Sottovoce · Capitolo 38 · Voce 3822

3822.12

3822.12: Per la Zika e altre malattie trasmesse dalle zanzare del genere Aedes

La sottovoce 3822.12 appartiene alla voce 3822 (reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto, reattivi per…), nel capitolo 38.

Quanto si paga

Importazione: UE

Dazio doganale Esente dazio per i paesi terzi varia secondo il paese d’origine
Dazi aggiuntivi e diritti 2 misure aggiuntive Requisiti all’importazione: 7
IVA aliquota ordinaria dello Stato membro d’importazione, dal 17% al 27%
Calcolo daziCalcola dazi e imposte →

Aliquote per linea nazionale · Nomenclatura combinata dell’UE

Linee tariffarie (UE) →
  1. 3822 12 00 Per la Zika e altre malattie trasmesse dalle zanzare del genere Aedes Esente—

Dazi aggiuntivi e norme all’importazione

Oneri che si aggiungono al dazio doganale e requisiti che le merci devono soddisfare alla frontiera.

Dazi aggiuntivi e diritti 3

  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    fino al 31 ottobre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
  • Dazio sulle spedizioni di modico valoreDazio doganale per le spedizioni di modico valore 3 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 0382/26
    Documenti
    • C127 Identificativo del prodotto commerciale
    • C128 Identificativo non standardizzato del prodotto del fabbricante
    • C129 Identificativo standardizzato del prodotto del fabbricante
    • Y081 Non esiste un identificatore standardizzato del prodotto del fabbricante per il prodotto dichiarato
  • Diritti amministrativiTassa di gestione dell’Unione 2 EUR
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    In vigore
    dal 1 novembre 2026
    Atto giuridico
    Regulation 2108/26
    Documenti
    • Y126 Goods sold in distance sales

Requisiti all’importazione 8

  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi tranne Andorra, Svizzera, Isole Fær Øer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo veterinario
    Si applica alle merci originarie di
    Groenlandia, Isole Fær Øer
    Atto giuridico
    Regulation 0632/21
    Documenti
    • N853 Documento sanitario comune di entrata per i prodotti (DSCE-P) di cui all'allegato II, parte 2, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (GU L 261)
    • Y058 Esenzione a norma dell'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri e destinate al consumo o all'uso personale)) o dell'articolo 10 (piccole spedizioni di merci inviate a persone fisiche che non sono destinate all'immissione sul mercato) del regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione
    • Y170 Merci con origine di paesi terzi provenienti da Andorra, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y171 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Svizzera, secondo la pertinente legislazione dell'UE
    • Y174 Merci con origine di paesi terzi provenienti dall'Islanda, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y175 Merci con origine di paesi terzi provenienti dal Liechtenstein, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y176 Merci con origine di paesi terzi provenienti dalla Norvegia, secondo le pertinenti legislazioni dell'UE
    • Y177 Merci con origine di paesi terzi provenienti da San Marino, secondo le pertinenti normative dell'UE
    • Y930 Alle merci dichiarate non si applica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione
    • C084 Esenzione a norma degli articoli 3 e 4 del regolamento 2019/2122 (animali destinati a scopi scientifici, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici, e campioni destinati all’analisi del prodotto e al controllo della qualità)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono
    Si applica alle merci originarie di
    tutti i paesi
    Atto giuridico
    Regulation 0590/24
    Documenti
    • L100 Licenza di importazione " sostanze controllate" (ozono), rilasciata dalla Commissione
    • Y792 Sostanze, prodotti, apparecchiature, diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2024/590
    • Y791 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono da utilizzare per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi [articoli 8, 13.1, lettera c) (importazione) e articolo 14, paragrafo 1, lettera a) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [articoli 11.1, 13.1, lettera j) (importazione) e 14.1, lettera g) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y789 Esenzione dal divieto per i prodotti e le apparecchiature contenenti halon o il cui funzionamento dipende da halon [cfr. articolo 13.1, lettera h) (importazione) e articolo 14.1, lettera f) (esportazione), del regolamento (UE) 2024/590]
    • Y790 Esenzione dal divieto per le sostanze che riducono lo strato di ozono destinate alla distruzione o alla rigenerazione [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera d), e articolo 13.1, lettera e) (importazione), del regolamento (UE) 2024/590] e per i prodotti e le apparecchiature [cfr. articolo 12, articolo 13.1, lettera i) (importazione)]
    • Y797 Numero di identificazione del sistema di rilascio delle licenze quale definito all'articolo 17, paragrafo 3, lettera a)
    • Y798 Dichiarazione della massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono, se incluse in prodotti e apparecchiature
    • Y799 Massa netta delle sostanze che riducono lo strato di ozono moltiplicata per l'ODP della o delle sostanze che riducono lo strato di ozono, anche se inclusa in prodotti e apparecchiature
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Bielorussia
    Atto giuridico
    Regulation 0765/06
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y757 I divieti di cui agli articolo 1bis bis.1 del regolamento (CE) 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni di cui agli articolo 1bis bis.2a)
    • Y758 I divieti di cui all'articolo 1 bis bis del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 1bis bis, paragrafo 2b)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Iran
    Atto giuridico
    Regulation 0267/12
    Documenti
    • Y750 Alle merci dichiarate non si applica il regolamento (CE) n. 267/2012 del Consiglio, allegato II
  • Controllo all’importazioneProdotti CML soggetti a restrizioni all'importazione/esportazione
    Si applica alle merci originarie di
    Russia
    Atto giuridico
    Regulation 0833/14
    Documenti
    • Y759 Merci diverse da quelle descritte nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea
    • Y692 I divieti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (cfr. esenzioni all'articolo 4, paragrafo 2)
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0692/14
    Documenti
    • Y997 Merci non originari o destinati in Crimea o a Sebastopoli (Articoli 2 e 2 ter paragrafo1 del Regolamento (UE) N. 692/2014)
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
  • Controllo all’importazioneControllo all'importazione
    Si applica alle merci originarie di
    Ucraina
    Atto giuridico
    Regulation 0263/22
    Documenti
    • Y984 Merci non originarie o non destinate alle zone non controllate dal governo dell'Ucraina negli oblast di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia
    • N954 Certificato di circolazione delle merci EUR.1
    • N864 Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine compilata da qualsiasi esportatore su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale

UE: importazioni mensili

ultimi 12 mesi5,5 Mln €-28,2% · 12 mesi precedenti
Prezzo medio all’importazione314,08 € al kg
Aliquota preferenziale0%
gen 2024: 108K €feb 2024: 71K €mar 2024: 395K €apr 2024: 547K €mag 2024: 350K €giu 2024: 722K €lug 2024: 144K €ago 2024: 108K €set 2024: 581K €ott 2024: 289K €nov 2024: 96K €dic 2024: 154K €gen 2025: 147K €feb 2025: 434K €mar 2025: 1,4 Mln €apr 2025: 737K €mag 2025: 361K €giu 2025: 422K €lug 2025: 1,4 Mln €ago 2025: 1,6 Mln €set 2025: 472K €ott 2025: 237K €nov 2025: 282K €dic 2025: 108K €gen 2026: 243K €feb 2026: 67K €mar 2026: 259K €apr 2026: 354K €mag 2026: 1,6 Mln €giu 2026: 630K €lug 2026: 179K €ago 2026: 1 Mln € 202420252026
Dati fino a agosto 2026 (provvisorio) · Dati mensili: Eurostat Comext (CC BY 4.0), HMRC (OGL v3.0)

Principali fornitori, ultimi 12 mesi

PaeseValoreQuotaVariazione
Stati Uniti 4,8 Mln € 88,1% -28,7%
Norvegia 178K € 3,2% +17.818.900%
Regno Unito 162K € 3% -17,6%
Cina 117K € 2,1% -62,8%
Corea del Sud 76K € 1,4% -32,2%
Svizzera 50K € 0,9% -78,1%
India 38K € 0,7% +1699,8%
Australia 14K € 0,2% +308,3%

La stessa sottovoce nelle altre tariffe

Commercio mondiale nel 2024

3822.12 · 163,9 Mln USD

Valore degli scambi (dollari USA) nessuno scambio dichiarato < 222,6K USD222,6K USD+1,4 Mln USD+6,2 Mln USD+> 20,4 Mln USD

Esportazioni: 77
  1. Stati Uniti: 30,5 Mln USD
  2. Germania: 20,8 Mln USD
  3. Austria: 20,4 Mln USD
  4. Corea del Sud: 15,1 Mln USD
  5. Paesi Bassi: 10,4 Mln USD
  6. Francia: 9,4 Mln USD
  7. Regno Unito: 6,2 Mln USD
  8. Danimarca: 6,2 Mln USD
  9. Svezia: 5,7 Mln USD
  10. Belgio: 5,5 Mln USD
  11. Cina: 5 Mln USD
  12. Polonia: 4,2 Mln USD
  13. Irlanda: 4,1 Mln USD
  14. Messico: 2,6 Mln USD
  15. Italia: 1,6 Mln USD
  16. Spagna: 1,6 Mln USD
  17. Svizzera: 1,5 Mln USD
  18. Slovenia: 1,4 Mln USD
  19. Finlandia: 1,3 Mln USD
  20. India: 1,3 Mln USD
  21. Australia: 968,1K USD
  22. Ungheria: 961K USD
  23. Estonia: 696,8K USD
  24. Singapore: 643,8K USD
  25. Cechia: 641,3K USD
  26. Giappone: 510,4K USD
  27. Sudafrica: 506,2K USD
  28. Russia: 495,1K USD
  29. Norvegia: 494,5K USD
  30. Romania: 486K USD
  31. Indonesia: 436,5K USD
  32. Armenia: 369,7K USD
  33. Lettonia: 260,9K USD
  34. Croazia: 231,8K USD
  35. Nuova Zelanda: 222,6K USD
  36. Giordania: 155,7K USD
  37. Grecia: 147,7K USD
  38. Israele: 134,2K USD
  39. Egitto: 133,4K USD
  40. Taiwan: 108,5K USD
  41. Portogallo: 101,5K USD
  42. Serbia: 100,1K USD
  43. Canada: 92,3K USD
  44. Lituania: 84,2K USD
  45. Turchia: 72K USD
  46. RAS di Hong Kong: 52,2K USD
  47. Argentina: 52,1K USD
  48. Malaysia: 43,1K USD
  49. Brasile: 36,5K USD
  50. Corea del Nord: 36K USD
  51. Kazakistan: 29,8K USD
  52. Iran: 19,3K USD
  53. Colombia: 15,2K USD
  54. Thailandia: 14,4K USD
  55. Ucraina: 12,5K USD
  56. Cile: 12,3K USD
  57. Slovacchia: 11,4K USD
  58. Lussemburgo: 11,2K USD
  59. Kenya: 7,6K USD
  60. Mongolia: 7,4K USD

Principali esportatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Stati Uniti 30,5 Mln USD 18,6%
2 Germania 20,8 Mln USD 12,7%
3 Austria 20,4 Mln USD 12,4%
4 Corea del Sud 15,1 Mln USD 9,2%
5 Paesi Bassi 10,4 Mln USD 6,3%
6 Francia 9,4 Mln USD 5,7%
7 Regno Unito 6,2 Mln USD 3,8%
8 Danimarca 6,2 Mln USD 3,8%
9 Svezia 5,7 Mln USD 3,4%
10 Belgio 5,5 Mln USD 3,3%

Principali importatori

PosizionePaeseValoreQuota
1 Germania 16,7 Mln USD 10,2%
2 Egitto 12,4 Mln USD 7,6%
3 Svezia 10,9 Mln USD 6,7%
4 Paesi Bassi 10,6 Mln USD 6,5%
5 Belgio 9,6 Mln USD 5,9%
6 Francia 9 Mln USD 5,5%
7 Stati Uniti 7,2 Mln USD 4,4%
8 Austria 6,3 Mln USD 3,9%
9 India 6,1 Mln USD 3,7%
10 Spagna 5,5 Mln USD 3,4%

Storia del codice

In uso dal 2022; prima queste merci erano classificate in 3002.13, 3002.14, 3002.15, 3822.00.

Nella nomenclatura combinata dell’UE, la sottovoce 3822.12 corrisponde a un’unica linea tariffaria; il dazio per i paesi terzi è pari a zero.

La sottovoce 3822.12 costituisce un’unica linea nella tariffa doganale turca, dove l’aliquota legale (legge 474) è pari a zero.

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 le importazioni di merci della sottovoce 3822.12 nell’UE hanno raggiunto 5,5 Mln € (−28% rispetto ai 12 mesi precedenti); gli Stati Uniti ne hanno fornito l’88%, davanti alla Norvegia.

Nel 2024 le esportazioni mondiali di queste merci sono state pari a 163,9 Mln USD (−18,9% su base annua).

In testa alle esportazioni si trovano gli Stati Uniti (30,5 Mln USD), davanti alla Germania.

Domande frequenti

Qual è il codice doganale di «per la Zika e altre malattie trasmesse dalle zanzare del…»?

Queste merci rientrano nella sottovoce 3822.12 del Sistema armonizzato (voce 3822), nella sezione VI. La nomenclatura combinata dell’UE, applicata in Italia, suddivide questo codice fino a 8 cifre.

Quale dazio si paga su «per la Zika e altre malattie trasmesse dalle…» in Italia e nell’UE?

Nella nomenclatura combinata dell’UE, le importazioni del codice 3822.12 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Il dazio è lo stesso in Italia e negli altri Stati membri. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Quale dazio si paga su «per la Zika e altre malattie trasmesse dalle…» in Turchia?

Nella tariffa doganale turca, le importazioni del codice 3822.12 da paesi senza accordo preferenziale sono esenti da dazio. Non sono compresi i dazi preferenziali, i dazi antidumping e l’IVA.

Qual è il primo paese esportatore di «per la Zika e altre malattie trasmesse dalle…»?

Gli Stati Uniti, con 30,5 Mln USD nel 2024 (il 18,6% delle esportazioni mondiali).

Che posizione occupa l’Italia tra gli esportatori?

Nel 2024 l’Italia ha esportato per 1,6 Mln USD (l’1% del totale mondiale) e si colloca al 15º posto su 77 paesi esportatori.

Quali sono i principali fornitori dell’UE per la sottovoce 3822.12?

Nei 12 mesi fino ad agosto 2026 i primi fornitori sono stati gli Stati Uniti (88%), la Norvegia (3%) e il Regno Unito (3%), su importazioni totali per 5,5 Mln €.

Scarica in CSV Segui le modifiche (RSS)