Sottovoce · Capitolo 03 · Voce 0305

0305.69

0305.69: Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci: altri

Designazione ufficiale altri

0305.69 è una sottovoce a sei cifre della voce 0305, pesci secchi, salati o in salamoia, capitolo 03.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 11% – 15% dazio per i paesi terzi · su 4 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 8
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0305 69 altri:
  2. 0305 69 10 Merluzzi artici (Boreogadus saida) 13%—
  3. 0305 69 30 Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus) 15%—
  4. 0305 69 50 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho) 11%—
  5. 0305 69 80 altri 12%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Contingente tariffarioContingente tariffario non preferenziale Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Regno Unito
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0032/00
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    0305 69 10 10 For processing
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2720/23
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 21

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 3 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 20 Fish of the species Clupea ilisha, in brine
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 25 Snoek (barracouta) (Thyrsites atun)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Solo per
    0305 69 80 30 Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2833/23
    Documenti
    • C047 Documento ICCAT di cattura del tonno rosso (BCD)
    • C041 Certificato ICCAT di riesportazione del tonno rosso (BFTRC) [Regolamento (EU) 2023/2833]
    • C092 Dichiarazione di trasferimento ICCAT
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Solo per
    0305 69 80 40 Bigeye tuna (Thunnus obesus)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1984/03
    Documenti
    • C040 Documento statistico per il tonno obeso dell'ICCAT, dell'IOTC o dell'IATTC
    • C043 Certificato di riesportazione per il tonno obeso dell'ICCAT, dell'IOTC o dell'IATTC
    • Y910 Tonno obeso pescato dai pescherecci con reti a circuizione e dalle tonniere con lenze e canne e destinato principalmente ad essere trasformato dall'industria conserviera
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 40 Bigeye tuna (Thunnus obesus)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Solo per
    0305 69 80 50 Swordfish (Xiphias gladius)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1984/03
    Documenti
    • C039 Documento statistico ICCAT per il pesce spada
    • C042 Certificato di riesportazione ICCAT per il pesce spada
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 50 Swordfish (Xiphias gladius)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 61 Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Onchorhynchus chrysogaster)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 64 Gilt-head sea bream (Sparus aurata)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 65 Sea bream (Dentex dentex, Pagellus|spp.)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 67 European sea bass (Dicentrarchus labrax)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 70 Lesser or Greenland Halibut (Reinhardtius hippoglossoides), and Pacific Halibut (Hippoglossus stenolepis)
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Solo per
    0305 69 80 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Solo per
    0305 69 80 90 Other
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
    Linee tariffarie
    su 1 delle 4 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—11% – 15%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Liechtenstein, Norvegia Esente – 4,5%
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente – 7,5%
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–IslandaContingente Islanda Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

3,8% – 10,5%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi16,5 Mln €-2,4% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,75 € al kg
Aliquota preferenziale91%
gen 2024: 1,1 Mln €feb 2024: 1,3 Mln €mar 2024: 897K €apr 2024: 1,3 Mln €mag 2024: 1,8 Mln €giu 2024: 1,4 Mln €lug 2024: 1,1 Mln €ago 2024: 741K €set 2024: 2 Mln €ott 2024: 732K €nov 2024: 909K €dic 2024: 977K €gen 2025: 1,2 Mln €feb 2025: 1,4 Mln €mar 2025: 1,9 Mln €apr 2025: 1,5 Mln €mag 2025: 1,8 Mln €giu 2025: 1,8 Mln €lug 2025: 1,8 Mln €ago 2025: 867K €set 2025: 1,6 Mln €ott 2025: 1,9 Mln €nov 2025: 1,1 Mln €dic 2025: 1,4 Mln €gen 2026: 1,4 Mln €feb 2026: 1,3 Mln €mar 2026: 920K €apr 2026: 569K €mag 2026: 1,3 Mln €giu 2026: 2 Mln €lug 2026: 2,3 Mln €ago 2026: 673K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Islanda 7,5 Mln € 45,2% +27,5%
Isole Fær Øer 4 Mln € 24,1% -10,2%
Norvegia 2,1 Mln € 12,5% -53,3%
Cina 1,3 Mln € 8% +61,2%
Namibia 1,1 Mln € 6,7% +14%
Marocco 326K € 2% +66,3%
Nuova Zelanda 63K € 0,4% —
Thailandia 49K € 0,3% -25,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0305.69 · 106,2 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 160,4K USD160,4K USD+1,5 Mln USD+4,2 Mln USD+> 10,1 Mln USD

Esportazioni: 90
  1. Norvegia: 13,2 Mln USD
  2. Canada: 13 Mln USD
  3. Cina: 10,1 Mln USD
  4. Islanda: 6,4 Mln USD
  5. Danimarca: 5,2 Mln USD
  6. Myanmar (Birmania): 5,1 Mln USD
  7. Tanzania: 4,6 Mln USD
  8. Spagna: 4,2 Mln USD
  9. Cechia: 4,2 Mln USD
  10. Germania: 3,7 Mln USD
  11. Vietnam: 3,1 Mln USD
  12. Paesi Bassi: 2,9 Mln USD
  13. Lituania: 2,2 Mln USD
  14. Corea del Sud: 2,1 Mln USD
  15. Sud Sudan: 2,1 Mln USD
  16. Portogallo: 1,9 Mln USD
  17. Malaysia: 1,7 Mln USD
  18. Uganda: 1,7 Mln USD
  19. Thailandia: 1,6 Mln USD
  20. Svezia: 1,6 Mln USD
  21. Polonia: 1,5 Mln USD
  22. Marocco: 1,2 Mln USD
  23. Stati Uniti: 906,3K USD
  24. Estonia: 811,4K USD
  25. Indonesia: 798,5K USD
  26. Lettonia: 768,2K USD
  27. Mauritania: 641,9K USD
  28. Cambogia: 598,4K USD
  29. Brasile: 526,8K USD
  30. RAS di Hong Kong: 489K USD
  31. Kazakistan: 444,8K USD
  32. Giappone: 366,7K USD
  33. Francia: 326,6K USD
  34. Russia: 322,3K USD
  35. Grecia: 283,6K USD
  36. Irlanda: 248,5K USD
  37. Egitto: 241,5K USD
  38. Mauritius: 227,3K USD
  39. India: 197,9K USD
  40. Romania: 187,4K USD
  41. Armenia: 166K USD
  42. Italia: 160,4K USD
  43. Belgio: 150K USD
  44. Bulgaria: 141K USD
  45. Croazia: 138,9K USD
  46. Bielorussia: 133,1K USD
  47. Regno Unito: 97,9K USD
  48. Costa Rica: 94,2K USD
  49. Serbia: 78,1K USD
  50. Taiwan: 61,4K USD
  51. Cile: 58,6K USD
  52. Kenya: 49,9K USD
  53. Belize: 40,4K USD
  54. Perù: 33,3K USD
  55. Singapore: 32,8K USD
  56. Ecuador: 29,7K USD
  57. Filippine: 26,7K USD
  58. Sudafrica: 26K USD
  59. Guatemala: 23,4K USD
  60. Tunisia: 21,3K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Norvegia 13,2 Mln USD 12,5%
2 Canada 13 Mln USD 12,2%
3 Cina 10,1 Mln USD 9,5%
4 Islanda 6,4 Mln USD 6%
5 Danimarca 5,2 Mln USD 4,9%
6 Myanmar (Birmania) 5,1 Mln USD 4,8%
7 Tanzania 4,6 Mln USD 4,3%
8 Spagna 4,2 Mln USD 4%
9 Cechia 4,2 Mln USD 3,9%
10 Germania 3,7 Mln USD 3,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 20,7 Mln USD 19,5%
2 Canada 8,4 Mln USD 7,9%
3 Francia 7,4 Mln USD 7%
4 Uganda 6,7 Mln USD 6,3%
5 Portogallo 6,3 Mln USD 5,9%
6 Spagna 6,1 Mln USD 5,8%
7 Cina 5,1 Mln USD 4,8%
8 Germania 3,3 Mln USD 3,1%
9 Romania 3,3 Mln USD 3,1%
10 Corea del Sud 3 Mln USD 2,9%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0305.69 comprende 4 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dall’11% al 15%.

La sottovoce 0305.69 si articola in 4 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 37,5%.

Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi dell’11% – 15%; per 128 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0305.69 per 16,5 Mln € (−2% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,75 € al kg; l’Islanda ne ha fornito il 45%, davanti alle Isole Fær Øer.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 106,2 Mln USD, con un calo del 18,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Norvegia, con il 12,5% del totale, davanti al Canada.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0305.69 del Sistema armonizzato (voce 0305), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0305.69 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dall’11% al 15% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0305.69 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 37,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci»?

La Norvegia, con 13,2 Mln USD nel 2024 (il 12,5% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 160,4K USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 42º posto su 90 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0305.69?

128 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi dell’11% – 15%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0305.69?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati l’Islanda (45%), le Isole Fær Øer (24%) e la Norvegia (13%), su importazioni totali per 16,5 Mln €.

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