Sottovoce · Capitolo 03 · Voce 0306

0306.35

0306.35: Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon)

0306.35 è una sottovoce a sei cifre della voce 0306, crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi…, capitolo 03.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 12% – 18% dazio per i paesi terzi · su 3 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0306 35 Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon):
  2. Gamberetti grigi della specie Crangon crangon:
  3. 0306 35 10 freschi o refrigerati 18%—
  4. 0306 35 50 altri 18%—
  5. 0306 35 90 altri 12%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 7

  • Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    0306 35 90 12 Of the species Pandalus borealis, in shell, for processing
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2720/23
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    0306 35 90 14 Of the species Pandalus montagui, in shell, for processing
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2720/23
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    0306 35 90 92 Of the species Pandalus borealis, in shell, chilled, for processing
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2720/23
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Contingente tariffarioContingente non preferenziale a motivo dell' uso finale Esente
    Solo per
    0306 35 90 93 Of the species Pandalus montagui, in shell, chilled, for processing
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2720/23
    Linee tariffarie
    su 1 delle 3 linee
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y980 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—12% – 18%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente – 9%
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

4,2% – 14,5%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi617K €-57,9% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,00 € al kg
Aliquota preferenziale85%
gen 2024: 92K €feb 2024: 136K €mar 2024: 181K €apr 2024: 195K €mag 2024: 182K €giu 2024: 141K €lug 2024: 74K €ago 2024: 213K €set 2024: 150K €ott 2024: 236K €nov 2024: 307K €dic 2024: 256K €gen 2025: 87K €feb 2025: 94K €mar 2025: 43K €apr 2025: 124K €mag 2025: 73K €giu 2025: 17K €lug 2025: 44K €ago 2025: 36K €set 2025: 107K €ott 2025: 116K €nov 2025: 75K €dic 2025: 71K €gen 2026: 41K €feb 2026: 39K €mar 2026: 29K €apr 2026: 28K €mag 2026: 26K €giu 2026: 10K €lug 2026: 26K €ago 2026: 52K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 447K € 72,4% -59,5%
Norvegia 93K € 15% -74,5%
Tunisia 77K € 12,5% —
Nigeria 293 € 0% —
India 169 € 0% —
Marocco 169 € 0% —
Cina 7 € 0% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0306.35 · 164,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 87,6K USD87,6K USD+811,9K USD+4,6 Mln USD+> 20,5 Mln USD

Esportazioni: 69
  1. Paesi Bassi: 72,6 Mln USD
  2. Germania: 20,5 Mln USD
  3. Danimarca: 15,2 Mln USD
  4. Stati Uniti: 12,5 Mln USD
  5. Belgio: 8,7 Mln USD
  6. Polonia: 7 Mln USD
  7. Francia: 4,6 Mln USD
  8. Marocco: 4,5 Mln USD
  9. Regno Unito: 3,1 Mln USD
  10. Oman: 2,6 Mln USD
  11. Spagna: 2,5 Mln USD
  12. Indonesia: 1,2 Mln USD
  13. Portogallo: 1,1 Mln USD
  14. Norvegia: 1 Mln USD
  15. Irlanda: 921,6K USD
  16. Canada: 811,9K USD
  17. Bangladesh: 753,6K USD
  18. Cina: 689,2K USD
  19. Nicaragua: 686,3K USD
  20. Madagascar: 560K USD
  21. Italia: 363,4K USD
  22. India: 329,1K USD
  23. Ecuador: 327,4K USD
  24. Grecia: 276K USD
  25. Giappone: 241,7K USD
  26. Vietnam: 227,2K USD
  27. Thailandia: 224,9K USD
  28. Svezia: 137,4K USD
  29. Corea del Sud: 123,7K USD
  30. Emirati Arabi Uniti: 121,1K USD
  31. Sri Lanka: 87,6K USD
  32. Malaysia: 71,6K USD
  33. Lussemburgo: 63,1K USD
  34. Argentina: 62K USD
  35. Bulgaria: 26,9K USD
  36. Turchia: 23,8K USD
  37. Croazia: 19,6K USD
  38. Romania: 18,1K USD
  39. Taiwan: 13,7K USD
  40. Venezuela: 11,8K USD
  41. Slovenia: 7,8K USD
  42. Estonia: 6,8K USD
  43. Lituania: 5,7K USD
  44. Senegal: 4,7K USD
  45. Messico: 4,3K USD
  46. Cechia: 2,2K USD
  47. Yemen: 2,1K USD
  48. Singapore: 1,8K USD
  49. Filippine: 1,7K USD
  50. Russia: 1,4K USD
  51. Tunisia: 1,3K USD
  52. Egitto: 900 USD
  53. Kenya: 500 USD
  54. Pakistan: 400 USD
  55. RAS di Hong Kong: 300 USD
  56. Australia: 200 USD
  57. Brasile: 200 USD
  58. Costa Rica: 100 USD
  59. Finlandia: 100 USD
  60. Honduras: 100 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Paesi Bassi 72,6 Mln USD 44,2%
2 Germania 20,5 Mln USD 12,5%
3 Danimarca 15,2 Mln USD 9,2%
4 Stati Uniti 12,5 Mln USD 7,6%
5 Belgio 8,7 Mln USD 5,3%
6 Polonia 7 Mln USD 4,3%
7 Francia 4,6 Mln USD 2,8%
8 Marocco 4,5 Mln USD 2,7%
9 Regno Unito 3,1 Mln USD 1,9%
10 Oman 2,6 Mln USD 1,6%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Marocco 33,3 Mln USD 20,3%
2 Belgio 26,5 Mln USD 16,2%
3 Paesi Bassi 26,4 Mln USD 16,1%
4 Francia 11,1 Mln USD 6,8%
5 Germania 10,2 Mln USD 6,2%
6 Danimarca 8,5 Mln USD 5,2%
7 Groenlandia 7,7 Mln USD 4,7%
8 Vietnam 7,2 Mln USD 4,4%
9 Svezia 4,8 Mln USD 2,9%
10 Lussemburgo 3,8 Mln USD 2,3%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. TR Modifica tariffaria · Si applica dal:

    İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11563)

    RG 31.07.2026 sayı 33326 · Karar 11563 · Fonte: resmigazete.gov.tr

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 0306.26.

La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 0306.35 in 3 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dal 12% al 18% (media del 16%).

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0306.35 comprende 3 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) è pari al 37,5%.

Le merci originarie di 147 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 12% – 18%; per 135 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0306.35 per 616,9K € (−58% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,00 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 72%, davanti alla Norvegia.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 164,3 Mln USD, con un aumento dell’8,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono i Paesi Bassi, con il 44,2% del totale, davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon)»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0306.35 del Sistema armonizzato (voce 0306), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «gamberetti d'acqua fredda» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0306.35 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 12% al 18% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «gamberetti d'acqua fredda» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0306.35 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 37,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «gamberetti d'acqua fredda»?

I Paesi Bassi, con 72,6 Mln USD nel 2024 (il 44,2% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 363,4K USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 21º posto su 69 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0306.35?

135 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 12% – 18%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0306.35?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (72%), la Norvegia (15%) e la Tunisia (13%), su importazioni totali per 616,9K €.

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