Sottovoce · Capitolo 05 · Voce 0511

0511.91

0511.91: Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3

0511.91 è una sottovoce a sei cifre della voce 0511, prodotti di origine animale, capitolo 05.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0511 91 Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:
  2. 0511 91 10 Cascami di pesci Esente—
  3. 0511 91 90 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y172 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalle Isole Fær Øer, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y173 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Groenlandia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    • C640 Documento sanitario comune di entrata per gli animali (DSCE-A) di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – IAS
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1422/25
    Documenti
    • C065 Autorizzazione per le specie esotiche invasive a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014
    • Y942 Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi80 Mln €-15,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,42 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 4,6 Mln €feb 2024: 19,5 Mln €mar 2024: 10 Mln €apr 2024: 5,7 Mln €mag 2024: 5,4 Mln €giu 2024: 6 Mln €lug 2024: 5,1 Mln €ago 2024: 4,5 Mln €set 2024: 6,3 Mln €ott 2024: 5,4 Mln €nov 2024: 5,3 Mln €dic 2024: 6,1 Mln €gen 2025: 6 Mln €feb 2025: 11,9 Mln €mar 2025: 15 Mln €apr 2025: 10,7 Mln €mag 2025: 9,9 Mln €giu 2025: 7,8 Mln €lug 2025: 5,2 Mln €ago 2025: 4,8 Mln €set 2025: 6,5 Mln €ott 2025: 4,9 Mln €nov 2025: 7 Mln €dic 2025: 6,2 Mln €gen 2026: 6,4 Mln €feb 2026: 11 Mln €mar 2026: 8,4 Mln €apr 2026: 7,7 Mln €mag 2026: 4,9 Mln €giu 2026: 4,9 Mln €lug 2026: 6,2 Mln €ago 2026: 5,8 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 29,8 Mln € 37,3% -18,5%
Vietnam 21,9 Mln € 27,4% +17,3%
Cina 6,1 Mln € 7,7% +14,9%
Stati Uniti 5,5 Mln € 6,9% -35%
Thailandia 3,5 Mln € 4,4% +124,5%
Regno Unito 2,1 Mln € 2,7% +7,4%
Uzbekistan 2,1 Mln € 2,6% +415,6%
Isole Fær Øer 1,8 Mln € 2,3% -77,9%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0511.91 · 949,5 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 369K USD369K USD+7,7 Mln USD+22,9 Mln USD+> 63,8 Mln USD

Esportazioni: 122
  1. Stati Uniti: 108,1 Mln USD
  2. Danimarca: 86,4 Mln USD
  3. Cina: 68,1 Mln USD
  4. Norvegia: 63,8 Mln USD
  5. Polonia: 55 Mln USD
  6. Paesi Bassi: 39,1 Mln USD
  7. Germania: 34,7 Mln USD
  8. Canada: 27,5 Mln USD
  9. Svezia: 27,4 Mln USD
  10. Marocco: 27,2 Mln USD
  11. Argentina: 23,4 Mln USD
  12. Vietnam: 22,9 Mln USD
  13. Russia: 22,1 Mln USD
  14. RAS di Hong Kong: 22,1 Mln USD
  15. Indonesia: 21,2 Mln USD
  16. Francia: 21 Mln USD
  17. Islanda: 20,7 Mln USD
  18. Regno Unito: 20,6 Mln USD
  19. Spagna: 20,1 Mln USD
  20. Uzbekistan: 18,4 Mln USD
  21. Belgio: 17,9 Mln USD
  22. Irlanda: 15,5 Mln USD
  23. Thailandia: 13,6 Mln USD
  24. Cile: 12,1 Mln USD
  25. Kazakistan: 10,5 Mln USD
  26. Corea del Sud: 10,4 Mln USD
  27. Portogallo: 9,9 Mln USD
  28. Mauritius: 9,8 Mln USD
  29. Singapore: 7,7 Mln USD
  30. Messico: 7,7 Mln USD
  31. Lituania: 5,4 Mln USD
  32. Giappone: 5,3 Mln USD
  33. Finlandia: 4,9 Mln USD
  34. Grecia: 4,8 Mln USD
  35. Taiwan: 4,7 Mln USD
  36. Panama: 4,1 Mln USD
  37. Bangladesh: 3,8 Mln USD
  38. Estonia: 3,7 Mln USD
  39. Myanmar (Birmania): 3,5 Mln USD
  40. Nuova Zelanda: 3,2 Mln USD
  41. Ecuador: 3,1 Mln USD
  42. Ungheria: 2,9 Mln USD
  43. Lettonia: 2,9 Mln USD
  44. Sudafrica: 2,8 Mln USD
  45. Cechia: 2,7 Mln USD
  46. Colombia: 2,5 Mln USD
  47. Brasile: 2,5 Mln USD
  48. Costa Rica: 2,5 Mln USD
  49. India: 2,2 Mln USD
  50. Italia: 2,2 Mln USD
  51. Groenlandia: 1,9 Mln USD
  52. Croazia: 1,6 Mln USD
  53. Turchia: 1,2 Mln USD
  54. Honduras: 1,2 Mln USD
  55. Malaysia: 1,1 Mln USD
  56. Nicaragua: 1,1 Mln USD
  57. Cambogia: 1 Mln USD
  58. Uruguay: 602,8K USD
  59. Svizzera: 369K USD
  60. Slovacchia: 333,1K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 108,1 Mln USD 11,4%
2 Danimarca 86,4 Mln USD 9,1%
3 Cina 68,1 Mln USD 7,2%
4 Norvegia 63,8 Mln USD 6,7%
5 Polonia 55 Mln USD 5,8%
6 Paesi Bassi 39,1 Mln USD 4,1%
7 Germania 34,7 Mln USD 3,7%
8 Canada 27,5 Mln USD 2,9%
9 Svezia 27,4 Mln USD 2,9%
10 Marocco 27,2 Mln USD 2,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 99,2 Mln USD 10,5%
2 Danimarca 80 Mln USD 8,4%
3 Canada 68,6 Mln USD 7,2%
4 Germania 53,2 Mln USD 5,6%
5 Vietnam 42,3 Mln USD 4,5%
6 Islanda 38,6 Mln USD 4,1%
7 Francia 38,5 Mln USD 4,1%
8 Norvegia 37,8 Mln USD 4%
9 Cina 37,4 Mln USD 3,9%
10 Turchia 35,8 Mln USD 3,8%

Decisioni vincolanti per merci simili 6

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N365257 U.S. CBP 9 ottobre 2026 · 0511.91.00.90

    The tariff classification of Freeze-Dried Worms from South Korea

  • N359715 U.S. CBP 20 marzo 2026 · 0511.91.00.90

    The tariff classification of Dried Crustacean Eggs from Thailand

  • N355782 U.S. CBP 20 novembre 2025 · 0511.91.00.90

    The tariff classification of Artemia Cysts from Russia

  • N334948 U.S. CBP 21 settembre 2023 · 0511.91.00.90

    The tariff classification of Zebrafish Fin Clippings from Great Britain

  • N294310 U.S. CBP 14 marzo 2018 · 0511.91.00.90

    The tariff classification of Tuna Scraps from Ecuador

  • N274745 U.S. CBP 13 maggio 2016 · 0511.91.00.90

    The tariff classification of Frozen Cuttlefish Ink from Vietnam

La sottovoce 0511.91 si articola in 2 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0511.91 in 3 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0511.91 per 80 Mln € (−15% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,42 € al kg; la Norvegia ne ha fornito il 37%, davanti al Vietnam.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 949,5 Mln USD, con un aumento dell’11% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono gli Stati Uniti, con l’11,4% del totale, davanti alla Danimarca.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0511.91 del Sistema armonizzato (voce 0511), nella sezione I. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0511.91 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0511.91 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o…»?

Gli Stati Uniti, con 108,1 Mln USD nel 2024 (l’11,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 2,2 Mln USD (lo 0,2% del totale mondiale) e si colloca al 50º posto su 122 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 0511.91?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 0511.91?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Norvegia (37%), il Vietnam (27%) e la Cina (8%), su importazioni totali per 80 Mln €.

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