Sottovoce · Capitolo 31 · Voce 3101

3101.00

3101.00: Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale

Concimi organici

La sottovoce SA 3101.00 – concimi organici – rientra nella voce 3101, nel capitolo 31.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 4
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3101 00 00 Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 5

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione – Rifiuti
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 1157/24
    Documenti
    • C672 Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti , in conformità del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 18 e allegato VII
    • C669 Documento di notifica conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IA
    • Y923 Prodotto non soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157
    • C670 Documento di movimento conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1157 - Articolo 5 e allegato IB
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli ( Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi102,3 Mln €+18,5% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione0,62 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 5,7 Mln €feb 2024: 6,9 Mln €mar 2024: 7,3 Mln €apr 2024: 8,7 Mln €mag 2024: 6,7 Mln €giu 2024: 5,7 Mln €lug 2024: 6,9 Mln €ago 2024: 4,8 Mln €set 2024: 5,8 Mln €ott 2024: 5,1 Mln €nov 2024: 5,5 Mln €dic 2024: 6,5 Mln €gen 2025: 6,3 Mln €feb 2025: 8,7 Mln €mar 2025: 10,1 Mln €apr 2025: 9,1 Mln €mag 2025: 9,3 Mln €giu 2025: 8,4 Mln €lug 2025: 5,8 Mln €ago 2025: 5,6 Mln €set 2025: 6 Mln €ott 2025: 7,8 Mln €nov 2025: 5,7 Mln €dic 2025: 7,7 Mln €gen 2026: 9,6 Mln €feb 2026: 9,5 Mln €mar 2026: 10,8 Mln €apr 2026: 11,9 Mln €mag 2026: 9,7 Mln €giu 2026: 10,7 Mln €lug 2026: 8 Mln €ago 2026: 4,9 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Regno Unito 26,4 Mln € 25,8% +33,7%
India 17,8 Mln € 17,4% +62%
Norvegia 10,2 Mln € 10% -2,4%
Cina 7,1 Mln € 7% +24,1%
Canada 6,4 Mln € 6,2% +5,8%
Sudafrica 5,9 Mln € 5,7% +40,4%
Sri Lanka 5,4 Mln € 5,3% +97,5%
Stati Uniti 4,9 Mln € 4,8% -19,6%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3101.00 · 1 Mld USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 820K USD820K USD+6 Mln USD+23 Mln USD+> 110 Mln USD

Esportazioni: 134
  1. Paesi Bassi: 180 Mln USD
  2. Italia: 172 Mln USD
  3. Belgio: 152 Mln USD
  4. Spagna: 110 Mln USD
  5. Cina: 55 Mln USD
  6. Francia: 51 Mln USD
  7. Stati Uniti: 49 Mln USD
  8. Germania: 43 Mln USD
  9. India: 38 Mln USD
  10. Canada: 37 Mln USD
  11. Irlanda: 30 Mln USD
  12. Regno Unito: 30 Mln USD
  13. Norvegia: 23 Mln USD
  14. Austria: 22 Mln USD
  15. Giappone: 22 Mln USD
  16. Corea del Sud: 21 Mln USD
  17. Turchia: 17 Mln USD
  18. Vietnam: 16 Mln USD
  19. Sudafrica: 15 Mln USD
  20. Portogallo: 14 Mln USD
  21. Lituania: 13 Mln USD
  22. Australia: 12 Mln USD
  23. Cile: 10 Mln USD
  24. Messico: 9 Mln USD
  25. Argentina: 9 Mln USD
  26. Brasile: 8 Mln USD
  27. Indonesia: 8 Mln USD
  28. Algeria: 7 Mln USD
  29. Cechia: 7 Mln USD
  30. Israele: 7 Mln USD
  31. Thailandia: 6 Mln USD
  32. Polonia: 6 Mln USD
  33. Mauritania: 6 Mln USD
  34. Ungheria: 6 Mln USD
  35. Danimarca: 5 Mln USD
  36. Sri Lanka: 5 Mln USD
  37. Marocco: 4 Mln USD
  38. Lettonia: 4 Mln USD
  39. Grecia: 3 Mln USD
  40. Repubblica Dominicana: 3 Mln USD
  41. Perù: 3 Mln USD
  42. Slovenia: 3 Mln USD
  43. Taiwan: 3 Mln USD
  44. Russia: 3 Mln USD
  45. Malaysia: 3 Mln USD
  46. Egitto: 2 Mln USD
  47. Finlandia: 2 Mln USD
  48. Bulgaria: 2 Mln USD
  49. Slovacchia: 2 Mln USD
  50. Estonia: 2 Mln USD
  51. Kenya: 2 Mln USD
  52. Venezuela: 2 Mln USD
  53. Romania: 1 Mln USD
  54. Svezia: 1 Mln USD
  55. Colombia: 1 Mln USD
  56. Guatemala: 1 Mln USD
  57. Croazia: 1 Mln USD
  58. RAS di Hong Kong: 1 Mln USD
  59. Arabia Saudita: 1 Mln USD
  60. Ecuador: 991K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Paesi Bassi 180 Mln USD 14%
2 Italia 172 Mln USD 13,4%
3 Belgio 152 Mln USD 11,8%
4 Spagna 110 Mln USD 8,5%
5 Cina 55 Mln USD 4,3%
6 Francia 51 Mln USD 4%
7 Stati Uniti 49 Mln USD 3,8%
8 Germania 43 Mln USD 3,4%
9 India 38 Mln USD 3%
10 Canada 37 Mln USD 2,9%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Francia 106 Mln USD 8,3%
2 Vietnam 101 Mln USD 7,8%
3 Cina 70 Mln USD 5,5%
4 Spagna 69 Mln USD 5,4%
5 Stati Uniti 67 Mln USD 5,2%
6 Italia 62 Mln USD 4,8%
7 Paesi Bassi 61 Mln USD 4,7%
8 Germania 60 Mln USD 4,7%
9 Portogallo 48 Mln USD 3,8%
10 India 44 Mln USD 3,4%

Decisioni vincolanti per merci simili 3

Decisioni della dogana statunitense (CBP, CROSS) e dell’amministrazione britannica HMRC (Advance Tariff Rulings) su merci classificate qui. Una decisione vincola solo il titolare, ma mostra come le autorità classificano merci simili. Le descrizioni sono i testi inglesi delle autorità.

  • N332752 U.S. CBP 31 maggio 2023 · 3101.00.00.00

    The tariff classification of Amino Acid Fertilizer from China

  • N304907 U.S. CBP 17 luglio 2019 · 3101.00.00.00

    The tariff classification of “Fossilized Seabird Guano” from Mexico

  • N297084 U.S. CBP 14 giugno 2018 · 3101.00.00.00

    The tariff classification of “Feather Meal” from Argentina

Modifiche normative recenti che citano questo codice

Atti il cui testo cita questo codice o la sua voce. Verifica l’atto stesso: un codice può essere citato per motivi diversi da una modifica del suo dazio.

  1. US Controlli su importazioni ed esportazioni

    Notice of Action: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-14542 · 91 FR 45516 · Fonte: federalregister.gov

  2. US Modifica tariffaria

    Notice of Determination and Request for Comments Concerning Action Pursuant to Section 301: Brazil's Acts, Policies, and Practices Related to Digital Trade and Electronic Payment Services; Unfair, Preferential Tariffs; Anti-Corruption Enforcement; Intellectual Property Protection; Ethanol Market Access; and Illegal Deforestation

    FR Doc. 2026-11158 · 91 FR 33854 · Fonte: federalregister.gov

Modifiche normative →

La sottovoce 3101.00 costituisce un’unica linea nella nomenclatura combinata dell’UE, dove il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La tariffa doganale turca suddivide la sottovoce 3101.00 in 2 linee tariffarie; l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Tra settembre 2025 e agosto 2026 l’UE ha importato merci della sottovoce 3101.00 per 102,3 Mln € (+19% rispetto ai 12 mesi precedenti), a un prezzo medio di 0,62 € al kg; il Regno Unito ne ha fornito il 26%, davanti all’India.

Nel 2024 il commercio mondiale di queste merci ha raggiunto 1 Mld USD, con un aumento del 7,5% rispetto al 2023.

Il primo esportatore sono i Paesi Bassi, con il 14% del totale, davanti all’Italia.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «concimi di origine animale o vegetale»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3101.00 del Sistema armonizzato (voce 3101), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «concimi di origine animale o vegetale» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3101.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «concimi di origine animale o vegetale» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3101.00 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «concimi di origine animale o vegetale»?

I Paesi Bassi, con 180 Mln USD nel 2024 (il 14% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 172 Mln USD (il 13,4% del totale mondiale) e si colloca al 2º posto su 134 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per «concimi organici»?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati il Regno Unito (26%), l’India (17%) e la Norvegia (10%), su importazioni totali per 102,3 Mln €.

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