Sottovoce · Capitolo 16 · Voce 1602

1602.10

1602.10: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie: preparazioni omogeneizzate

Designazione ufficiale Preparazioni omogeneizzate

La sottovoce 1602.10 appartiene alla voce 1602 (altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti), nel capitolo 16.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 16,6% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 3 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 1602 10 00 Preparazioni omogeneizzate 16,6%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 5

  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—16,6%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–NorvegiaContingente Norvegia Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam 2%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 15%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi85K €+71,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,32 € al kg
Aliquota preferenziale1%
gen 2024: 631 €feb 2024: 20K €mar 2024: 25K €apr 2024: 193 €mag 2024: 922 €giu 2024: 37 €lug 2024: 504 €ago 2024: 648 €set 2024: 3K €ott 2024: 872 €nov 2024: 251 €dic 2024: 224 €gen 2025: 1K €feb 2025: 6K €mar 2025: 4K €apr 2025: 14K €mag 2025: 3K €giu 2025: 1K €lug 2025: 8K €ago 2025: 8K €set 2025: 7K €ott 2025: 6K €nov 2025: 6K €dic 2025: 11K €gen 2026: 5K €feb 2026: 5K €mar 2026: 8K €apr 2026: 11K €mag 2026: 5K €giu 2026: 6K €lug 2026: 7K €ago 2026: 8K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 80K € 94,1% +95,1%
Sudafrica 4K € 4,4% +57,6%
Islanda 498 € 0,6% —
Brasile 334 € 0,4% -92,9%
Tunisia 230 € 0,3% —
Turchia 81 € 0,1% —
Norvegia 25 € 0% -89,7%
Australia 23 € 0% -85,1%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

1602.10 · 175,2 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 223,4K USD223,4K USD+1,8 Mln USD+8,2 Mln USD+> 18,5 Mln USD

Esportazioni: 85
  1. Cechia: 24,6 Mln USD
  2. Paesi Bassi: 21,7 Mln USD
  3. Arabia Saudita: 18,5 Mln USD
  4. Spagna: 15,7 Mln USD
  5. Germania: 10,5 Mln USD
  6. Polonia: 9,2 Mln USD
  7. Thailandia: 8,7 Mln USD
  8. Emirati Arabi Uniti: 8,2 Mln USD
  9. Australia: 7,2 Mln USD
  10. Italia: 5,5 Mln USD
  11. Belgio: 5,2 Mln USD
  12. Romania: 4,8 Mln USD
  13. Stati Uniti: 4,3 Mln USD
  14. Austria: 3 Mln USD
  15. Irlanda: 2,9 Mln USD
  16. Francia: 2,8 Mln USD
  17. Portogallo: 2,2 Mln USD
  18. Kuwait: 2,2 Mln USD
  19. Ungheria: 2,2 Mln USD
  20. Sudafrica: 1,8 Mln USD
  21. Bulgaria: 1,5 Mln USD
  22. Filippine: 1,4 Mln USD
  23. Grecia: 1,1 Mln USD
  24. Egitto: 1,1 Mln USD
  25. Cina: 1 Mln USD
  26. Brasile: 751K USD
  27. Giordania: 708,3K USD
  28. Russia: 639,3K USD
  29. Uruguay: 609K USD
  30. Lussemburgo: 579,6K USD
  31. Serbia: 573,8K USD
  32. Nuova Zelanda: 440,6K USD
  33. Bahrein: 424,4K USD
  34. Svezia: 351,1K USD
  35. Panama: 346,7K USD
  36. Danimarca: 307,2K USD
  37. Regno Unito: 238K USD
  38. Lituania: 238K USD
  39. Singapore: 227,3K USD
  40. Zambia: 223,4K USD
  41. Slovacchia: 196,5K USD
  42. Malaysia: 164K USD
  43. Taiwan: 131,5K USD
  44. Slovenia: 114,7K USD
  45. Botswana: 109,3K USD
  46. Guatemala: 107K USD
  47. Turchia: 78,6K USD
  48. Croazia: 76,4K USD
  49. Cipro: 54,4K USD
  50. Indonesia: 51,3K USD
  51. Estonia: 47,1K USD
  52. Bielorussia: 43,2K USD
  53. Libano: 41,6K USD
  54. Myanmar (Birmania): 31,6K USD
  55. Corea del Sud: 21,5K USD
  56. Iran: 19,5K USD
  57. Canada: 17,9K USD
  58. Svizzera: 13,9K USD
  59. Lettonia: 13K USD
  60. Kenya: 11,5K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Cechia 24,6 Mln USD 14%
2 Paesi Bassi 21,7 Mln USD 12,4%
3 Arabia Saudita 18,5 Mln USD 10,5%
4 Spagna 15,7 Mln USD 9%
5 Germania 10,5 Mln USD 6%
6 Polonia 9,2 Mln USD 5,2%
7 Thailandia 8,7 Mln USD 5%
8 Emirati Arabi Uniti 8,2 Mln USD 4,7%
9 Australia 7,2 Mln USD 4,1%
10 Italia 5,5 Mln USD 3,1%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Belgio 21,5 Mln USD 12,3%
2 Slovacchia 15,4 Mln USD 8,8%
3 Kuwait 13,2 Mln USD 7,5%
4 Emirati Arabi Uniti 12,5 Mln USD 7,1%
5 Ungheria 9,8 Mln USD 5,6%
6 Portogallo 7,7 Mln USD 4,4%
7 Italia 7,6 Mln USD 4,3%
8 Spagna 7,3 Mln USD 4,2%
9 Germania 6 Mln USD 3,4%
10 Nuova Zelanda 5,2 Mln USD 3%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 1704.90, 1806.90, 1901.90, 1904.90, 2106.90.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 1602.10 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari al 16,6%.

La sottovoce 1602.10 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari al 121,5%.

121 paesi non pagano alcun dazio nell’UE grazie ad accordi commerciali e regimi preferenziali come GSP-EBA e CARIFORUM, a fronte di un dazio per i paesi terzi del 16,6%.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 1602.10 nell’UE hanno raggiunto 84,8K € (+71% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 94%, davanti alla Sudafrica.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 175,2 Mln USD (−9,7% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova la Cechia (24,6 Mln USD), davanti ai Paesi Bassi.

Note legali

Note di sottovoci

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 1602.10 del Sistema armonizzato (voce 1602), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «altre preparazioni e conserve di carni, di…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 1602.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 16,6%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «altre preparazioni e conserve di carni, di…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 1602.10 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 121,5%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «altre preparazioni e conserve di carni, di…»?

La Cechia, con 24,6 Mln USD nel 2024 (il 14% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 5,5 Mln USD (il 3,1% del totale mondiale) e si colloca al 10º posto su 85 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 1602.10?

121 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 16,6%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 1602.10?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 1602.10?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (94%), la Sudafrica (4%) e l’Islanda (1%), su importazioni totali per 84,8K €.

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