Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0508

0508.00

0508.00: Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami

0508.00 è una sottovoce a sei cifre della voce 0508, corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti…, capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0508 00 Corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati, ma non altrimenti lavorati; conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, loro polveri e cascami:
  2. 0508 00 10 Corallo rosso (Corallium rubrum) Esente—
  3. 0508 00 90 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato "CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    0508 00 90 10 Empty shells for food use and use as raw material for glucosamine
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    0508 00 90 10 Empty shells for food use and use as raw material for glucosamine
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    0508 00 90 20 Shells, including cuttle-bones, containing soft tissue and flesh, as referred to in Article 10, point (k)(i), of Regulation (EC) No 1069/2009
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Solo per
    0508 00 90 20 Shells, including cuttle-bones, containing soft tissue and flesh, as referred to in Article 10, point (k)(i), of Regulation (EC) No 1069/2009
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi19,4 Mln €+0,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione1,10 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 1,5 Mln €feb 2024: 1,3 Mln €mar 2024: 1,6 Mln €apr 2024: 2,5 Mln €mag 2024: 1,7 Mln €giu 2024: 1,2 Mln €lug 2024: 1,4 Mln €ago 2024: 1,3 Mln €set 2024: 2,2 Mln €ott 2024: 1,9 Mln €nov 2024: 1,3 Mln €dic 2024: 2 Mln €gen 2025: 1,3 Mln €feb 2025: 1,9 Mln €mar 2025: 1,6 Mln €apr 2025: 1,5 Mln €mag 2025: 1,2 Mln €giu 2025: 1,2 Mln €lug 2025: 1,5 Mln €ago 2025: 1,4 Mln €set 2025: 1,9 Mln €ott 2025: 2 Mln €nov 2025: 1,7 Mln €dic 2025: 1,4 Mln €gen 2026: 1,8 Mln €feb 2026: 1,5 Mln €mar 2026: 1,4 Mln €apr 2026: 1,2 Mln €mag 2026: 1,4 Mln €giu 2026: 1,9 Mln €lug 2026: 1,7 Mln €ago 2026: 1,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 4,2 Mln € 21,7% -3,3%
Turchia 3,8 Mln € 19,7% +2,8%
Tunisia 3,1 Mln € 15,9% +11,2%
Cina 1,3 Mln € 6,5% +21,8%
Ucraina 1,2 Mln € 6% -1,3%
Georgia 858K € 4,4% +64,7%
Serbia 786K € 4,1% -6,8%
Australia 751K € 3,9% +35,2%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0508.00 · 152,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 223,1K USD223,1K USD+1,1 Mln USD+4,3 Mln USD+> 9,7 Mln USD

Esportazioni: 119
  1. Giappone: 25 Mln USD
  2. Indonesia: 14,7 Mln USD
  3. Myanmar (Birmania): 12,1 Mln USD
  4. Cina: 9,7 Mln USD
  5. Vietnam: 7,9 Mln USD
  6. Paesi Bassi: 6,4 Mln USD
  7. Australia: 6,2 Mln USD
  8. Tunisia: 5,5 Mln USD
  9. Turchia: 5,2 Mln USD
  10. Regno Unito: 5 Mln USD
  11. India: 4,3 Mln USD
  12. Francia: 3,5 Mln USD
  13. Filippine: 3,3 Mln USD
  14. RAS di Hong Kong: 3 Mln USD
  15. Italia: 2,9 Mln USD
  16. Taiwan: 2,6 Mln USD
  17. Corea del Sud: 2,5 Mln USD
  18. Stati Uniti: 2,4 Mln USD
  19. Thailandia: 2,1 Mln USD
  20. Lituania: 2,1 Mln USD
  21. Serbia: 1,7 Mln USD
  22. Belgio: 1,7 Mln USD
  23. Nuova Zelanda: 1,7 Mln USD
  24. Messico: 1,4 Mln USD
  25. Ucraina: 1,3 Mln USD
  26. Tanzania: 1,1 Mln USD
  27. Marocco: 1,1 Mln USD
  28. Mauritania: 1 Mln USD
  29. Ecuador: 869,1K USD
  30. Sri Lanka: 778,1K USD
  31. Georgia: 746,3K USD
  32. Malaysia: 732,2K USD
  33. Polinesia Francese: 723,4K USD
  34. Spagna: 690,4K USD
  35. Senegal: 634,5K USD
  36. Germania: 616,8K USD
  37. Cechia: 606,6K USD
  38. Romania: 524,6K USD
  39. Norvegia: 506,8K USD
  40. Canada: 504,2K USD
  41. Danimarca: 501,9K USD
  42. Costa d’Avorio: 430,3K USD
  43. Bulgaria: 400,5K USD
  44. Isole Salomone: 370,6K USD
  45. Bosnia ed Erzegovina: 329,6K USD
  46. Slovacchia: 326,3K USD
  47. Figi: 307,2K USD
  48. Yemen: 293,9K USD
  49. Polonia: 254,4K USD
  50. Russia: 247,3K USD
  51. Mozambico: 232,4K USD
  52. Madagascar: 227,3K USD
  53. Bahamas: 223,1K USD
  54. Bielorussia: 201,1K USD
  55. Irlanda: 200K USD
  56. Papua Nuova Guinea: 180,3K USD
  57. Lussemburgo: 175,5K USD
  58. Tonga: 153,9K USD
  59. Bangladesh: 139,2K USD
  60. Kenya: 125,5K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Giappone 25 Mln USD 16,4%
2 Indonesia 14,7 Mln USD 9,6%
3 Myanmar (Birmania) 12,1 Mln USD 7,9%
4 Cina 9,7 Mln USD 6,4%
5 Vietnam 7,9 Mln USD 5,2%
6 Paesi Bassi 6,4 Mln USD 4,2%
7 Australia 6,2 Mln USD 4,1%
8 Tunisia 5,5 Mln USD 3,6%
9 Turchia 5,2 Mln USD 3,4%
10 Regno Unito 5 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cina 39,1 Mln USD 25,7%
2 RAS di Hong Kong 20,2 Mln USD 13,3%
3 Francia 12,9 Mln USD 8,5%
4 Stati Uniti 11,8 Mln USD 7,8%
5 Vietnam 8,3 Mln USD 5,4%
6 India 6,6 Mln USD 4,3%
7 Giappone 6,2 Mln USD 4,1%
8 Germania 4,2 Mln USD 2,8%
9 Corea del Sud 3,9 Mln USD 2,5%
10 Italia 3,8 Mln USD 2,5%

Decisioni vincolanti per merci simili 2

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N334026 U.S. CBP 24 luglio 2023 · 0508.00.00.00

    The tariff classification of Paper Shell Foraminifera from the Republic of Fiji

  • N329949 U.S. CBP 5 gennaio 2023 · 0508.00.00.00

    The tariff classification of Puka Shells from Philippines

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Controlli su importazioni ed esportazioni

    Notice of Action: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov

  2. US Modifica tariffaria

    Notice of Determination and Request for Comments Concerning Action Pursuant to Section 301: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

La sottovoce 0508.00 si articola in 2 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0508.00 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0508.00 per 19,4 Mln € (+1% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 1,10 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 22%, davanti alla Turchia.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 152,3 Mln USD, con un calo del 16,1% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è il Giappone, con il 16,4% del totale, davanti all’Indonesia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «corallo e materie simili, greggi o semplicemente preparati…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0508.00 del Sistema armonizzato (voce 0508), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «corallo e materie simili, greggi o semplicemente…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0508.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «corallo e materie simili, greggi o semplicemente…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0508.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «corallo e materie simili, greggi o semplicemente…»?

Il Giappone, con 25 Mln USD nel 2024 (il 16,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 2,9 Mln USD (l’1,9% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 119 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0508.00?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0508.00?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (22%), la Turchia (20%) e la Tunisia (16%), su importazioni totali per 19,4 Mln €.

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