Sottovoce · Capitolo 09 · Voce 0901

0901.21

0901.21: Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato: caffè torrefatto, non decaffeinizzato

Caffè tostato non decaffeinato

Designazione ufficiale non decaffeinizzato

La sottovoce SA 0901.21 – caffè tostato non decaffeinato – rientra nella voce 0901, nel capitolo 09.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 7,5% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 0901 21 00 non decaffeinizzato 7,5%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—7,5%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Norvegia Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 6

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

2,6%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 6%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi1,6 Mld €+2,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione23,38 € al kg
Aliquota preferenziale97%
gen 2024: 118,7 Mln €feb 2024: 123,3 Mln €mar 2024: 127,1 Mln €apr 2024: 116,2 Mln €mag 2024: 121,3 Mln €giu 2024: 114,9 Mln €lug 2024: 113,4 Mln €ago 2024: 122,8 Mln €set 2024: 126,4 Mln €ott 2024: 157 Mln €nov 2024: 143,7 Mln €dic 2024: 115,6 Mln €gen 2025: 115,1 Mln €feb 2025: 123,7 Mln €mar 2025: 119,6 Mln €apr 2025: 133,9 Mln €mag 2025: 125,1 Mln €giu 2025: 117,1 Mln €lug 2025: 120,4 Mln €ago 2025: 119,5 Mln €set 2025: 141,9 Mln €ott 2025: 165,7 Mln €nov 2025: 149,2 Mln €dic 2025: 142,6 Mln €gen 2026: 111 Mln €feb 2026: 126 Mln €mar 2026: 134,1 Mln €apr 2026: 111,9 Mln €mag 2026: 110 Mln €giu 2026: 119,6 Mln €lug 2026: 118,9 Mln €ago 2026: 124,4 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Svizzera 1,3 Mld € 85,6% +2,1%
Regno Unito 144,6 Mln € 9,3% +1%
Bosnia ed Erzegovina 11,1 Mln € 0,7% +36,8%
Serbia 8 Mln € 0,5% +36,3%
Kenya 6,7 Mln € 0,4% -7,2%
Turchia 6,4 Mln € 0,4% -5%
Libano 5,1 Mln € 0,3% +25%
Etiopia 4,9 Mln € 0,3% +27,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

0901.21 · 15 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 497,1K USD497,1K USD+16,2 Mln USD+112,4 Mln USD+> 785,4 Mln USD

Esportazioni: 174
  1. Svizzera: 3,5 Mld USD
  2. Italia: 2,5 Mld USD
  3. Germania: 2,1 Mld USD
  4. Francia: 978 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 874,9 Mln USD
  6. Stati Uniti: 785,4 Mln USD
  7. Polonia: 580,8 Mln USD
  8. Canada: 530,5 Mln USD
  9. Belgio: 326,7 Mln USD
  10. Spagna: 271,1 Mln USD
  11. Cechia: 194,7 Mln USD
  12. Regno Unito: 194,2 Mln USD
  13. Svezia: 185,6 Mln USD
  14. Danimarca: 166,4 Mln USD
  15. Slovacchia: 132,9 Mln USD
  16. Bulgaria: 126,5 Mln USD
  17. Portogallo: 120 Mln USD
  18. Austria: 112,4 Mln USD
  19. Lituania: 108,2 Mln USD
  20. Colombia: 106,8 Mln USD
  21. Malaysia: 88,1 Mln USD
  22. Vietnam: 78,4 Mln USD
  23. Lussemburgo: 50,7 Mln USD
  24. Turchia: 47,6 Mln USD
  25. Messico: 45,8 Mln USD
  26. Lettonia: 43,6 Mln USD
  27. Brasile: 39,5 Mln USD
  28. Repubblica Dominicana: 39,3 Mln USD
  29. Grecia: 38,8 Mln USD
  30. Slovenia: 38,7 Mln USD
  31. Ungheria: 33,9 Mln USD
  32. Singapore: 33,7 Mln USD
  33. Etiopia: 33,6 Mln USD
  34. Giappone: 31,8 Mln USD
  35. Finlandia: 30,6 Mln USD
  36. Estonia: 28,2 Mln USD
  37. Irlanda: 21,6 Mln USD
  38. Cina: 21,4 Mln USD
  39. Cipro: 20,8 Mln USD
  40. Libano: 20,5 Mln USD
  41. Croazia: 19,7 Mln USD
  42. Serbia: 16,6 Mln USD
  43. Romania: 16,2 Mln USD
  44. Indonesia: 16,1 Mln USD
  45. Emirati Arabi Uniti: 15,9 Mln USD
  46. Australia: 15,4 Mln USD
  47. Russia: 13,9 Mln USD
  48. Giordania: 12,1 Mln USD
  49. Armenia: 12 Mln USD
  50. Kenya: 11,5 Mln USD
  51. India: 11,1 Mln USD
  52. Uruguay: 9,8 Mln USD
  53. Bosnia ed Erzegovina: 9,6 Mln USD
  54. Arabia Saudita: 8,6 Mln USD
  55. Honduras: 7,4 Mln USD
  56. Yemen: 5,9 Mln USD
  57. Sudafrica: 5,5 Mln USD
  58. Norvegia: 5,5 Mln USD
  59. Thailandia: 5,3 Mln USD
  60. Guatemala: 5,2 Mln USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Svizzera 3,5 Mld USD 23,3%
2 Italia 2,5 Mld USD 16,7%
3 Germania 2,1 Mld USD 14%
4 Francia 978 Mln USD 6,5%
5 Paesi Bassi 874,9 Mln USD 5,9%
6 Stati Uniti 785,4 Mln USD 5,3%
7 Polonia 580,8 Mln USD 3,9%
8 Canada 530,5 Mln USD 3,5%
9 Belgio 326,7 Mln USD 2,2%
10 Spagna 271,1 Mln USD 1,8%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 2,1 Mld USD 13,9%
2 Francia 1,8 Mld USD 11,8%
3 Germania 861,1 Mln USD 5,8%
4 Canada 752,3 Mln USD 5%
5 Paesi Bassi 687,3 Mln USD 4,6%
6 Polonia 674,7 Mln USD 4,5%
7 Regno Unito 619,6 Mln USD 4,1%
8 Spagna 563 Mln USD 3,8%
9 Austria 454,7 Mln USD 3%
10 Romania 379,3 Mln USD 2,5%

Decisioni vincolanti per merci simili 1

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N306336 U.S. CBP 16 ottobre 2019 · 0901.21.00.35

    The tariff classification of coffee from Italy.

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Controlli su importazioni ed esportazioni

    Notice of Action: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov

  2. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  3. US Modifica tariffaria

    Notice of Determination and Request for Comments Concerning Action Pursuant to Section 301: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

La sottovoce 0901.21 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 7,5%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 0901.21 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 17%.

Le merci originarie di 149 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 7,5%; per 135 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 0901.21 per 1,6 Mld € (+3% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 23,38 € al kg; la Svizzera ne ha fornito l’86%, davanti al Regno Unito.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 15 Mld USD, con un aumento del 4% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Svizzera, con il 23,3% del totale, davanti all’Italia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato: caffè…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 0901.21 del Sistema armonizzato (voce 0901), nella sezione II. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato: caffè…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 0901.21 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 7,5%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato: caffè…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 0901.21 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 17%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato: caffè…»?

La Svizzera, con 3,5 Mld USD nel 2024 (il 23,3% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 2,5 Mld USD (il 16,7% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 174 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per «caffè tostato non decaffeinato»?

135 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 7,5%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su «caffè tostato non decaffeinato»?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «caffè tostato non decaffeinato»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Svizzera (86%), il Regno Unito (9%) e la Bosnia ed Erzegovina (1%), su importazioni totali per 1,6 Mld €.

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