Sottovoce · Capitolo 03 · Voce 0301

0301.11

0301.11: Pesci vivi, pesci ornamentali, di acqua dolce

Designazione ufficiale di acqua dolce

La sottovoce 0301.11 appartiene alla voce 0301 (pesci vivi), nel capitolo 03.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0301 11 00 di acqua dolce Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • C640 Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y980 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – IAS
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1422/25
    Documenti
    • C065 Autorizzazione per le specie esotiche invasive a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014
    • Y942 Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi44,3 Mln €-2,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione53,14 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 3,5 Mln €feb 2024: 4,2 Mln €mar 2024: 5 Mln €apr 2024: 4,4 Mln €mag 2024: 4,3 Mln €giu 2024: 2,7 Mln €lug 2024: 2,3 Mln €ago 2024: 2,3 Mln €set 2024: 3,1 Mln €ott 2024: 3,2 Mln €nov 2024: 5,2 Mln €dic 2024: 4,2 Mln €gen 2025: 4,1 Mln €feb 2025: 4,8 Mln €mar 2025: 5,1 Mln €apr 2025: 3,9 Mln €mag 2025: 4,1 Mln €giu 2025: 2,6 Mln €lug 2025: 2,6 Mln €ago 2025: 2,4 Mln €set 2025: 3 Mln €ott 2025: 2,9 Mln €nov 2025: 4,3 Mln €dic 2025: 5 Mln €gen 2026: 3,5 Mln €feb 2026: 4,5 Mln €mar 2026: 5,1 Mln €apr 2026: 4,6 Mln €mag 2026: 3,7 Mln €giu 2026: 3,1 Mln €lug 2026: 2,3 Mln €ago 2026: 2,5 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Giappone 11,4 Mln € 25,6% +6,5%
Indonesia 5,8 Mln € 13,2% +1,1%
Singapore 5,4 Mln € 12,3% -4,5%
Israele 5 Mln € 11,4% -23,9%
Sri Lanka 3,8 Mln € 8,7% +8,9%
Thailandia 3,7 Mln € 8,5% -7,1%
Vietnam 2,8 Mln € 6,2% +14%
Colombia 1,6 Mln € 3,6% +7,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0301.11 · 286,5 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 132,1K USD132,1K USD+906K USD+7,5 Mln USD+> 29,6 Mln USD

Esportazioni: 109
  1. Indonesia: 42,1 Mln USD
  2. Giappone: 38,9 Mln USD
  3. Thailandia: 31,5 Mln USD
  4. Singapore: 29,6 Mln USD
  5. Sri Lanka: 17,1 Mln USD
  6. Malaysia: 15,5 Mln USD
  7. Cechia: 13,4 Mln USD
  8. Israele: 10,2 Mln USD
  9. Regno Unito: 8,8 Mln USD
  10. Colombia: 7,8 Mln USD
  11. Vietnam: 7,5 Mln USD
  12. Francia: 6,7 Mln USD
  13. Paesi Bassi: 6,2 Mln USD
  14. Taiwan: 6,1 Mln USD
  15. Cina: 6 Mln USD
  16. Germania: 5,3 Mln USD
  17. Stati Uniti: 4 Mln USD
  18. Brasile: 3,9 Mln USD
  19. Filippine: 3,1 Mln USD
  20. India: 2 Mln USD
  21. Perù: 1,9 Mln USD
  22. Svezia: 1,5 Mln USD
  23. Australia: 1,4 Mln USD
  24. Tanzania: 1 Mln USD
  25. Spagna: 943,5K USD
  26. RAS di Hong Kong: 917,7K USD
  27. Belgio: 906K USD
  28. Kenya: 885,1K USD
  29. Nigeria: 859,9K USD
  30. Isole Marshall: 796,3K USD
  31. Repubblica Dominicana: 712,8K USD
  32. Norvegia: 704K USD
  33. Slovacchia: 676,3K USD
  34. Irlanda: 675,4K USD
  35. Polinesia Francese: 533,7K USD
  36. Congo - Kinshasa: 531,3K USD
  37. Polonia: 501,7K USD
  38. Portogallo: 486,2K USD
  39. Palau: 383,7K USD
  40. El Salvador: 314,8K USD
  41. Congo-Brazzaville: 291,5K USD
  42. Pakistan: 283K USD
  43. Belize: 280,1K USD
  44. Haiti: 239,6K USD
  45. Grecia: 194,8K USD
  46. Austria: 194,3K USD
  47. Italia: 192,5K USD
  48. Myanmar (Birmania): 181,6K USD
  49. Egitto: 173,8K USD
  50. Kiribati: 169,8K USD
  51. Finlandia: 166K USD
  52. Ucraina: 142,7K USD
  53. Iran: 132,8K USD
  54. Canada: 132,1K USD
  55. Romania: 121,5K USD
  56. Suriname: 114,8K USD
  57. Lussemburgo: 96K USD
  58. Trinidad e Tobago: 89,2K USD
  59. Togo: 87,2K USD
  60. Guinea: 82,3K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Indonesia 42,1 Mln USD 14,7%
2 Giappone 38,9 Mln USD 13,6%
3 Thailandia 31,5 Mln USD 11%
4 Singapore 29,6 Mln USD 10,3%
5 Sri Lanka 17,1 Mln USD 6%
6 Malaysia 15,5 Mln USD 5,4%
7 Cechia 13,4 Mln USD 4,7%
8 Israele 10,2 Mln USD 3,6%
9 Regno Unito 8,8 Mln USD 3,1%
10 Colombia 7,8 Mln USD 2,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 71,9 Mln USD 25,1%
2 Cina 25,7 Mln USD 9%
3 Regno Unito 19,1 Mln USD 6,7%
4 Germania 12,8 Mln USD 4,5%
5 Giappone 11,1 Mln USD 3,9%
6 Francia 11,1 Mln USD 3,9%
7 Malaysia 10,5 Mln USD 3,7%
8 Singapore 9,5 Mln USD 3,3%
9 Vietnam 9,4 Mln USD 3,3%
10 Spagna 8,8 Mln USD 3,1%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0301.11 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 0301.11 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 30%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0301.11 nell’UE hanno raggiunto 44,3 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Giappone ne ha fornito il 26%, davanti all’Indonesia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 286,5 Mln USD (+4,2% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Indonesia (42,1 Mln USD), davanti al Giappone.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «pesci vivi, pesci ornamentali, di acqua dolce»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0301.11 del Sistema armonizzato (voce 0301), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «pesci vivi, pesci ornamentali, di acqua dolce» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0301.11 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «pesci vivi, pesci ornamentali, di acqua dolce» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0301.11 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 30%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «pesci vivi, pesci ornamentali, di acqua dolce»?

L’Indonesia, con 42,1 Mln USD nel 2024 (il 14,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 192,5K USD (lo 0,1% del totale mondiale) e si colloca al 47º posto su 109 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0301.11?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Giappone (26%), l’Indonesia (13%) e Singapore (12%), su importazioni totali per 44,3 Mln €.

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