Sottovoce · Capitolo 03 · Voce 0306

0306.95

0306.95: Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati: altri, gamberetti

Designazione ufficiale Gamberetti

0306.95 è una sottovoce a sei cifre della voce 0306, crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi…, capitolo 03.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 12% – 18% dazio per i paesi terzi · su 6 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0306 95 Gamberetti:
  2. Gamberetti d'acqua fredda (Pandalus spp., Crangon crangon):
  3. Gamberetti grigi della specie Crangon crangon:
  4. 0306 95 11 cotti in acqua o al vapore 18%—
  5. 0306 95 19 altri 18%—
  6. 0306 95 20 Gamberetti del genere Pandalus 12%—
  7. altri gamberetti:
  8. 0306 95 30 Gamberetti della famiglia Pandalidae, eccetto quelli del genere Pandalus 12%—
  9. 0306 95 40 Gamberetti del genere Crangon, eccetto quelli della specie Crangon crangon 18%—
  10. 0306 95 90 altri 12%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Divieto o restrizioneProibizione all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y980 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.4 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2126 DELLA COMMISSIONE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    • C640 Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Camerun, Cambogia, Comore, Trinidad e Tobago, Saint Vincent e Grenadine
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • C673 Dichiarazione dell'importatore o certificato di riesportazione, come previsto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1005/2008 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1010/2009
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
    Si applica alle merci originarie di
    Cambogia, Camerun, Comore, Saint Vincent e Grenadine, Trinidad e Tobago
    In vigore
    fino al 9 gennaio 2027
    Atto giuridico
    Regulation 1005/08
    Documenti
    • Y927 Le merci dichiarate non sono contemplate dal regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06, Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y727 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 3)
    • Y728 I divieti di cui all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 4)
    • L152 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 1 novodecies bis, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 765/2006 del Consiglio
    • Y870 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 8 septies del regolamento (UE) n. 765/2006).
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    In vigore
    fino al 31 dicembre 2027
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • L142 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 3 decies, paragrafo 3 quater, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y874 I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 3 decies, paragrafo 3 bis bis)
    • L143 Autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 12 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
    • Y859 Merci entrate nel territorio dell'unione doganale dell'UE e presentate alle autorità doganali prima dell'entrata in vigore o, se posteriore, della data di applicabilità della presente sanzione (cfr. articolo 12 sexies del regolamento (UE) n. 833/2014).
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—12% – 18%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Isole Fær ØerContingente Isole Fær Øer Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente – 9%
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

4,2% – 14,5%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi9,1 Mln €+5,1% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione12,15 € al kg
Aliquota preferenziale94%
gen 2024: 321K €feb 2024: 859K €mar 2024: 877K €apr 2024: 941K €mag 2024: 991K €giu 2024: 623K €lug 2024: 932K €ago 2024: 1 Mln €set 2024: 730K €ott 2024: 590K €nov 2024: 563K €dic 2024: 518K €gen 2025: 558K €feb 2025: 568K €mar 2025: 871K €apr 2025: 976K €mag 2025: 679K €giu 2025: 738K €lug 2025: 921K €ago 2025: 975K €set 2025: 896K €ott 2025: 714K €nov 2025: 878K €dic 2025: 438K €gen 2026: 513K €feb 2026: 585K €mar 2026: 886K €apr 2026: 727K €mag 2026: 748K €giu 2026: 963K €lug 2026: 854K €ago 2026: 926K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 8,1 Mln € 88,6% +8,3%
India 175K € 1,9% +84,1%
Cina 168K € 1,8% -63%
Myanmar (Birmania) 162K € 1,8% -14,1%
Vietnam 147K € 1,6% +111,1%
Thailandia 133K € 1,5% -3,4%
Taiwan 72K € 0,8% +481,8%
Stati Uniti 40K € 0,4% -13,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0306.95 · 312 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 259K USD259K USD+1 Mln USD+8 Mln USD+> 36 Mln USD

Esportazioni: 97
  1. Spagna: 47 Mln USD
  2. Paesi Bassi: 40 Mln USD
  3. Thailandia: 36 Mln USD
  4. Cina: 36 Mln USD
  5. Vietnam: 29 Mln USD
  6. Danimarca: 24 Mln USD
  7. Germania: 18 Mln USD
  8. Myanmar (Birmania): 12 Mln USD
  9. India: 9 Mln USD
  10. Norvegia: 8 Mln USD
  11. Taiwan: 7 Mln USD
  12. Francia: 6 Mln USD
  13. Ecuador: 4 Mln USD
  14. Stati Uniti: 4 Mln USD
  15. Malaysia: 3 Mln USD
  16. Estonia: 3 Mln USD
  17. Indonesia: 3 Mln USD
  18. Venezuela: 2 Mln USD
  19. Belgio: 2 Mln USD
  20. Corea del Sud: 1 Mln USD
  21. Nicaragua: 1 Mln USD
  22. RAS di Hong Kong: 1 Mln USD
  23. Irlanda: 1 Mln USD
  24. Pakistan: 1 Mln USD
  25. Nigeria: 995K USD
  26. Singapore: 947K USD
  27. Italia: 912K USD
  28. Romania: 651K USD
  29. Giappone: 536K USD
  30. Portogallo: 530K USD
  31. Guatemala: 521K USD
  32. Svezia: 516K USD
  33. Guyana: 502K USD
  34. Mozambico: 494K USD
  35. Cile: 483K USD
  36. Filippine: 471K USD
  37. Sudafrica: 442K USD
  38. Lituania: 424K USD
  39. Sri Lanka: 360K USD
  40. Croazia: 347K USD
  41. Australia: 333K USD
  42. Emirati Arabi Uniti: 330K USD
  43. Cechia: 301K USD
  44. Argentina: 287K USD
  45. Marocco: 272K USD
  46. Canada: 259K USD
  47. Grecia: 239K USD
  48. Messico: 225K USD
  49. Brunei: 157K USD
  50. Turchia: 140K USD
  51. Brasile: 109K USD
  52. Ghana: 105K USD
  53. Senegal: 85K USD
  54. Madagascar: 83K USD
  55. Russia: 83K USD
  56. Austria: 82K USD
  57. Bangladesh: 81K USD
  58. Suriname: 68K USD
  59. Polonia: 45K USD
  60. Slovenia: 37K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Spagna 47 Mln USD 15,1%
2 Paesi Bassi 40 Mln USD 12,9%
3 Thailandia 36 Mln USD 11,6%
4 Cina 36 Mln USD 11,4%
5 Vietnam 29 Mln USD 9,4%
6 Danimarca 24 Mln USD 7,6%
7 Germania 18 Mln USD 5,9%
8 Myanmar (Birmania) 12 Mln USD 3,7%
9 India 9 Mln USD 3%
10 Norvegia 8 Mln USD 2,7%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Portogallo 44 Mln USD 14,1%
2 Cina 40 Mln USD 12,9%
3 Paesi Bassi 36 Mln USD 11,5%
4 Corea del Sud 28 Mln USD 8,9%
5 Belgio 24 Mln USD 7,8%
6 Giappone 17 Mln USD 5,4%
7 Svezia 16 Mln USD 5,2%
8 Stati Uniti 13 Mln USD 4,1%
9 Francia 11 Mln USD 3,6%
10 RAS di Hong Kong 8 Mln USD 2,7%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • 600014150 HMRC 3 novembre 2025 – 2 novembre 2028 · 0306 95 90 90

    Dried shrimp Packaging: sealed plastic pouch (100g)

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. TR Modifica tariffaria · Si applica dal:

    İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 11563)

    RG 31.07.2026 sayı 33326 · Karar 11563 · Fonte: resmigazete.gov.tr

Modifiche normative →

Storia del codice

In uso dal 2017; prima queste merci erano classificate in 0306.26, 0306.27.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0306.95 comprende 6 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 12% al 18%.

La sottovoce 0306.95 si articola in 6 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 37,5%.

Le merci originarie di 148 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 12% – 18%; per 135 di essi l’esenzione è totale.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0306.95 per 9,1 Mln € (+5% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 12,15 € al kg; la Norvegia ne ha fornito l’89%, davanti all’India.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 312 Mln USD, con un calo del 5,6% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Spagna, con il 15,1% del totale, davanti ai Paesi Bassi.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0306.95 del Sistema armonizzato (voce 0306), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0306.95 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 12% al 18% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0306.95 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 37,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi…»?

La Spagna, con 47 Mln USD nel 2024 (il 15,1% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 912K USD (lo 0,3% del totale mondiale) e si colloca al 27º posto su 97 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 0306.95?

135 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 12% – 18%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0306.95?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Norvegia (89%), l’India (2%) e la Cina (2%), su importazioni totali per 9,1 Mln €.

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