Sottovoce · Capitolo 06 · Voce 0602

0602.90

0602.90: Altre piante vive: altri

Altre piante vive

Designazione ufficiale altri

La sottovoce SA 0602.90 – altre piante vive – rientra nella voce 0602, nel capitolo 06.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente – 8,3% dazio per i paesi terzi · su 12 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0602 90 altri:
  2. 0602 90 10 Bianco di funghi (micelio) 8,3%—
  3. 0602 90 20 Piante di ananassi Esente—
  4. 0602 90 30 Piante di ortaggi e di fragole 8,3%—
  5. altri:
  6. Piante da pien'aria:
  7. Alberi, arbusti e arboscelli:
  8. 0602 90 41 da bosco 8,3%p/st
  9. altri:
  10. 0602 90 45 Talee radicate e giovani piante 6,5%p/st
  11. altri:
  12. 0602 90 46 Con radici nude 8,3%p/st
  13. altri:
  14. 0602 90 47 Conifere e piante sempreverdi 8,3%p/st
  15. 0602 90 48 altri 8,3%p/st
  16. 0602 90 50 altre piante da pien'aria 8,3%—
  17. Piante d'appartamento:
  18. 0602 90 70 Talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee 6,5%p/st
  19. altre:
  20. 0602 90 91 Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee 6,5%p/st
  21. 0602 90 99 altre 6,5%p/st

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 12 linee
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 12 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo ufficiale - piante
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera
    Atto giuridico
    Regulation 2072/19
    Documenti
    • C085 Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali (DSCE-PP) di cui all'allegato II, parte 2, sezione C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y146 Esenzione per i prodotti per fini scientifici a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    Linee tariffarie
    su 11 delle 12 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 9 delle 12 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – IAS
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1422/25
    Documenti
    • C065 Autorizzazione per le specie esotiche invasive a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1143/2014
    • Y942 Le merci dichiarate non sono contemplate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141
    Linee tariffarie
    su 5 delle 12 linee

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—Esente – 8,3%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Norvegia Norvegia Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–NorvegiaContingente Norvegia Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

2,2% – 4,8%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 5,2% – 6,6%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi283,1 Mln €+3,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione2,65 € al kg
Aliquota preferenziale68%
gen 2024: 20,2 Mln €feb 2024: 22,4 Mln €mar 2024: 28,9 Mln €apr 2024: 29,6 Mln €mag 2024: 25,4 Mln €giu 2024: 23,1 Mln €lug 2024: 22,9 Mln €ago 2024: 17,8 Mln €set 2024: 20,4 Mln €ott 2024: 20,3 Mln €nov 2024: 18,4 Mln €dic 2024: 19,7 Mln €gen 2025: 23,9 Mln €feb 2025: 23,4 Mln €mar 2025: 31,4 Mln €apr 2025: 27,4 Mln €mag 2025: 24,8 Mln €giu 2025: 24 Mln €lug 2025: 21,7 Mln €ago 2025: 17,5 Mln €set 2025: 18,8 Mln €ott 2025: 18,5 Mln €nov 2025: 19,6 Mln €dic 2025: 22,2 Mln €gen 2026: 19 Mln €feb 2026: 20 Mln €mar 2026: 37,7 Mln €apr 2026: 27,4 Mln €mag 2026: 26,8 Mln €giu 2026: 27,6 Mln €lug 2026: 24,5 Mln €ago 2026: 20,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 52,1 Mln € 18,4% -7,4%
Turchia 27,4 Mln € 9,7% +64,1%
Costa Rica 25,8 Mln € 9,1% -0,5%
Marocco 22,1 Mln € 7,8% +20,3%
Macedonia del Nord 18,8 Mln € 6,6% +9,8%
India 14,6 Mln € 5,2% +12,8%
Regno Unito 14,2 Mln € 5% -6,7%
Israele 12,2 Mln € 4,3% +22,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0602.90 · 9 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 1,2 Mln USD1,2 Mln USD+7,2 Mln USD+48,5 Mln USD+> 426,7 Mln USD

Esportazioni: 152
  1. Paesi Bassi: 4,1 Mld USD
  2. Germania: 791,2 Mln USD
  3. Italia: 701,6 Mln USD
  4. Canada: 493,1 Mln USD
  5. Belgio: 426,7 Mln USD
  6. Spagna: 401,4 Mln USD
  7. Cina: 352,3 Mln USD
  8. Stati Uniti: 242,1 Mln USD
  9. Danimarca: 239,1 Mln USD
  10. Taiwan: 172,6 Mln USD
  11. Polonia: 147,3 Mln USD
  12. Francia: 116,3 Mln USD
  13. Portogallo: 76,2 Mln USD
  14. Costa Rica: 56,5 Mln USD
  15. Turchia: 48,5 Mln USD
  16. Thailandia: 47,4 Mln USD
  17. Giappone: 45,5 Mln USD
  18. Ungheria: 40,2 Mln USD
  19. India: 36,9 Mln USD
  20. Malaysia: 32,3 Mln USD
  21. Austria: 26 Mln USD
  22. Cechia: 20,7 Mln USD
  23. Grecia: 20,7 Mln USD
  24. Macedonia del Nord: 20,6 Mln USD
  25. Irlanda: 19,7 Mln USD
  26. Marocco: 19,4 Mln USD
  27. Vietnam: 18,1 Mln USD
  28. Slovacchia: 17,5 Mln USD
  29. Finlandia: 16 Mln USD
  30. Sudafrica: 15,5 Mln USD
  31. Regno Unito: 13,9 Mln USD
  32. Israele: 12,9 Mln USD
  33. Guatemala: 12,7 Mln USD
  34. Honduras: 12,2 Mln USD
  35. Slovenia: 10,2 Mln USD
  36. Indonesia: 9,2 Mln USD
  37. Ecuador: 7,7 Mln USD
  38. Messico: 7,2 Mln USD
  39. Cile: 7,1 Mln USD
  40. Bulgaria: 6,9 Mln USD
  41. Brasile: 6,5 Mln USD
  42. Sri Lanka: 6,1 Mln USD
  43. Corea del Sud: 6,1 Mln USD
  44. Albania: 5,9 Mln USD
  45. Kenya: 5,7 Mln USD
  46. Svezia: 5,4 Mln USD
  47. Lettonia: 5,3 Mln USD
  48. Ghana: 4,6 Mln USD
  49. Serbia: 4,5 Mln USD
  50. Tanzania: 4,4 Mln USD
  51. Colombia: 4,4 Mln USD
  52. Romania: 3,9 Mln USD
  53. Bosnia ed Erzegovina: 3,9 Mln USD
  54. Singapore: 3,7 Mln USD
  55. Svizzera: 3,7 Mln USD
  56. El Salvador: 3,7 Mln USD
  57. Croazia: 3,4 Mln USD
  58. Repubblica Dominicana: 3,3 Mln USD
  59. Argentina: 3,2 Mln USD
  60. Filippine: 3,2 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Paesi Bassi 4,1 Mld USD 45,9%
2 Germania 791,2 Mln USD 8,8%
3 Italia 701,6 Mln USD 7,8%
4 Canada 493,1 Mln USD 5,5%
5 Belgio 426,7 Mln USD 4,7%
6 Spagna 401,4 Mln USD 4,4%
7 Cina 352,3 Mln USD 3,9%
8 Stati Uniti 242,1 Mln USD 2,7%
9 Danimarca 239,1 Mln USD 2,6%
10 Taiwan 172,6 Mln USD 1,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 1,4 Mld USD 15,9%
2 Francia 1 Mld USD 11,3%
3 Regno Unito 789,3 Mln USD 8,7%
4 Stati Uniti 719,3 Mln USD 8%
5 Paesi Bassi 709,1 Mln USD 7,8%
6 Belgio 347,2 Mln USD 3,8%
7 Polonia 332,5 Mln USD 3,7%
8 Austria 300 Mln USD 3,3%
9 Italia 298,2 Mln USD 3,3%
10 Svizzera 275,1 Mln USD 3%

Decisioni vincolanti per merci simili 5

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • H347082 U.S. CBP 9 aprile 2026 · 0602.90.50

    Affirmation of NY N346306 and NY N346309; Tariff Classification of Mushroom Substrate from China

  • N346306 U.S. CBP 12 marzo 2025 · 0602.90.50.00

    The tariff classification of Shiitake Mushroom Spawn from China

  • N346309 U.S. CBP 12 marzo 2025 · 0602.90.50.00

    The tariff classification of Mushroom Substrate from China

  • N295026 U.S. CBP 6 aprile 2018 · 0602.90.30.90

    The tariff classification of Live Plants with Decorative Planters from Canada

  • 600011484 HMRC 8 ottobre 2024 – 7 ottobre 2027 · 0602 90 47 00

    A young coniferous evergreen tree of the genus Picea (in plant pots and no taller than 1m). The tree is live, potted in soil within a plant pot and with gift wrapping around the pot. The item is an outdoor species of plant, however the use is to use for decoration indoor over the festive period.

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. GB Sanzioni · Si applica dal:

    The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2026

    S.I. 2026/543 · Fonte: legislation.gov.uk

Modifiche normative →

La sottovoce 0602.90 si articola in 12 linee nella nomenclatura combinata dell’UE; il dazio per i paesi terzi va dallo 0% all’8,3%. Una di esse è esente da dazio.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 0602.90 in 16 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) va dal 3,9% al 19,5% (media dell’8,8%).

Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi di Esente – 8,3%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0602.90 per 283,1 Mln € (+4% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 2,65 € al kg; la Cina ne ha fornito il 18%, davanti alla Turchia.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 9 Mld USD, con un calo dell’1,2% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono i Paesi Bassi, con il 45,9% del totale, davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre piante vive: altri»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0602.90 del Sistema armonizzato (voce 0602), nella sezione II. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre piante vive: altri» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0602.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dallo 0% all’8,3% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre piante vive: altri» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0602.90 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 3,9% al 19,5% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre piante vive: altri»?

I Paesi Bassi, con 4,1 Mld USD nel 2024 (il 45,9% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 701,6 Mln USD (il 7,8% del totale mondiale) e si colloca al 3º posto su 152 paesi esportatori.

Esiste un dazio antidumping su «altre piante vive»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «altre piante vive»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (18%), la Turchia (10%) e la Costa Rica (9%), su importazioni totali per 283,1 Mln €.

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