Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0510

0510.00

0510.00: Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio

La sottovoce 0510.00 appartiene alla voce 0510 (ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio), nel capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0510 00 00 Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole ed altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi24,4 Mln €-21,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione8,08 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 3,2 Mln €feb 2024: 1,5 Mln €mar 2024: 2,7 Mln €apr 2024: 2,2 Mln €mag 2024: 3,4 Mln €giu 2024: 3,1 Mln €lug 2024: 2,3 Mln €ago 2024: 1,7 Mln €set 2024: 2 Mln €ott 2024: 1,4 Mln €nov 2024: 2,5 Mln €dic 2024: 3,6 Mln €gen 2025: 1,5 Mln €feb 2025: 4,9 Mln €mar 2025: 2,4 Mln €apr 2025: 2,7 Mln €mag 2025: 3,4 Mln €giu 2025: 2 Mln €lug 2025: 2,6 Mln €ago 2025: 2 Mln €set 2025: 1,9 Mln €ott 2025: 2 Mln €nov 2025: 816K €dic 2025: 3,4 Mln €gen 2026: 2,4 Mln €feb 2026: 1,3 Mln €mar 2026: 3,3 Mln €apr 2026: 1,2 Mln €mag 2026: 1,4 Mln €giu 2026: 2,3 Mln €lug 2026: 2,8 Mln €ago 2026: 1,7 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 12,6 Mln € 51,7% -30,9%
Brasile 5,8 Mln € 23,9% +31,2%
Cile 2,2 Mln € 8,9% -57,7%
Nuova Zelanda 2 Mln € 8,1% +80,1%
Regno Unito 1 Mln € 4,2% +14,2%
Etiopia 264K € 1,1% -4,5%
Canada 191K € 0,8% -57%
Australia 166K € 0,7% -0%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0510.00 · 646,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 332,1K USD332,1K USD+4,2 Mln USD+13,8 Mln USD+> 43,2 Mln USD

Esportazioni: 89
  1. Brasile: 268,9 Mln USD
  2. Spagna: 43,7 Mln USD
  3. Stati Uniti: 43,2 Mln USD
  4. RAS di Hong Kong: 42,3 Mln USD
  5. Kazakistan: 34,6 Mln USD
  6. Colombia: 31,5 Mln USD
  7. Russia: 21,6 Mln USD
  8. Argentina: 19,3 Mln USD
  9. Paesi Bassi: 13,8 Mln USD
  10. Australia: 13,8 Mln USD
  11. Corea del Sud: 11,7 Mln USD
  12. Italia: 9,7 Mln USD
  13. Francia: 8,1 Mln USD
  14. Uruguay: 7,9 Mln USD
  15. Nuova Zelanda: 7,9 Mln USD
  16. India: 7,5 Mln USD
  17. Cile: 7,5 Mln USD
  18. Cina: 5,7 Mln USD
  19. Germania: 5,3 Mln USD
  20. Thailandia: 5 Mln USD
  21. Danimarca: 4,5 Mln USD
  22. Irlanda: 4,2 Mln USD
  23. Paraguay: 3,4 Mln USD
  24. Canada: 3 Mln USD
  25. Messico: 2,8 Mln USD
  26. Belgio: 2,7 Mln USD
  27. Polonia: 2,3 Mln USD
  28. Regno Unito: 1,9 Mln USD
  29. Nigeria: 1,1 Mln USD
  30. Singapore: 958,7K USD
  31. Panama: 927,4K USD
  32. Etiopia: 576,4K USD
  33. Bolivia: 566,4K USD
  34. Perù: 542,5K USD
  35. Sudafrica: 530,8K USD
  36. Croazia: 522,3K USD
  37. Ungheria: 512,1K USD
  38. Finlandia: 496K USD
  39. Kenya: 484K USD
  40. Giappone: 462,3K USD
  41. Kirghizistan: 444,7K USD
  42. Portogallo: 427,3K USD
  43. Honduras: 397,6K USD
  44. Guatemala: 332,1K USD
  45. Nicaragua: 328,9K USD
  46. Corea del Nord: 303,7K USD
  47. Mongolia: 302K USD
  48. Ecuador: 298K USD
  49. Svizzera: 250,1K USD
  50. Cechia: 238,1K USD
  51. Uganda: 214,5K USD
  52. Pakistan: 205,3K USD
  53. Costa Rica: 179K USD
  54. Qatar: 161,7K USD
  55. Camerun: 152,3K USD
  56. Ghana: 139,3K USD
  57. Indonesia: 113,8K USD
  58. Austria: 111,7K USD
  59. Cipro: 99,6K USD
  60. Tanzania: 72,5K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Brasile 268,9 Mln USD 41,6%
2 Spagna 43,7 Mln USD 6,8%
3 Stati Uniti 43,2 Mln USD 6,7%
4 RAS di Hong Kong 42,3 Mln USD 6,6%
5 Kazakistan 34,6 Mln USD 5,3%
6 Colombia 31,5 Mln USD 4,9%
7 Russia 21,6 Mln USD 3,3%
8 Argentina 19,3 Mln USD 3%
9 Paesi Bassi 13,8 Mln USD 2,1%
10 Australia 13,8 Mln USD 2,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 RAS di Hong Kong 306,1 Mln USD 47,3%
2 Corea del Sud 99,1 Mln USD 15,3%
3 Germania 60,3 Mln USD 9,3%
4 Giappone 33,7 Mln USD 5,2%
5 Brasile 30 Mln USD 4,6%
6 Nuova Zelanda 18,1 Mln USD 2,8%
7 Stati Uniti 17,6 Mln USD 2,7%
8 Spagna 12,1 Mln USD 1,9%
9 Paesi Bassi 8,5 Mln USD 1,3%
10 Canada 8,4 Mln USD 1,3%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 0510.00 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0510.00 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 0510.00 nell’UE hanno raggiunto 24,4 Mln € (−22% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito il 52%, davanti al Brasile.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 646,4 Mln USD (+6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova il Brasile (268,9 Mln USD), davanti alla Spagna.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0510.00 del Sistema armonizzato (voce 0510), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0510.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0510.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio»?

Il Brasile, con 268,9 Mln USD nel 2024 (il 41,6% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 9,7 Mln USD (l’1,5% del totale mondiale) e si colloca al 12º posto su 89 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0510.00?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0510.00?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (52%), il Brasile (24%) e il Cile (9%), su importazioni totali per 24,4 Mln €.

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