllo all'esportazione – Rifiuti All third countries Regulation 1157/24 21 maggio 2026

Dati TARIC al 26 ottobre 2026

IVA all’importazione negli Stati membri

L’aliquota che ogni Stato membro applica alle merci di questo codice, secondo la banca dati Taxes in Europe della Commissione. Un’aliquota ridotta può riguardare solo una parte delle merci di un codice: verificare la normativa IVA nazionale.

  • Austria 20%
  • Belgio 21%
  • Bulgaria 20%
  • Cechia 21%
  • Cipro 5% aliquota ridotta
  • Croazia 25%
  • Danimarca 25%
  • Estonia 24%
  • Finlandia 25,5%
  • Francia 20%
  • Germania 7% aliquota ridotta
  • Grecia 24%
  • Irlanda 23%
  • Italia 22%
  • Lettonia 21%
  • Lituania 21%
  • Lussemburgo 8% aliquota ridotta
  • Malta 18%
  • Paesi Bassi 21%
  • Polonia 23%
  • Portogallo 23%
  • Romania 21%
  • Slovacchia 23%
  • Slovenia 22%
  • Spagna 21%
  • Svezia 25%
  • Ungheria 27%

TEDB · 26 ottobre 2026

UE: importazioni mensili · HS 9705.39

ultimi 12 mesi46,8 Mln €+47,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione32,91 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 2,2 Mln €feb 2024: 2,5 Mln €mar 2024: 2,4 Mln €apr 2024: 2,1 Mln €mag 2024: 3,3 Mln €giu 2024: 1,9 Mln €lug 2024: 2,6 Mln €ago 2024: 1,8 Mln €set 2024: 1,7 Mln €ott 2024: 2,7 Mln €nov 2024: 1,8 Mln €dic 2024: 2,1 Mln €gen 2025: 3,3 Mln €feb 2025: 2,7 Mln €mar 2025: 2,5 Mln €apr 2025: 2 Mln €mag 2025: 2,3 Mln €giu 2025: 3,6 Mln €lug 2025: 2,9 Mln €ago 2025: 3,9 Mln €set 2025: 4,3 Mln €ott 2025: 3,2 Mln €nov 2025: 3,7 Mln €dic 2025: 2,5 Mln €gen 2026: 1,3 Mln €feb 2026: 2,3 Mln €mar 2026: 2,8 Mln €apr 2026: 2,1 Mln €mag 2026: 1,6 Mln €giu 2026: 5,1 Mln €lug 2026: 3,8 Mln €ago 2026: 14,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 19,5 Mln € 41,7% +144%
Stati Uniti 11,8 Mln € 25,2% +3,8%
Svizzera 5 Mln € 10,8% +29,6%
Giappone 1,5 Mln € 3,3% -16,6%
Australia 1,3 Mln € 2,7% +36,8%
Canada 818K € 1,7% -24,2%
Norvegia 565K € 1,2% -3,8%
Emirati Arabi Uniti 497K € 1,1% +485,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

9705.39 Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse: altri

Note legali

Note
Nota complementare

Note di capitolo: Capitolo 97 →

Questa sottovoce negli anni precedenti

La nomenclatura combinata di ogni anno, pubblicata nella Gazzetta ufficiale: designazione, dazio paesi terzi e unità supplementare.

AnnoDesignazioneDazio paesi terziUnità supplementare
2026 altri Esente —
2025 invariato Esente —
2024 invariato Esente —
2023 invariato Esente —
2022 Other Esente —
2021 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2020 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —
2019 non presente nella nomenclatura di quell’anno — —

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 9705 00 00.

Il codice NC 9705 39 00 è l’unica linea della nomenclatura combinata dell’UE nella sottovoce SA 9705.39 (collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse: altri).

Il dazio per i paesi terzi è pari a zero (esenzione); le quantità si dichiarano in —.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 9705.39 per 46,8 Mln € (+48% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 32,91 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 42%, davanti agli Stati Uniti.

Per la stessa sottovoce, l’aliquota legale (legge 474) in Turchia è pari a zero, il dazio generale negli Stati Uniti è pari a zero, il dazio per i paesi terzi nel Regno Unito è pari a zero, il dazio NPF (nazione più favorita) in Canada è pari a zero, il dazio all’importazione (IGI) in Messico è pari a zero, l’aliquota TEC in Brasile è pari al 3,6%, il dazio extrazona (AEC) in Argentina è pari al 3,6%, il dazio ad valorem in Perù è pari al 6%, il dazio normale (Normal Tariff) in Nuova Zelanda è pari a zero, l’aliquota applicata in Giappone è pari a zero, l’aliquota della colonna 1 a Taiwan è pari a zero, il dazio doganale nei paesi del CCG è pari al 5%, il dazio della tariffa normale in Svizzera è pari a zero, il dazio ordinario in Norvegia è pari a zero, il dazio NPF in Macedonia del Nord è pari al 7% e il dazio all’importazione in Nigeria è pari al 20%.

Gli Stati membri dell’UE hanno importato merci della sottovoce 9705.39 per 53,2 Mln USD nel 2024; il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il dazio per il codice NC 9705 39 00?

Il dazio per i paesi terzi nella nomenclatura combinata dell’UE è pari a zero (esenzione); l’unità supplementare è —. Non comprende le aliquote preferenziali per i paesi con accordi, i dazi antidumping e l’IVA.

Questo dazio si applica anche in Italia?

Sì. L’Italia, come tutti gli Stati membri, applica la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune: il dazio per i paesi terzi è lo stesso in tutta l’UE. Le aliquote preferenziali dipendono dall’origine della merce; IVA e accise si aggiungono a parte.

Da dove importa queste merci l’UE?

Per l’intera sottovoce 9705.39, nel 2024 il primo fornitore esterno all’UE sono gli Stati Uniti (6,7 Mln USD), davanti alla Svizzera.

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