Sottovoce · Capitolo 01 · Voce 0106

0106.90

0106.90: Altri animali vivi, altri

Designazione ufficiale altri

La sottovoce 0106.90 appartiene alla voce 0106 (altri animali vivi), nel capitolo 01.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0106 90 00 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – IAS
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1422/25
    Documenti
    • C065 Autorizzazione per le specie esotiche invasive a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014
    • Y942 Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    0106 90 00 10 Fit for human consumption
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • C640 Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    0106 90 00 19 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • C640 Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    0106 90 00 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • C640 Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi23,2 Mln €+1,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione27,72 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1 Mln €feb 2024: 1,2 Mln €mar 2024: 1,6 Mln €apr 2024: 2 Mln €mag 2024: 2,5 Mln €giu 2024: 2,6 Mln €lug 2024: 2,8 Mln €ago 2024: 2,7 Mln €set 2024: 1,8 Mln €ott 2024: 1,5 Mln €nov 2024: 1,1 Mln €dic 2024: 849K €gen 2025: 1,2 Mln €feb 2025: 1,3 Mln €mar 2025: 1,8 Mln €apr 2025: 2,4 Mln €mag 2025: 2,9 Mln €giu 2025: 2,6 Mln €lug 2025: 3 Mln €ago 2025: 2,4 Mln €set 2025: 2 Mln €ott 2025: 1,2 Mln €nov 2025: 1 Mln €dic 2025: 894K €gen 2026: 993K €feb 2026: 955K €mar 2026: 1,9 Mln €apr 2026: 2,2 Mln €mag 2026: 2,5 Mln €giu 2026: 3,2 Mln €lug 2026: 3,2 Mln €ago 2026: 3,1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Israele 7,8 Mln € 33,5% +13,7%
Cina 4,7 Mln € 20,2% +25,6%
Canada 4 Mln € 17,4% -6,6%
Vietnam 2,6 Mln € 11,4% +0,7%
Stati Uniti 1,9 Mln € 8,1% -21,4%
Regno Unito 1,2 Mln € 5,1% +14,2%
Albania 195K € 0,8% +1581,1%
Egitto 160K € 0,7% -79,7%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0106.90 · 245,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 47,9K USD47,9K USD+321,1K USD+2,9 Mln USD+> 11,1 Mln USD

Esportazioni: 132
  1. Paesi Bassi: 82,5 Mln USD
  2. Canada: 38,4 Mln USD
  3. Belgio: 18 Mln USD
  4. Cina: 11,1 Mln USD
  5. Francia: 10,5 Mln USD
  6. Germania: 10,5 Mln USD
  7. Spagna: 8,9 Mln USD
  8. Stati Uniti: 8,6 Mln USD
  9. Israele: 8,4 Mln USD
  10. Danimarca: 6,4 Mln USD
  11. Polonia: 4,4 Mln USD
  12. Taiwan: 4 Mln USD
  13. Regno Unito: 3,3 Mln USD
  14. Italia: 2,9 Mln USD
  15. Vietnam: 2,7 Mln USD
  16. Malaysia: 2,7 Mln USD
  17. Ungheria: 2,2 Mln USD
  18. Messico: 2,2 Mln USD
  19. Turchia: 1,4 Mln USD
  20. Thailandia: 1,1 Mln USD
  21. Cechia: 1 Mln USD
  22. Slovacchia: 977,4K USD
  23. Australia: 963,7K USD
  24. Marocco: 950,4K USD
  25. Egitto: 937,7K USD
  26. Cile: 883,6K USD
  27. Sudafrica: 856,7K USD
  28. Lituania: 623,9K USD
  29. Cipro: 536,9K USD
  30. Svezia: 402,2K USD
  31. Kenya: 369,6K USD
  32. Tunisia: 363,3K USD
  33. Kazakistan: 321,1K USD
  34. Bosnia ed Erzegovina: 300K USD
  35. Ecuador: 285K USD
  36. Colombia: 258,2K USD
  37. Austria: 235,2K USD
  38. Romania: 228,2K USD
  39. Indonesia: 222,5K USD
  40. Irlanda: 214,9K USD
  41. Singapore: 212,9K USD
  42. Portogallo: 193,1K USD
  43. Russia: 191,6K USD
  44. Finlandia: 166,9K USD
  45. El Salvador: 166,4K USD
  46. Serbia: 164,1K USD
  47. Croazia: 158,3K USD
  48. Costa Rica: 146,8K USD
  49. Albania: 137K USD
  50. Botswana: 132,8K USD
  51. Nicaragua: 124,2K USD
  52. Guyana: 118,9K USD
  53. Svizzera: 113,6K USD
  54. Grecia: 103,3K USD
  55. Emirati Arabi Uniti: 99,1K USD
  56. Uzbekistan: 91,9K USD
  57. Zambia: 91,8K USD
  58. Venezuela: 90,4K USD
  59. Perù: 81,9K USD
  60. Ucraina: 74,1K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Paesi Bassi 82,5 Mln USD 33,6%
2 Canada 38,4 Mln USD 15,6%
3 Belgio 18 Mln USD 7,3%
4 Cina 11,1 Mln USD 4,5%
5 Francia 10,5 Mln USD 4,3%
6 Germania 10,5 Mln USD 4,3%
7 Spagna 8,9 Mln USD 3,6%
8 Stati Uniti 8,6 Mln USD 3,5%
9 Israele 8,4 Mln USD 3,4%
10 Danimarca 6,4 Mln USD 2,6%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 76,7 Mln USD 31,2%
2 Paesi Bassi 24,5 Mln USD 10%
3 Canada 14,6 Mln USD 5,9%
4 Germania 14,3 Mln USD 5,8%
5 Francia 10,1 Mln USD 4,1%
6 Regno Unito 8,8 Mln USD 3,6%
7 Spagna 8,6 Mln USD 3,5%
8 Belgio 8,2 Mln USD 3,3%
9 Italia 7,7 Mln USD 3,1%
10 Corea del Sud 7 Mln USD 2,9%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0106.90 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0106.90 in 4 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dallo 0% al 20% (media del 10%). 2 di esse sono esenti da dazio.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0106.90 nell’UE hanno raggiunto 23,2 Mln € (+2% rispetto ai 12 mesi precedenti); Israele ne ha fornito il 34%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 245,8 Mln USD (−11,8% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano i Paesi Bassi (82,5 Mln USD), davanti al Canada.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altri animali vivi, altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0106.90 del Sistema armonizzato (voce 0106), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altri animali vivi, altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0106.90 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altri animali vivi, altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0106.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% al 20% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altri animali vivi, altri»?

I Paesi Bassi, con 82,5 Mln USD nel 2024 (il 33,6% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 2,9 Mln USD (l’1,2% del totale mondiale) e si colloca al 14º posto su 132 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0106.90?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0106.90?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati Israele (34%), la Cina (20%) e il Canada (17%), su importazioni totali per 23,2 Mln €.

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