Sottovoce · Capitolo 30 · Voce 3006

3006.92

3006.92: Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4: altri, rifiuti farmaceutici

Designazione ufficiale Rifiuti farmaceutici

La sottovoce 3006.92 appartiene alla voce 3006 (preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 di questo capitolo), nel capitolo 30.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 5
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3006 92 00 Rifiuti farmaceutici Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 6

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione su REACH
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1907/06
    Documenti
    • Y106 Rispetto delle restrizioni REACH definite nella colonna 2 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y110 Esenzioni dalle restrizioni REACH ai sensi dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006
    • Y113 Sostanza/miscela non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Allegato XVII)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi283K €-31% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,15 € al kg
Aliquota preferenziale0%0% delle importazioni con aliquota preferenziale
gen 2024: 70K €feb 2024: 26K €mar 2024: 38K €apr 2024: 23K €mag 2024: 35K €giu 2024: 20K €lug 2024: 21K €ago 2024: 7K €set 2024: 37K €ott 2024: 23K €nov 2024: 48K €dic 2024: 40K €gen 2025: 14K €feb 2025: 29K €mar 2025: 36K €apr 2025: 65K €mag 2025: 36K €giu 2025: 27K €lug 2025: 30K €ago 2025: 26K €set 2025: 32K €ott 2025: 27K €nov 2025: 55K €dic 2025: 11K €gen 2026: 6K €feb 2026: 19K €mar 2026: 23K €apr 2026: 25K €mag 2026: 21K €giu 2026: 21K €lug 2026: 18K €ago 2026: 23K € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 40K € 14,1% +5,6%
Stati Uniti 39K € 13,7% -55%
Svizzera 36K € 12,8% -24,3%
Emirati Arabi Uniti 29K € 10,3% -59%
Giappone 22K € 7,9% -51,9%
Libano 21K € 7,3% -3%
Bosnia ed Erzegovina 14K € 5% +113,1%
India 11K € 4% +282,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3006.92 · 20,4 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 2,5K USD2,5K USD+49,9K USD+308,9K USD+> 2,2 Mln USD

Esportazioni: 91
  1. Italia: 9,7 Mln USD
  2. Stati Uniti: 4,4 Mln USD
  3. Svizzera: 2,2 Mln USD
  4. Canada: 602,8K USD
  5. Spagna: 528,9K USD
  6. Francia: 391,4K USD
  7. Israele: 332,6K USD
  8. Regno Unito: 308,9K USD
  9. Cina: 242,9K USD
  10. Thailandia: 175,4K USD
  11. Singapore: 165,6K USD
  12. Belgio: 164,2K USD
  13. Giappone: 155,3K USD
  14. Portogallo: 140,4K USD
  15. Polonia: 93K USD
  16. Australia: 91,9K USD
  17. India: 87,3K USD
  18. Kenya: 68,9K USD
  19. Taiwan: 52,4K USD
  20. Corea del Sud: 49,9K USD
  21. Malaysia: 48,3K USD
  22. Germania: 48K USD
  23. Paesi Bassi: 37,6K USD
  24. Bulgaria: 32,2K USD
  25. Malta: 30,3K USD
  26. Irlanda: 29,4K USD
  27. Svezia: 27,9K USD
  28. Ungheria: 22,2K USD
  29. Filippine: 20,1K USD
  30. Emirati Arabi Uniti: 19,8K USD
  31. Turchia: 17,8K USD
  32. Messico: 16,5K USD
  33. Libano: 13,8K USD
  34. Slovacchia: 11,8K USD
  35. Brasile: 11,4K USD
  36. Danimarca: 9,4K USD
  37. Sudafrica: 8,1K USD
  38. Norvegia: 4,3K USD
  39. Aruba: 2,6K USD
  40. RAS di Hong Kong: 2,5K USD
  41. Montenegro: 2,4K USD
  42. Indonesia: 2,2K USD
  43. Bosnia ed Erzegovina: 1,8K USD
  44. Vietnam: 1,6K USD
  45. Austria: 1,3K USD
  46. Eswatini: 1,3K USD
  47. Islanda: 1,1K USD
  48. Niger: 900 USD
  49. Seychelles: 700 USD
  50. Arabia Saudita: 600 USD
  51. Macedonia del Nord: 400 USD
  52. Cipro: 300 USD
  53. Repubblica Dominicana: 300 USD
  54. Mauritius: 300 USD
  55. Slovenia: 300 USD
  56. Uruguay: 300 USD
  57. Colombia: 200 USD
  58. Figi: 200 USD
  59. Guinea: 200 USD
  60. Nuova Zelanda: 200 USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Italia 9,7 Mln USD 47,7%
2 Stati Uniti 4,4 Mln USD 21,7%
3 Svizzera 2,2 Mln USD 10,6%
4 Canada 602,8K USD 3%
5 Spagna 528,9K USD 2,6%
6 Francia 391,4K USD 1,9%
7 Israele 332,6K USD 1,6%
8 Regno Unito 308,9K USD 1,5%
9 Cina 242,9K USD 1,2%
10 Thailandia 175,4K USD 0,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Bulgaria 7,4 Mln USD 36,4%
2 Svizzera 2,9 Mln USD 14,2%
3 Stati Uniti 2,9 Mln USD 14,1%
4 Giamaica 1,8 Mln USD 9%
5 Antigua e Barbuda 651,3K USD 3,2%
6 Guyana 570,6K USD 2,8%
7 Regno Unito 569,7K USD 2,8%
8 Isole Cayman 395,2K USD 1,9%
9 Arabia Saudita 308,5K USD 1,5%
10 Romania 308,4K USD 1,5%

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3006.92 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 3006.92 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3006.92 nell’UE hanno raggiunto 283,4K € (−31% rispetto ai 12 mesi precedenti); il Regno Unito ne ha fornito il 14%, davanti agli Stati Uniti.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 20,4 Mln USD (−42,7% su base annua).

In testa alle esportazioni si trova l’Italia (9,7 Mln USD), davanti agli Stati Uniti.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3006.92 del Sistema armonizzato (voce 3006), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «preparazioni e prodotti farmaceutici elencati…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3006.92 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «preparazioni e prodotti farmaceutici elencati…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3006.92 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «preparazioni e prodotti farmaceutici elencati…»?

L’Italia, con 9,7 Mln USD nel 2024 (il 47,7% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 9,7 Mln USD (il 47,7% del totale mondiale) e si colloca al 1º posto su 91 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3006.92?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (14%), gli Stati Uniti (14%) e la Svizzera (13%), su importazioni totali per 283,4K €.