Sottovoce · Capitolo 21 · Voce 2104

2104.20

2104.20: Preparazioni alimentari composte omogeneizzate

2104.20 è una sottovoce a sei cifre della voce 2104, preparazioni per zuppe, minestre o brodi, capitolo 21.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale 14,1% dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 4 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 2104 20 00 Preparazioni alimentari composte omogeneizzate 14,1%—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 6

  • Dazio antidumpingDazio antidumping definitivo 39,7%
    Solo per
    2104 20 00 11 Monosodium glutamate in mixture or in solution, containing by dry weight 50 % or more of monosodium glutamate
    Si applica alle merci originarie di
    Cina
    Atto giuridico
    Regulation 0633/21
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50% con il documento Y-155 (Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia) · altrimenti esente
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
    Documenti
    • Y155 Prodotti esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa o dalla Bielorussia
  • Dazio addizionaleDazi supplementari 50%
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia, Russia
    Atto giuridico
    Regulation 1227/25
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y931 Merci che beneficiano della deroga per i controlli veterinari in conformitá a quanto stabilito dall'articolo n.3 del Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione.
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneRestrizione all'immissione in libera pratica
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 1548/17
    Documenti
    • Y964 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato XIa (Frutti di mare) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione per articoli di lusso
    Si applica alle merci originarie di
    Corea del Nord
    Atto giuridico
    Regulation 2062/17
    Documenti
    • Y945 Effetti personali dei viaggiatori o merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli (art. 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y946 Beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (art. 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509)
    • Y948 Beni diversi da quelli descritti nell'allegato VIII (articoli di lusso) del regolamento (UE) 2017/1509
  • Controllo all’importazioneControllo all’importazione di prodotti biologici
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia
    Atto giuridico
    Regulation 2306/21
    Documenti
    • C644 Certificato d'ispezione per i prodotti biologici
    • Y929 Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 (prodotti biologici)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

Aliquote preferenziali per paese

Accordo o regimePaesiAliquota
dazio per i paesi terzi (senza accordo)—14,1%
GSP-EBA (regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati - Tutto tranne le armi)
Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin e altri 42

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Ciad, Comore, Congo - Kinshasa, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Isole Salomone, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar (Birmania), Nepal, Niger, Repubblica Centrafricana, Ruanda, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Timor Est, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia

Esente
CARIFORUM
Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize e altri 10

Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Giamaica, Grenada, Guyana, Repubblica Dominicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Trinidad e Tobago

Esente
PTOM (Paesi e territori d'oltremare)
Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao e altri 8

Antartide, Aruba, Caraibi Olandesi, Curaçao, Groenlandia, Nuova Caledonia, Polinesia Francese, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre e Miquelon, Sint Maarten, Terre Australi Francesi, Wallis e Futuna

Esente
GSP+ (un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo)
Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan e altri 4

Bolivia, Capo Verde, Filippine, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka, Uzbekistan

Esente
America centrale Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama Esente
SADC EPA Botswana, Eswatini, Namibia Esente
Stati dell’Africa orientale e australe Mauritius, Seychelles, Zimbabwe Esente
Spazio Economico Europeo Islanda, Norvegia Esente
accordo UE–Andorra Andorra Esente
accordo UE–Albania Albania Esente
accordo UE–Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Esente
accordo UE–Canada Canada Esente
accordo UE–Svizzera Svizzera Esente
accordo UE–Costa d’Avorio Costa d’Avorio Esente
accordo UE–Cile Cile Esente
accordo UE–Camerun Camerun Esente
accordo UE–Colombia Colombia Esente
accordo UE–Algeria Algeria Esente
accordo UE–Ecuador Ecuador Esente
accordo UE–Egitto Egitto Esente
Origine preferenziale a norma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra. Sahara Occidentale Esente
accordo UE–Figi Figi Esente
accordo UE–Regno Unito Regno Unito Esente
accordo UE–Georgia Georgia Esente
accordo UE–Ghana Ghana Esente
accordo UE–Israele Israele Esente
accordo UE–Giordania Giordania Esente
accordo UE–Giappone Giappone Esente
accordo UE–Kenya Kenya Esente
accordo UE–Corea del Sud Corea del Sud Esente
accordo UE–Libano Libano Esente
accordo UE–Liechtenstein Liechtenstein Esente
accordo UE–Marocco Marocco Esente
accordo UE–Moldavia Moldavia Esente
accordo UE–Montenegro Montenegro Esente
accordo UE–Macedonia del Nord Macedonia del Nord Esente
accordo UE–Messico Messico Esente
accordo UE–Nuova Zelanda Nuova Zelanda Esente
accordo UE–Perù Perù Esente
accordo UE–Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Esente
accordo UE–Territori Palestinesi Territori Palestinesi Esente
accordo UE–Serbia Serbia Esente
accordo UE–Singapore Singapore Esente
unione doganale UE–San Marino San Marino Esente
accordo UE–Siria Siria Esente
accordo UE–Tunisia Tunisia Esente
unione doganale UE–Turchia Turchia Esente
accordo UE–Ucraina Ucraina Esente
accordo UE–Vietnam Vietnam Esente
accordo UE–Samoa Samoa Esente
accordo UE–Kosovo Kosovo Esente
accordo UE–Sudafrica Sudafrica Esente
accordo UE–Stati UnitiContingente Stati Uniti 3,5%
SPG - Regime generale
Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook e altri 5

Congo-Brazzaville, India, Indonesia, Isole Cook, Micronesia, Nigeria, Niue, Tagikistan, Vanuatu

9,8%
Mercosur Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay 12,3%

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi7,4 Mln €+40,3% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione4,20 € al kg
Aliquota preferenziale35%
gen 2024: 366K €feb 2024: 433K €mar 2024: 451K €apr 2024: 681K €mag 2024: 574K €giu 2024: 366K €lug 2024: 624K €ago 2024: 496K €set 2024: 383K €ott 2024: 468K €nov 2024: 406K €dic 2024: 478K €gen 2025: 406K €feb 2025: 518K €mar 2025: 466K €apr 2025: 501K €mag 2025: 370K €giu 2025: 392K €lug 2025: 475K €ago 2025: 396K €set 2025: 527K €ott 2025: 568K €nov 2025: 666K €dic 2025: 649K €gen 2026: 503K €feb 2026: 521K €mar 2026: 559K €apr 2026: 665K €mag 2026: 952K €giu 2026: 559K €lug 2026: 466K €ago 2026: 744K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 3,4 Mln € 45,5% +38,9%
Iran 510K € 6,9% -18,6%
Costa d’Avorio 457K € 6,2% +23.925,8%
Israele 413K € 5,6% +18,9%
Cina 361K € 4,9% +21,1%
Turchia 206K € 2,8% -40,6%
Giappone 201K € 2,7% +118,5%
Svizzera 171K € 2,3% +143,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

2104.20 · 641,5 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 47,4K USD47,4K USD+2,3 Mln USD+10,8 Mln USD+> 34,3 Mln USD

Esportazioni: 150
  1. Germania: 80,6 Mln USD
  2. Francia: 75,8 Mln USD
  3. Cile: 60,8 Mln USD
  4. Spagna: 54,8 Mln USD
  5. Slovacchia: 34,3 Mln USD
  6. Polonia: 33 Mln USD
  7. Paesi Bassi: 27,2 Mln USD
  8. Italia: 26,2 Mln USD
  9. Ungheria: 22,5 Mln USD
  10. Austria: 21,9 Mln USD
  11. Regno Unito: 20,3 Mln USD
  12. Cechia: 19,4 Mln USD
  13. Stati Uniti: 17,3 Mln USD
  14. Belgio: 13,1 Mln USD
  15. Nuova Zelanda: 10,8 Mln USD
  16. Emirati Arabi Uniti: 9,5 Mln USD
  17. Arabia Saudita: 7,8 Mln USD
  18. Australia: 7,1 Mln USD
  19. Messico: 6,2 Mln USD
  20. Thailandia: 5,8 Mln USD
  21. Turchia: 5,6 Mln USD
  22. Cina: 5,6 Mln USD
  23. Indonesia: 5,6 Mln USD
  24. Canada: 5,5 Mln USD
  25. Svezia: 5 Mln USD
  26. Finlandia: 4,5 Mln USD
  27. Colombia: 4,4 Mln USD
  28. Grecia: 4 Mln USD
  29. Danimarca: 4 Mln USD
  30. Egitto: 3,9 Mln USD
  31. Slovenia: 2,6 Mln USD
  32. Russia: 2,6 Mln USD
  33. Romania: 2,6 Mln USD
  34. Corea del Sud: 2,4 Mln USD
  35. Giappone: 2,4 Mln USD
  36. Sudafrica: 2,4 Mln USD
  37. Lettonia: 2,3 Mln USD
  38. Portogallo: 1,8 Mln USD
  39. Estonia: 1,6 Mln USD
  40. Malaysia: 1,6 Mln USD
  41. India: 1,5 Mln USD
  42. Taiwan: 1,4 Mln USD
  43. Vietnam: 1,2 Mln USD
  44. Irlanda: 1,1 Mln USD
  45. Lituania: 1,1 Mln USD
  46. Bulgaria: 925,9K USD
  47. Iran: 799,8K USD
  48. Singapore: 753,2K USD
  49. Pakistan: 686,6K USD
  50. Giordania: 582,1K USD
  51. Israele: 517,9K USD
  52. Bahrein: 489,8K USD
  53. Svizzera: 467,6K USD
  54. Sri Lanka: 447,4K USD
  55. Serbia: 413,6K USD
  56. Perù: 395,7K USD
  57. Croazia: 393K USD
  58. Guatemala: 369,7K USD
  59. Uganda: 299,7K USD
  60. RAS di Hong Kong: 257,7K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 80,6 Mln USD 12,6%
2 Francia 75,8 Mln USD 11,8%
3 Cile 60,8 Mln USD 9,5%
4 Spagna 54,8 Mln USD 8,5%
5 Slovacchia 34,3 Mln USD 5,3%
6 Polonia 33 Mln USD 5,1%
7 Paesi Bassi 27,2 Mln USD 4,2%
8 Italia 26,2 Mln USD 4,1%
9 Ungheria 22,5 Mln USD 3,5%
10 Austria 21,9 Mln USD 3,4%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 67,3 Mln USD 10,5%
2 Regno Unito 60,3 Mln USD 9,4%
3 Germania 56,1 Mln USD 8,7%
4 Paesi Bassi 38,7 Mln USD 6%
5 Polonia 31,6 Mln USD 4,9%
6 Austria 23,9 Mln USD 3,7%
7 Cechia 22,6 Mln USD 3,5%
8 Canada 19,2 Mln USD 3%
9 Arabia Saudita 16,9 Mln USD 2,6%
10 Australia 16,7 Mln USD 2,6%

Decisioni vincolanti per merci simili 4

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N340949 U.S. CBP 17 luglio 2024 · 2104.20.10.00

    The tariff classification of organic baby foods from Chile

  • N332740 U.S. CBP 1 giugno 2023 · 2104.20.10.00

    The tariff classification of organic baby foods from the Czech Republic

  • H315436 U.S. CBP 11 giugno 2021 · 2104.20.10

    Tariff Classification of Organic Baby Foods; USMCA

  • 600013164 HMRC 28 maggio 2025 – 27 maggio 2028 · 2104 20 00 90

    Homogenised food preparation for babies and infants in 100g predominantly purple pouch, 7 months +. Ingredients: Organic Apples, Organic Coconut Milk Yogurt (Coconut Milk, Tapioca Starch, Non Dairy Milk Cultures), Organic Strawberries, Organic Oat Base (Water, Organic Oats), Organic Blackcurrants,…

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. EU Contingente tariffario · Si applica dal:

    Regulation (EU) 2026/1455 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2026 on the adjustment of customs duties on imports of certain goods originating in the United States of America and opening of tariff quotas for imports of certain goods originating in the United States of America

    CELEX 32026R1455 · Fonte: eur-lex.europa.eu

  2. EU Regole di origine · Si applica dal:

    Decision No 1/2026 of the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific states, of the other part, of 30 January 2026 amending certain provisions of Protocol II concerning the definition of the concept of originating products and methods of administrative cooperation [2026/498]

    CELEX 22026D0498 · Fonte: eur-lex.europa.eu

Modifiche normative →

La sottovoce 2104.20 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari al 14,1%.

Nella tariffa doganale turca, la sottovoce 2104.20 corrisponde a un’unica linea tariffaria; l’aliquota legale (legge 474) è pari al 14,1%.

Le merci originarie di 152 paesi possono entrare nell’UE con un’aliquota preferenziale (ad esempio GSP-EBA, CARIFORUM) anziché con il dazio per i paesi terzi del 14,1%; per 138 di essi l’esenzione è totale.

Nell’UE, alle merci originarie della Bielorussia e della Russia si applica, oltre al dazio doganale, un dazio addizionale del 50%.

Nell’UE, alle merci originarie della Cina si applica, oltre al dazio doganale, un dazio antidumping del 39,7%.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 2104.20 per 7,4 Mln € (+40% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 4,20 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 46%, davanti all’Iran.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 641,5 Mln USD, con un calo del 4,3% rispetto al 2023.

Il primo esportatore è la Germania, con il 12,6% del totale, davanti alla Francia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «preparazioni alimentari composte omogeneizzate»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 2104.20 del Sistema armonizzato (voce 2104), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2104.20 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 14,1%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «preparazioni alimentari composte omogeneizzate» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2104.20 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 14,1%. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «preparazioni alimentari composte omogeneizzate»?

La Germania, con 80,6 Mln USD nel 2024 (il 12,6% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 26,2 Mln USD (il 4,1% del totale mondiale) e si colloca al 8º posto su 150 paesi esportatori.

Quali paesi hanno accesso in esenzione da dazio al mercato dell’UE per la sottovoce 2104.20?

138 paesi non pagano alcun dazio grazie a un accordo commerciale o a un regime preferenziale, tra cui GSP-EBA, CARIFORUM e PTOM. Le merci devono rispettare le regole di origine dell’accordo e l’importatore deve disporre di una prova dell’origine; altrimenti si applica il dazio per i paesi terzi del 14,1%. Scegli un paese qui sopra per vederne l’aliquota.

Esiste un dazio antidumping su la sottovoce 2104.20?

L’UE applica un dazio addizionale del 50% alle merci originarie della Bielorussia e della Russia. L’UE applica un dazio antidumping del 39,7% alle merci originarie della Cina. Per gli esportatori indicati nominativamente nell’atto che istituisce la misura valgono aliquote più basse.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 2104.20?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (46%), l’Iran (7%) e la Costa d’Avorio (6%), su importazioni totali per 7,4 Mln €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)