Voce · Capitolo 22
2204: Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
La voce 2204 si divide in 5 sottovoci a sei cifre e appartiene al capitolo 22 (bevande, liquidi alcolici ed aceti).
Confronto dei dazi
Sottovoci 5
- 2204.10Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole: vini spumantiVino spumante
- 2204.21in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litriVino in bottiglia fino a 2 l
- 2204.22In recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o inferiore a 10 litri
- 2204.29Altri vini: altriVino sfuso oltre 2 l
- 2204.30altri mosti di uva
UE: importazioni mensili
Commercio mondiale nel 2024
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 372K USD372K USD+19 Mln USD+147 Mln USD+> 1,5 Mld USD
Esportazioni: 179
- Francia: 12,9 Mld USD
- Italia: 8,7 Mld USD
- Spagna: 3,4 Mld USD
- Australia: 1,9 Mld USD
- Cile: 1,6 Mld USD
- Stati Uniti: 1,5 Mld USD
- Nuova Zelanda: 1,3 Mld USD
- Germania: 1 Mld USD
- Portogallo: 1 Mld USD
- Argentina: 750 Mln USD
- Sudafrica: 658 Mln USD
- Regno Unito: 385 Mln USD
- Singapore: 366 Mln USD
- Austria: 256 Mln USD
- Paesi Bassi: 222 Mln USD
- Ungheria: 186 Mln USD
- Belgio: 176 Mln USD
- Moldavia: 147 Mln USD
- Danimarca: 146 Mln USD
- Lettonia: 146 Mln USD
- Grecia: 110 Mln USD
- Polonia: 83 Mln USD
- Canada: 78 Mln USD
- Georgia: 77 Mln USD
- Svizzera: 66 Mln USD
- Israele: 66 Mln USD
- Macedonia del Nord: 64 Mln USD
- Thailandia: 45 Mln USD
- Lituania: 43 Mln USD
- Romania: 42 Mln USD
- Slovacchia: 34 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 29 Mln USD
- Cina: 29 Mln USD
- Malaysia: 27 Mln USD
- Turchia: 25 Mln USD
- Lussemburgo: 24 Mln USD
- Estonia: 24 Mln USD
- Serbia: 24 Mln USD
- Bulgaria: 22 Mln USD
- Svezia: 21 Mln USD
- Cechia: 20 Mln USD
- RAS di Macao: 20 Mln USD
- Uruguay: 19 Mln USD
- Croazia: 19 Mln USD
- Finlandia: 18 Mln USD
- Slovenia: 18 Mln USD
- Armenia: 18 Mln USD
- Libano: 17 Mln USD
- Montenegro: 16 Mln USD
- Cipro: 14 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 13 Mln USD
- Irlanda: 12 Mln USD
- Brasile: 11 Mln USD
- Giappone: 11 Mln USD
- Ucraina: 11 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 10 Mln USD
- Messico: 9 Mln USD
- India: 7 Mln USD
- Norvegia: 7 Mln USD
- Azerbaigian: 5 Mln USD
Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 9 Mln USD9 Mln USD+49 Mln USD+340 Mln USD+> 1,5 Mld USD
Importazioni: 222
- Stati Uniti: 6,8 Mld USD
- Regno Unito: 4,8 Mld USD
- Germania: 2,9 Mld USD
- Canada: 2 Mld USD
- Giappone: 1,7 Mld USD
- Cina: 1,5 Mld USD
- Paesi Bassi: 1,5 Mld USD
- Belgio: 1,3 Mld USD
- Svizzera: 1,3 Mld USD
- Francia: 967 Mln USD
- RAS di Hong Kong: 824 Mln USD
- Svezia: 805 Mln USD
- Danimarca: 778 Mln USD
- Singapore: 680 Mln USD
- Russia: 641 Mln USD
- Australia: 600 Mln USD
- Italia: 568 Mln USD
- Brasile: 531 Mln USD
- Polonia: 483 Mln USD
- Corea del Sud: 451 Mln USD
- Norvegia: 403 Mln USD
- Irlanda: 366 Mln USD
- Austria: 340 Mln USD
- Spagna: 339 Mln USD
- Messico: 334 Mln USD
- Cechia: 324 Mln USD
- Emirati Arabi Uniti: 301 Mln USD
- Taiwan: 248 Mln USD
- Lussemburgo: 242 Mln USD
- Finlandia: 236 Mln USD
- Ucraina: 189 Mln USD
- Lettonia: 183 Mln USD
- Portogallo: 167 Mln USD
- Nuova Zelanda: 152 Mln USD
- Romania: 142 Mln USD
- Thailandia: 140 Mln USD
- Estonia: 108 Mln USD
- Slovacchia: 98 Mln USD
- Lituania: 97 Mln USD
- Malaysia: 92 Mln USD
- Repubblica Dominicana: 84 Mln USD
- Grecia: 82 Mln USD
- Bielorussia: 81 Mln USD
- Colombia: 80 Mln USD
- Israele: 78 Mln USD
- Serbia: 74 Mln USD
- Vietnam: 73 Mln USD
- RAS di Macao: 70 Mln USD
- Croazia: 61 Mln USD
- Costa d’Avorio: 56 Mln USD
- Panama: 56 Mln USD
- Sudafrica: 56 Mln USD
- Turchia: 55 Mln USD
- Nigeria: 54 Mln USD
- Cipro: 54 Mln USD
- Perù: 49 Mln USD
- Angola: 49 Mln USD
- Bulgaria: 43 Mln USD
- Filippine: 43 Mln USD
- Kazakistan: 42 Mln USD
Principali esportatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 12,9 Mld USD | 33,9% | |
| 2 | 8,7 Mld USD | 22,9% | |
| 3 | 3,4 Mld USD | 8,8% | |
| 4 | 1,9 Mld USD | 5,1% | |
| 5 | 1,6 Mld USD | 4,3% | |
| 6 | 1,5 Mld USD | 3,8% | |
| 7 | 1,3 Mld USD | 3,5% | |
| 8 | 1 Mld USD | 2,7% | |
| 9 | 1 Mld USD | 2,7% | |
| 10 | 750 Mln USD | 2% |
Principali importatori
| Posizione | Paese | Valore | Quota |
|---|---|---|---|
| 1 | 6,8 Mld USD | 17,8% | |
| 2 | 4,8 Mld USD | 12,6% | |
| 3 | 2,9 Mld USD | 7,5% | |
| 4 | 2 Mld USD | 5,2% | |
| 5 | 1,7 Mld USD | 4,6% | |
| 6 | 1,5 Mld USD | 4% | |
| 7 | 1,5 Mld USD | 3,9% | |
| 8 | 1,3 Mld USD | 3,4% | |
| 9 | 1,3 Mld USD | 3,3% | |
| 10 | 967 Mln USD | 2,5% |
Nella nomenclatura combinata dell’UE, la voce 2204 comprende 126 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari al 32%. 14 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 2204 si articola in 126 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) va dal 21,3% al 70%.
Nella tariffa doganale armonizzata degli Stati Uniti, tutte le 13 linee della voce 2204 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
Nella tariffa doganale del Regno Unito, la voce 2204 comprende 365 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi va dal 20% al 40%. 360 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 2204 si articola in 50 linee nella tariffa doganale del Canada; il dazio NPF (nazione più favorita) è pari a zero. 45 di esse sono esenti da dazio. 5 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale del Messico (TIGIE) suddivide la voce 2204 in 8 linee tariffarie; il dazio all’importazione (IGI) è pari al 20%.
Nella tariffa doganale del Brasile (NCM/TEC), la voce 2204 comprende 9 linee tariffarie e l’aliquota TEC va dal 18% al 27%.
La voce 2204 si articola in 17 linee nella tariffa doganale dell’Argentina (NCM-SIM); il dazio extrazona (AEC) va dal 20% al 35%.
La tariffa doganale del Perù suddivide la voce 2204 in 7 linee tariffarie; il dazio ad valorem va dallo 0% al 6% (media del 3,4%). 3 di esse sono esenti da dazio.
Nella tariffa doganale della Nuova Zelanda, la voce 2204 comprende 46 linee tariffarie e il dazio normale (Normal Tariff) è pari al 5%. 23 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La voce 2204 si articola in 11 linee nella tariffa doganale del Giappone; l’aliquota applicata va dal 19,1% al 25,5%. 8 linee prevedono un dazio specifico o composto.
La tariffa doganale d’importazione di Taiwan suddivide la voce 2204 in 6 linee tariffarie; l’aliquota della colonna 1 va dal 10% al 20% (media del 13,3%).
Nella tariffa doganale comune del CCG, la voce 2204 comprende 5 linee tariffarie e il dazio doganale è pari al 50%.
Nella tariffa doganale svizzera (Tares), tutte le 27 linee della voce 2204 sono soggette a un dazio specifico o composto anziché a una percentuale.
La tariffa doganale della Norvegia suddivide la voce 2204 in 9 linee tariffarie; il dazio ordinario è pari a zero.
Nella tariffa doganale della Macedonia del Nord, la voce 2204 comprende 126 linee tariffarie e il dazio NPF va dal 45% al 50%.
La voce 2204 si articola in 6 linee nella tariffa esterna comune dell’ECOWAS (Nigeria); il dazio all’importazione è pari al 20%.
Nel 2024 le esportazioni mondiali delle merci della voce 2204 sono state pari a 38,1 Mld USD (−3,3% su base annua).
In testa alle esportazioni si trova la Francia (12,9 Mld USD), davanti all’Italia.
Il maggiore acquirente sono gli Stati Uniti, con importazioni per 6,8 Mld USD.
Con 8,7 Mld USD, l’Italia occupa il 2º posto su 179 esportatori.
L’Italia ha importato per 568 Mln USD.
Note legali
Nota di sottovoci
1. Ai sensi della sottovoce 220410, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.
Note complementari
1. La sottovoce 22021000 comprende le acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, sempre che esse siano atte al consumo direttamente come tali, in qualità di bevanda.
2. Per l'applicazione delle voci 2204, 2205 e 22060010, secondo il caso, si intende per:
a) titolo alcolometrico volumico effettivo: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, contenute in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
b) titolo alcolometrico volumico potenziale: il numero di parti in volume di alcole puro ad una temperatura di 20 °C, che possono essere prodotte alla fermentazione totale degli zuccheri contenuti in 100 parti in volume del prodotto considerato a quella temperatura;
c) titolo alcolometrico volumico totale: la somma dei titoli alcolometrici volumici effettivi e potenziali;
d) titolo alcolometrico volumico naturale: il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto considerato prima di qualsiasi arricchimento;
e) % vol: il simbolo che rappresenta il titolo alcolometrico volumico.
3. Per l'applicazione della sottovoce 22043010, si considera come mosto di uva parzialmente fermentato, il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uva e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alcolometrico volumico totale.
4. Per l'applicazione delle sottovoci 220421, 220422 e 220429:
A. Si intende per «estratto secco totale», il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatilizzano in condizioni fisiche determinate.
La determinazione dell'estratto secco totale deve essere effettuata a 20 °C con il metodo densimetrico.
B.
a) Non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nelle sottovoci da 22042111 a 22042198 , 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie 1, 2, 3 e 4:
1. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo di 13 % vol o meno: 90 g o meno di estratto secco totale per litro;
2. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
3. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol: 130 g o meno di estratto secco totale per litro;
4. prodotti con titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol: 330 g o meno di estratto secco totale per litro.
I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nelle sottovoci 22042198 , 22042298 e 22042998;
b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti previsti nelle sottovoci 22042123 e 22042233.
5. Le sottovoci da 22042111 a 22042198, 22042222 a 22042298 e da 22042922 a 22042998 comprendono in particolare:
a) il mosto di uve fresche mutizzato con alcole, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo uguale o superiore a 12 % vol e inferiore a 15 % vol, e
ottenuto mediante aggiunta di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino ad un mosto di uve non fermentato avente un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 8,5 % vol;
b) il vino alcolizzato, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 18 % vol e non superiore a 24 % vol,
ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione di vino e avente un titolo alcolometrico volumico effettivo massimo di 86 % vol, a un vino non contenente zucchero residuo, e
avente un'acidità volatile massima espressa in acido acetico di 1,50 g/l;
c) il vino liquoroso, cioè il prodotto:
avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol, e
ottenuto da mosto di uve da vino, purché tali prodotti provengano da vitigni ammessi nel paese terzo di origine per la produzione di vino liquoroso ed abbiano un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 12 % vol:
mediante concentrazione a freddo, o
mediante aggiunta, durante o dopo la fermentazione:
di un prodotto proveniente dalla distillazione del vino, o
di mosto di uve concentrato o, per taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione (GU L 149 dell'7.6.2019, pag. 1) e per i quali tale pratica è tradizionale, di mosto di uve concentrato al fuoco diretto e che, eccezion fatta per questa operazione, risponda alla definizione del mosto di uve concentrato, o
di una miscela di tali prodotti.
Tuttavia taluni vini liquorosi a denominazione di origine o a indicazione geografica compresi nell'elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere ottenuti da mosto di uve fresche non fermentato che non deve necessariamente avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
6. Per l'applicazione delle sottovoci 220410, 220421, 220422 e 220429:
a) si considerano come «vini a denominazione di origine protetta (DOP)» e «vini a indicazione geografica protetta (IGP)» i vini conformi alle disposizioni di cui ai articoli da 93 a 108 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 dell'20.12.2013, pag. 671), nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
b) si considerano come «vini varietali» i vini conformi alle disposizioni di cui all'articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni adottate in applicazione di tale Regolamento e definite dalle regolamentazioni nazionali;
c) si considerano come "vini prodotti nell'Unione europea" i vini conformi alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché alle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Ai fini delle sottovoci 22043092 e 22043096, per «mosto di uve concentrato» si intende il mosto di uve la cui lettura a 20 °C al rifrattometro, utilizzato secondo il metodo prescritto nella «Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti» dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, riportato nella Gazzetta ufficiale, serie «C», è uguale o superiore a 50,9 %.
8. Sono considerati prodotti della voce 2205 unicamente i vermut e gli altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche aventi un titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 7 % vol.
9. Per l'applicazione della sottovoce 22060010, si considera come «vinello» il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini macerate nell'acqua o mediante esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.
10. Per l'applicazione delle sottovoci 22060031 e 22060039, si considerano come spumanti:
le bevande fermentate presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o da legacci,
le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.
11. Per l'applicazione delle sottovoci 22090011 e 22090019, si considera come «aceto di vino» l'aceto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica del vino e avente un tenore in acidità totale espressa, in acido acetico, uguale o superiore a 60 g/l.
12. La sottovoce 220720 comprende miscele di alcole etilico utilizzato come materia prima per la produzione di carburanti per autoveicoli con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 50 % vol e denaturate con una o più delle seguenti sostanze:
a) benzina per autoveicoli (conforme alla norma EN 228);
b) ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE);
c) osside di terz-butile e metile (MTBE);
d) 2-metilpropan-2-olo (alcol terz-butilico, terziar-butil alcol, TBA);
e) 2-metilpropan-1-olo (2-metil-1-propanolo, isobutanolo);
f) propan-2-olo (alcol isopropilico, 2-propanolo, isopropanolo).
I denaturanti di cui alle lettere e) e f) del primo comma devono essere utilizzati in combinazione con almeno uno dei denaturanti elencati alle lettere da a) a d) del primo comma.
13. Ai sensi delle sottovoci 22029911 e 22029915, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, per il fattore 6,25.
Domande frequenti
Qual è il codice doganale di «vini di uve fresche»?
Queste merci rientrano nella voce 2204 del Sistema armonizzato (capitolo 22), nella sezione IV. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.
Quale dazio si paga su «vini di uve fresche» in Italia e nell’UE?
Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 2204 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio del 32%. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Quale dazio si paga su «vini di uve fresche» in Turchia?
Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 2204 da paesi senza accordo preferenziale pagano un dazio che va dal 21,3% al 70% a seconda della linea. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.
Qual è il primo paese esportatore di «vini di uve fresche»?
La Francia, con 12,9 Mld USD nel 2024 (il 33,9% delle esportazioni mondiali).
Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?
Nel 2024 l’Italia ha esportato per 8,7 Mld USD (il 22,9% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 179 paesi esportatori.