Sottovoce · Capitolo 15 · Voce 1516

1516.10

1516.10: Grassi e oli animali e loro frazioni

La sottovoce 1516.10 appartiene alla voce 1516 (grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni…), nel capitolo 15.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 10,9% – 12,8% dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1516 10 Grassi e oli animali e loro frazioni:
  2. 1516 10 10 presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg 12,8%—
  3. 1516 10 90 altrimenti presentati 10,9%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Sospensione tariffariaSospensione - prodotti destinati a talune categorie di navi o alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento Esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 2658/87
    Documenti
    • C990 Autorizzazione di destinazione particolare per navi e piattaforme (colonna 8c, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti, in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—10,9% – 12,8%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Islanda Islanda Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Norvegia Norvegia Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Siria, Tagikistan, Vanuatu

7,4% – 8,9%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 9,5% – 11,2%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi106,4 Mln €+16,8% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione9,06 € al kg
Aliquota preferenziale71%
gen 2024: 5,2 Mln €feb 2024: 8,7 Mln €mar 2024: 6,4 Mln €apr 2024: 6,3 Mln €mag 2024: 4,9 Mln €giu 2024: 5,9 Mln €lug 2024: 4,6 Mln €ago 2024: 3 Mln €set 2024: 5,2 Mln €ott 2024: 9,3 Mln €nov 2024: 6,1 Mln €dic 2024: 3,7 Mln €gen 2025: 11,5 Mln €feb 2025: 6,2 Mln €mar 2025: 7,6 Mln €apr 2025: 10,9 Mln €mag 2025: 7 Mln €giu 2025: 10,2 Mln €lug 2025: 7,7 Mln €ago 2025: 5,5 Mln €set 2025: 8,6 Mln €ott 2025: 11,1 Mln €nov 2025: 7,3 Mln €dic 2025: 6,9 Mln €gen 2026: 8,7 Mln €feb 2026: 10,2 Mln €mar 2026: 9 Mln €apr 2026: 8,4 Mln €mag 2026: 8,6 Mln €giu 2026: 11,1 Mln €lug 2026: 8,6 Mln €ago 2026: 7,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Norvegia 51,7 Mln € 48,6% +31,1%
Cina 26,3 Mln € 24,7% +132,2%
Cile 11,3 Mln € 10,6% +19,3%
Colombia 6,7 Mln € 6,3% +19,8%
Regno Unito 4,7 Mln € 4,4% -78,1%
Canada 4,4 Mln € 4,1% +53,5%
Corea del Sud 853K € 0,8% +46,2%
Perù 169K € 0,2% —

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1516.10 · 512,3 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 362,1K USD362,1K USD+3,9 Mln USD+13,4 Mln USD+> 52,4 Mln USD

Esportazioni: 90
  1. Norvegia: 132,1 Mln USD
  2. Cile: 68,9 Mln USD
  3. Cina: 52,4 Mln USD
  4. Nuova Zelanda: 34 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 30,2 Mln USD
  6. Germania: 27,5 Mln USD
  7. Colombia: 21,6 Mln USD
  8. Canada: 16,9 Mln USD
  9. Spagna: 13,4 Mln USD
  10. Australia: 13,1 Mln USD
  11. Regno Unito: 12,4 Mln USD
  12. Stati Uniti: 9,1 Mln USD
  13. Italia: 8,4 Mln USD
  14. Giappone: 7,3 Mln USD
  15. Slovacchia: 7,3 Mln USD
  16. Francia: 7,2 Mln USD
  17. Emirati Arabi Uniti: 5,8 Mln USD
  18. Danimarca: 4,9 Mln USD
  19. Belgio: 3,9 Mln USD
  20. Bulgaria: 3,9 Mln USD
  21. Arabia Saudita: 3,9 Mln USD
  22. Svezia: 3,6 Mln USD
  23. Perù: 2,9 Mln USD
  24. Croazia: 2,8 Mln USD
  25. Argentina: 2,3 Mln USD
  26. Polonia: 2 Mln USD
  27. India: 2 Mln USD
  28. Corea del Sud: 1,5 Mln USD
  29. Romania: 1 Mln USD
  30. Irlanda: 781,5K USD
  31. Malaysia: 694,8K USD
  32. Lituania: 686,5K USD
  33. Islanda: 683,8K USD
  34. Honduras: 658,7K USD
  35. Grecia: 622,5K USD
  36. Bolivia: 589K USD
  37. Finlandia: 529,2K USD
  38. Cipro: 455,8K USD
  39. Ungheria: 434K USD
  40. Austria: 388,5K USD
  41. Iran: 362,1K USD
  42. Filippine: 303K USD
  43. Indonesia: 283,7K USD
  44. Egitto: 243,1K USD
  45. Turchia: 220,4K USD
  46. Sudafrica: 212,2K USD
  47. Montenegro: 204,7K USD
  48. Cechia: 173,6K USD
  49. Taiwan: 171,6K USD
  50. Brasile: 165,2K USD
  51. Ucraina: 146,9K USD
  52. Lettonia: 125,9K USD
  53. Russia: 98,1K USD
  54. Kenya: 90,1K USD
  55. Tunisia: 78,1K USD
  56. Singapore: 67,1K USD
  57. Kirghizistan: 45,9K USD
  58. Svizzera: 45,5K USD
  59. Congo-Brazzaville: 29K USD
  60. Serbia: 28,3K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Norvegia 132,1 Mln USD 25,8%
2 Cile 68,9 Mln USD 13,5%
3 Cina 52,4 Mln USD 10,2%
4 Nuova Zelanda 34 Mln USD 6,6%
5 Paesi Bassi 30,2 Mln USD 5,9%
6 Germania 27,5 Mln USD 5,4%
7 Colombia 21,6 Mln USD 4,2%
8 Canada 16,9 Mln USD 3,3%
9 Spagna 13,4 Mln USD 2,6%
10 Australia 13,1 Mln USD 2,6%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 155,8 Mln USD 30,4%
2 Arabia Saudita 46,4 Mln USD 9,1%
3 Corea del Sud 25,4 Mln USD 5%
4 Germania 19,5 Mln USD 3,8%
5 Romania 19 Mln USD 3,7%
6 Paesi Bassi 17,6 Mln USD 3,4%
7 Nuova Zelanda 17 Mln USD 3,3%
8 Australia 15,7 Mln USD 3,1%
9 Spagna 14,6 Mln USD 2,8%
10 Giappone 14,4 Mln USD 2,8%

Decisioni vincolanti per merci simili 9

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • H347637 U.S. CBP 19 maggio 2025 · 1516.10.00

    Revocation of NY N347107; Classification of Concentrated Fish Oil TG

  • H329655 U.S. CBP 12 luglio 2023 · 1516.10.00.00

    Modification of NY N311042; Classification of Anchovy Oil

  • N328726 U.S. CBP 9 novembre 2022 · 1516.10.00.00

    The tariff classification of Anchovy Oils from Peru

  • N295983 U.S. CBP 21 gennaio 2020 · 1516.10.00.00

    The tariff classification of EPAX 4510 TG JP Refined Fish Oil from Norway

  • N296012 U.S. CBP 21 gennaio 2020 · 1516.10.00.00

    The tariff classification of EPAX 6015 TG Refined Fish Oil from Norway

  • N296214 U.S. CBP 21 gennaio 2020 · 1516.10.00.00

    The tariff classification of Refined Fish Oils from Norway

9 decisioni in totale per questo codice

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Modifica tariffaria · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1395 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2026 on applying a generalised scheme of tariff preferences and repealing Regulation (EU) No 978/2012

    CELEX 32026R1395 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La nomenclatura combinata dell’UE suddivide la sottovoce 1516.10 in 2 linee tariffarie; il dazio per i paesi terzi va dal 10,9% al 12,8% (media dell’11,9%).

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 1516.10 comprende 7 linee tariffarie e l’aliquota legale (legge 474) va dal 14,8% al 15%.

133 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 10,9% – 12,8%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1516.10 nell’UE hanno raggiunto 106,4 Mln € (+17% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Norvegia ne ha fornito il 49%, davanti alla Cina.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 512,3 Mln USD (+13,5% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Norvegia (132,1 Mln USD), davanti al Cile.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «grassi e oli animali e loro frazioni»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1516.10 del Sistema armonizzato (voce 1516), nella sezione III. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «grassi e oli animali e loro frazioni» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1516.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 10,9% al 12,8% a seconda della linea. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «grassi e oli animali e loro frazioni» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1516.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 14,8% al 15% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «grassi e oli animali e loro frazioni»?

La Norvegia, con 132,1 Mln USD nel 2024 (il 25,8% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 8,4 Mln USD (l’1,6% del totale mondiale) e si colloca al 13º posto su 90 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 1516.10?

133 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 10,9% – 12,8%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1516.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1516.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Norvegia (49%), la Cina (25%) e il Cile (11%), su importazioni totali per 106,4 Mln €.

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