Sottovoce · Capitolo 30 · Voce 3001

3001.20

3001.20: Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni

La sottovoce 3001.20 appartiene alla voce 3001 (ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati), nel capitolo 30.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi · su 2 linee nazionali varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 6
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3001 20 Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni:
  2. 3001 20 10 di origine umana Esente—
  3. 3001 20 90 altri Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 7

  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – CITES
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0966/23
    Documenti
    • C400 E' richiesta la presentazione del certificato " CITES"
    • Y900 Il bene dichiarato non è ripreso nella Convenzione di Washington (CITES)
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione dei prodotti derivati dalla foca
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1850/15
    Documenti
    • C679 Attestazione (prodotti derivati dalla foca), rilasciata da un organismo riconosciuto in conformità al regolamento (UE) n. 737/2010 prima del 18 ottobre 2015
    • C680 Dichiarazione scritta di importazione e il documento comprovante l’acquisizione dei prodotti in un paese terzo (prodotti derivati dalla foca)
    • C683 Unione Europea - Attestazione per l'immissione sul mercato unionale dei prodotti derivati dalla foca provenienti da attività di caccia praticate da comunità Inuit o da altre comunità indigene in conformità con L'articolo 3, Paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
    • Y032 Prodotti diversi da quelli derivati dalla foca in conformità del Regolamento (UE) 2015/1850, GU (UE) L 271
    Linee tariffarie
    su 1 delle 2 linee

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi38,9 Mln €-9,6% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione587,62 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 5,6 Mln €feb 2024: 4,4 Mln €mar 2024: 3,6 Mln €apr 2024: 3,6 Mln €mag 2024: 2 Mln €giu 2024: 3,9 Mln €lug 2024: 2,4 Mln €ago 2024: 3,1 Mln €set 2024: 3,8 Mln €ott 2024: 3,8 Mln €nov 2024: 1,9 Mln €dic 2024: 3,4 Mln €gen 2025: 5,3 Mln €feb 2025: 3 Mln €mar 2025: 3,5 Mln €apr 2025: 4,8 Mln €mag 2025: 4 Mln €giu 2025: 3,5 Mln €lug 2025: 3,7 Mln €ago 2025: 2,1 Mln €set 2025: 3,3 Mln €ott 2025: 4,4 Mln €nov 2025: 3 Mln €dic 2025: 2,9 Mln €gen 2026: 1,8 Mln €feb 2026: 3,3 Mln €mar 2026: 2,6 Mln €apr 2026: 3 Mln €mag 2026: 4 Mln €giu 2026: 4,3 Mln €lug 2026: 4,4 Mln €ago 2026: 2 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Cina 22,5 Mln € 58% -7,1%
Stati Uniti 9,9 Mln € 25,4% -26,9%
Regno Unito 1,5 Mln € 3,8% +18,7%
Norvegia 1,3 Mln € 3,5% +247,7%
Giappone 931K € 2,4% -38,3%
Georgia 700K € 1,8% +274,2%
Svizzera 455K € 1,2% +78,9%
India 378K € 1% -21,8%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3001.20 · 241,8 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 4,1K USD4,1K USD+185,1K USD+2,8 Mln USD+> 13,3 Mln USD

Esportazioni: 160
  1. Stati Uniti: 54,3 Mln USD
  2. Cina: 41,3 Mln USD
  3. Danimarca: 25,5 Mln USD
  4. Spagna: 16,8 Mln USD
  5. Germania: 13,3 Mln USD
  6. Australia: 12 Mln USD
  7. Italia: 11,4 Mln USD
  8. Regno Unito: 11,3 Mln USD
  9. Nuova Zelanda: 7,2 Mln USD
  10. Francia: 7,1 Mln USD
  11. Belgio: 6,6 Mln USD
  12. Giappone: 5,8 Mln USD
  13. Colombia: 5 Mln USD
  14. Paesi Bassi: 2,8 Mln USD
  15. Brasile: 2,8 Mln USD
  16. Ungheria: 2,5 Mln USD
  17. Polonia: 2,4 Mln USD
  18. Austria: 2,1 Mln USD
  19. Canada: 1,5 Mln USD
  20. Singapore: 1,4 Mln USD
  21. India: 784,8K USD
  22. Slovacchia: 757,1K USD
  23. Thailandia: 680,7K USD
  24. Svezia: 615,4K USD
  25. Cechia: 600,1K USD
  26. Cipro: 557,2K USD
  27. Argentina: 519K USD
  28. Corea del Sud: 493,8K USD
  29. Svizzera: 443,4K USD
  30. Bulgaria: 437,3K USD
  31. Georgia: 277,8K USD
  32. Romania: 273,4K USD
  33. Irlanda: 253,2K USD
  34. Norvegia: 241,5K USD
  35. Lussemburgo: 217,9K USD
  36. RAS di Hong Kong: 185,1K USD
  37. Turchia: 162,6K USD
  38. Grecia: 149,5K USD
  39. Lituania: 141,5K USD
  40. Arabia Saudita: 116,9K USD
  41. Sudafrica: 104,6K USD
  42. Perù: 104,4K USD
  43. Bahrein: 99,6K USD
  44. Costa Rica: 96,1K USD
  45. Russia: 56,1K USD
  46. Messico: 51,3K USD
  47. Mongolia: 47,7K USD
  48. Taiwan: 42,7K USD
  49. Ucraina: 41,5K USD
  50. Emirati Arabi Uniti: 39,2K USD
  51. Israele: 31,7K USD
  52. Macedonia del Nord: 29,7K USD
  53. Malaysia: 28,3K USD
  54. Paraguay: 28,2K USD
  55. Cile: 19K USD
  56. Egitto: 17,9K USD
  57. Malawi: 15,6K USD
  58. Portogallo: 15,3K USD
  59. Nicaragua: 13,2K USD
  60. Finlandia: 12,5K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 54,3 Mln USD 22,4%
2 Cina 41,3 Mln USD 17,1%
3 Danimarca 25,5 Mln USD 10,5%
4 Spagna 16,8 Mln USD 7%
5 Germania 13,3 Mln USD 5,5%
6 Australia 12 Mln USD 4,9%
7 Italia 11,4 Mln USD 4,7%
8 Regno Unito 11,3 Mln USD 4,7%
9 Nuova Zelanda 7,2 Mln USD 3%
10 Francia 7,1 Mln USD 2,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 27 Mln USD 11,1%
2 Stati Uniti 25,7 Mln USD 10,6%
3 Italia 24,4 Mln USD 10,1%
4 Giappone 20,7 Mln USD 8,6%
5 Corea del Sud 17,5 Mln USD 7,2%
6 Regno Unito 14,9 Mln USD 6,2%
7 Cina 7,4 Mln USD 3,1%
8 RAS di Hong Kong 6,9 Mln USD 2,9%
9 India 6,1 Mln USD 2,5%
10 Canada 6 Mln USD 2,5%

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Modifica tariffaria

    Guidance and Procedures for Implementing Tariff Adjustments for Specialty Pharmaceuticals and Associated Pharmaceutical Ingredients and Technical Corrections to the Harmonized Tariff Schedule of the United States for Duties Imposed Under Proclamation 11020

    FR Doc. 2026-19498 · 91 FR 60360 · Fonte: federalregister.gov

  2. US Controlli su importazioni ed esportazioni

    Notice of Action: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov

  3. US Modifica tariffaria

    Notice of Determination and Request for Comments Concerning Action Pursuant to Section 301: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3001.20 comprende 2 linee tariffarie e il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 3001.20 si articola in 2 linee nella tariffa doganale turca; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3001.20 nell’UE hanno raggiunto 38,9 Mln € (−10% rispetto ai 12 mesi precedenti); la Cina ne ha fornito il 58%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 241,8 Mln USD (−18,6% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (54,3 Mln USD), davanti alla Cina.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3001.20 del Sistema armonizzato (voce 3001), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «estratti di ghiandole o di altri organi o delle…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3001.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «estratti di ghiandole o di altri organi o delle…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3001.20 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «estratti di ghiandole o di altri organi o delle…»?

Gli Stati Uniti, con 54,3 Mln USD nel 2024 (il 22,4% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 11,4 Mln USD (il 4,7% del totale mondiale) e si colloca al 7º posto su 160 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3001.20?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati la Cina (58%), gli Stati Uniti (25%) e il Regno Unito (4%), su importazioni totali per 38,9 Mln €.

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